Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.67 del 20-3-1992)
Con decreto ministeriale 24 febbraio 1992 e' disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Editoriale stampa triestina, con sede in Trieste, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro PS 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 18 giugno 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti della Compagnia ramo industriali e della Compagnia carenanti del Porto di Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 agosto 1992, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58. Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 in favore di diciannove operai dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Val di Rivara (Torino), occupati presso lo stabilimento di Rivara (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali attraverso turnazione, a part-time verticale, a settimane alterne di 40 ore lavorative, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 27 agosto 1991 al 26 agosto 1992. Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 in favore di centotrentacinque lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italmatch, con sede in Pontenuovo di Magenta (Milano), occupati presso lo stabilimento di Pontenuovo di Magenta (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 30 dicembre 1991 al 27 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di S. Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria (Salerno) e impegnate nella realizzazione del IV lotto della strada a S.V. variante alla strada statale n. 18 fra Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, resisi disponibili dal 1 novembre 1990 al 24 giugno 1991 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, limitatamente ai lavoratori della Safica, uffici di Milano e stabilimento di Grado, ora S.p.a. Nostromo, per il periodo dal 1 settembre 1991 al 6 febbraio 1992. Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Volpi e Bottoli, con sede in Piadena (Cremona), per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 12 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria E. Portesi, con sede e stabilimento di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 27 novembre 1991 al 24 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. L.L.L. - Lavorazione legni pregiati, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), per il periodo dal 30 novembre 1991 al 31 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova industria moda, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), per il periodo dal 14 novembre 1991 al 12 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Boston In- dustrial Products, con sede in Limena (Padova) e stabilimento in Limena (Padova), per il periodo dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.