N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1992
N. 135 Ordinanza emessa il 15 gennaio 1992 dal tribunale di Palmi nel procedimento penale a carico di De Maio Domenico Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti gia' escussi dalla p.g. - Divieto di testimonianza indiretta solo per gli agenti e gli ufficiali di p.g. anche in caso di morte del teste - Irragionevolezza - Disuguaglianza di trattamento tra testimoni. (C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma). (Cost., art. 3).(GU n.12 del 18-3-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel caso in questione la parte offesa del delitto di tentato omicidio Luppino Matteo avrebbe rilasciato in ospedale all'ispettore di P.S. Loiacono Pasqualino e all'agente Di Giovanna Leonardo dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato, dichiarazioni non verbalizzate e riferite in una relazione di servizio inserita nel fascicolo del p.m. Sentito al dibattimento in qualita' di teste l'agente Di Giovanna Leonardo non ha potuto deporre sul punto per il divieto di cui all'art. 195, quarto comma, del c.p.p. Il p.m., pertanto, ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale per contrasto di tale norma con gli artt. 3, primo comma, 54, secondo comma, 25, 27, 109 e 112 della Costituzione, in quanto discriminerebbe, in base alla loro appartenenza alle forze dell'ordine, taluni soggetti rispetto a tutti gli altri non rivestenti tale qualifica nonche' per tutti gli altri motivi esposti nella memoria del p.m. in atti. La questione sollevata e' rilevante nel presente processo in quanto dalla sua risoluzione dipende la possibilita' per il p.m. di introdurre prove a sostegno dell'accusa. La questione appare inoltre non manifestamente infondata atteso che: 1) il testimone verbalizzante si viene a trovare in una posizione deteriore rispetto al comune cittadino che in una tale ipotesi puo' testimoniare senza alcun limite salvo quello di cui all'art. 195, primo comma, del c.p.p.; 2) non appare conforme al criterio di ragionevolezza che il comune cittadino possa testimoniare quando apprenda da qualcuno il nome dell'autore di un delitto e cio' non possa fare il teste qualificato e cioe' l'ufficiale o agente di p.g. con cio' impedendo al tribunale di avere quantomeno un parametro necessario per valutare l'attendibilita' dei testi e, piu' in generale di avere una completa formazione della prova al dibattimento.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, su eccezione del p.m. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p. nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di p.g. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni da queste acquisite anche senza verbalizazione, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso, dispone rimettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere. Palmi, addi' 15 gennaio 1992 Il presidente: (firma illeggibile) 92C0310