MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
               straordinario di integrazione salariale
(GU n.67 del 20-3-1992)

   Con  decreto  ministeriale 24 febbraio 1992 e' disposta la proroga
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  ai  sensi
dell'art.  35  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla Editoriale stampa triestina, con sede  in
Trieste, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere   direttamente   all'erogazione   del    trattamento    di
integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  24  febbraio  1992  ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n.  169,  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei
comuni di  Sibari  e  S.  Agata  d'Esaro,  impegnato  nei  lavori  di
costruzione  della diga sull'Alto Esaro PS 26/3100 resisi disponibili
dal 19 dicembre 1990, e' disposta la corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale sino al 18 giugno 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del   predetto   trattamento   ai
lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 26 febbraio 1992 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
della  Compagnia  ramo  industriali  e  della Compagnia carenanti del
Porto di Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 agosto 1992,
e per la durata  dell'intera  sospensione,  cosi'  come  disciplinata
dall'art.  8  del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26,  dall'art.  1
del   decreto-legge   9   gennaio   1989,   n.   4,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n.  85  e  dall'articolo  3,
comma  4,  del  decreto-legge  22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.
   Con decreto ministeriale 3 marzo  1992  in  favore  di  diciannove
operai  dipendenti  dalla  S.p.a.  Giacomo  Val  di  Rivara (Torino),
occupati presso lo stabilimento di Rivara (Torino), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali
attraverso  turnazione, a part-time verticale, a settimane alterne di
40 ore lavorative, e' disposta la corresponsione del  trattamento  di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo  dal  27  agosto
1991 al 26 agosto 1992.
   Con   decreto   ministeriale   3   marzo   1992   in   favore   di
centotrentacinque lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Italmatch,  con
sede   in   Pontenuovo   di  Magenta  (Milano),  occupati  presso  lo
stabilimento di Pontenuovo di Magenta (Milano), per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali,  e'
disposta   la   proroga   della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella  legge
29 febbraio 1988, n. 48, dal 30 dicembre 1991 al 27 dicembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  3  marzo 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle  aziende  operanti  nei  comuni  di  S.  Marina,  S.
Giovanni  a  Piro,  Roccagloriosa,  Celle  di  Bulgheria  (Salerno) e
impegnate nella realizzazione  del  IV  lotto  della  strada  a  S.V.
variante  alla  strada  statale  n.  18  fra  Vallo  della  Lucania e
Policastro Bussentino, resisi disponibili dal 1 novembre 1990  al  24
giugno   1991   e'   disposta   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale all'11 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  3  marzo  1992   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, limitatamente ai lavoratori della Safica, uffici di Milano
e stabilimento di Grado, ora S.p.a. Nostromo, per il  periodo  dal  1
settembre 1991 al 6 febbraio 1992.
   Con   decreto   ministeriale   3  marzo  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Nuova
Volpi e Bottoli, con sede in Piadena (Cremona), per il periodo dal 14
ottobre 1991 al 12 aprile 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  3  marzo  1992   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Carrozzeria E. Portesi, con sede e stabilimento di Rezzato (Brescia),
per il periodo dal 27 novembre 1991 al 24 maggio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   3  marzo  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. L.L.L. -
Lavorazione legni pregiati, con sede  in  Torino  e  stabilimento  in
Pianezza  (Torino),  per il periodo dal 30 novembre 1991 al 31 maggio
1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  3  marzo  1992   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
industria  moda,  con  sede  in  Rovereto  (Trento) e stabilimento in
Rovereto (Trento), per il periodo dal 14 novembre 1991 al  12  maggio
1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   3  marzo  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Boston In-
dustrial  Products,  con  sede  in  Limena (Padova) e stabilimento in
Limena (Padova), per il periodo dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.