N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1992

                                N. 135
      Ordinanza emessa il 15 gennaio 1992 dal tribunale di Palmi
         nel procedimento penale a carico di De Maio Domenico
 Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti gia'
    escussi  dalla  p.g. - Divieto di testimonianza indiretta solo per
    gli agenti e gli ufficiali di p.g. anche  in  caso  di  morte  del
    teste  -  Irragionevolezza  -  Disuguaglianza  di  trattamento tra
    testimoni.
 (C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 18-3-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nel caso in questione la  parte  offesa  del  delitto  di  tentato
 omicidio  Luppino Matteo avrebbe rilasciato in ospedale all'ispettore
 di  P.S.  Loiacono  Pasqualino  e  all'agente  Di  Giovanna  Leonardo
 dichiarazioni  accusatorie nei confronti dell'imputato, dichiarazioni
 non verbalizzate e riferite in una relazione di servizio inserita nel
 fascicolo del p.m.
    Sentito  al dibattimento in qualita' di teste l'agente Di Giovanna
 Leonardo non ha potuto deporre  sul  punto  per  il  divieto  di  cui
 all'art. 195, quarto comma, del c.p.p.
    Il   p.m.,   pertanto,  ha  sollevato  eccezione  di  legittimita'
 costituzionale per contrasto di tale norma con  gli  artt.  3,  primo
 comma,  54,  secondo  comma, 25, 27, 109 e 112 della Costituzione, in
 quanto discriminerebbe, in base alla  loro  appartenenza  alle  forze
 dell'ordine,   taluni   soggetti  rispetto  a  tutti  gli  altri  non
 rivestenti tale qualifica nonche' per tutti gli altri motivi  esposti
 nella memoria del p.m. in atti.
    La  questione  sollevata  e'  rilevante  nel  presente processo in
 quanto dalla sua risoluzione dipende la possibilita' per il  p.m.  di
 introdurre prove a sostegno dell'accusa.
    La  questione  appare  inoltre non manifestamente infondata atteso
 che:
      1)  il  testimone  verbalizzante  si  viene  a  trovare  in  una
 posizione  deteriore  rispetto  al  comune  cittadino che in una tale
 ipotesi puo' testimoniare senza alcun  limite  salvo  quello  di  cui
 all'art. 195, primo comma, del c.p.p.;
      2)  non  appare  conforme  al  criterio di ragionevolezza che il
 comune cittadino possa testimoniare quando apprenda  da  qualcuno  il
 nome  dell'autore  di  un  delitto  e  cio'  non  possa fare il teste
 qualificato e cioe' l'ufficiale o agente di p.g. con  cio'  impedendo
 al tribunale di avere quantomeno un parametro necessario per valutare
 l'attendibilita'  dei testi e, piu' in generale di avere una completa
 formazione della prova al dibattimento.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87, su eccezione del p.m. dichiara rilevante e non  manifestamente
 infondata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195,
 quarto comma, del c.p.p. nella parte in cui vieta agli  ufficiali  ed
 agenti di p.g. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni da queste
 acquisite  anche  senza  verbalizazione,  per  contrasto con l'art. 3
 della Costituzione;
    Sospende   il   procedimento   in   corso,   dispone    rimettersi
 immediatamente gli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e  di  darne  comunicazione  ai
 Presidenti delle due Camere.
      Palmi, addi' 15 gennaio 1992
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 92C0310