MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 16 marzo 1992, n. 2166 

  Legge  7 febbraio 1992, n. 140, art. 2 - Disposizioni attuative per
la concessione di mutui ventennali a tasso agevolato a favore di  co-
operative agricole.
(GU n.67 del 20-3-1992)
 
 Vigente al: 20-3-1992  
 

                                  Alle  organizzazioni  nazionali  di
                                  rappresentanza   e   assistenza   e
                                  tutela del movimento cooperativo
                                  Alle organizzazioni professionali
                                    agricole a livello nazionale
                                  Alle  regioni a statuto speciale ed
                                  a statuto ordinario  -  Assessorati
                                  agricoltura e foreste
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  di    Bolzano     -     Assessorati
                                  agricoltura e foreste
                                  Agli  istituti ed enti esercenti il
                                  credito agrario
                                  Alla Corte dei conti
  1. Come e' noto l'art. 2 della legge 7 febbraio 1992,  n.  140,  ha
previsto,  a favore delle cooperative agricole di trasformazione e di
commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi
di rilevanza nazionale, la concessione di mutui  ventennali  a  tasso
agevolato  entro  il limite di impegno di lire 40 miliardi per l'anno
1992 per operazioni  di  credito  finalizzate,  in  concorso  con  la
capitalizzazione  da  parte dei soci, al consolidamento di passivita'
onerose a breve.
  1.1. E' stato altresi' previsto  che  i  mutui  a  tasso  agevolato
possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per
cento  del  capitale versato dai soci e che nei territori meridionali
di  cui  all'art.  1  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale percentuale e'
elevata al 200%.
  1.2.  E'  stato  inoltre previsto che il concorso dello Stato negli
interessi sui mutui di cui sopra non puo'  superare  il  10%  secondo
criteri   e   modalita'   da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.
  1.3. In attuazione di quanto previsto  dal  comma  3,  dell'art.  2
della  sopracitata  legge,  e'  stato  emanato  il  relativo  decreto
ministeriale con la fissazione dei criteri e delle  modalita'  corre-
late, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 in data odierna.
 2.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni previste dalla
sopracitata legge, mentre si richiama  la  circolare  n.  262  del  5
agosto  1991,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8  agosto
successivo, n. 185, in ordine a  quanto  in  essa  disposto  circa  i
requisiti  di ammissibilita', la procedura di erogazione del concorso
statale negli interessi, e gli interventi di monitoraggio si dispone,
in particolare che:
    a)   l'ammissibilita'   al   contributo   e'    subordinata    al
consolidamento dei debiti sussistenti alla data del 31 dicembre 1991;
    b)  al  fine  di  massimizzare  quanto piu' possibile l'efficacia
delle risorse disponibili il mutuo  a  tasso  agevolato  deve  essere
previsto  per  un  ammontare  tale  da  determinare,  in concorso con
l'aumento di capitale ad esso connesso, una riduzione  del  debito  a
breve verso gli istituti bancari e finanziari in essere alla data del
31  dicembre  1991  sino al 20% dei ricavi netti, ivi inclusi i premi
AIMA, realizzati nel 1991 (riga 160 del quadro 2 del Mod. 885);
    c)  il rapporto tra mezzi propri ed indebitamento a medio e lungo
termine rispetto alle attivita' immobilizzate nette  deve  risultare,
successivamente al programma di ristrutturazione, superiore a 1.
  3.  A  parziale  modifica di quanto previsto nella circolare n. 262
del  5  agosto  1991,  si  stabilisce  che  l'organismo   richiedente
l'agevolazione   legislativa  puo'  essere  ammesso  a  contributo  a
condizione che:
   l'utile operativo desumibile dal  modello  885  per  i  consuntivi
degli  ultimi due esercizi ed i preventivi dei tre successivi non sia
inferiore al 3% dei ricavi netti ivi inclusi i premi AIMA.  Nel  caso
in  cui  la cooperativa determini la remunerazione del prodotto o dei
servizi conferiti dai soci sulla base della differenza  tra  costi  e
ricavi,  i  bilanci  approvati  ed  attesi  dovranno  presentarsi  in
pareggio;
   il fatturato previsto per gli anni  1992,  1993  e  1994  non  sia
inferiore a quello registrato nel 1991;
   sia  stata definita con primario istituto di credito una specifica
promessa di mutuo vincolato alle finalita' per le quali si chiede  il
sostegno  pubblico revocabile soltanto in caso di mancata concessione
del contributo statale.
  4. Per l'ammissione alla agevolazione creditizia viene riconosciuto
carattere di priorita':
    a) alla sussistenza del  miglior  rapporto  tra  l'ammontare  del
mutuo  sul quale e' parametrato il concorso statale negli interessi e
l'aumento di capitale versato dai soci;
    b) alle domande degli organismi cooperativi  i  cui  procedimenti
amministrativi  per  la concessione delle agevolazioni contributive a
valere sui fondi della legge n. 752/1986 risultavano in avanzata fase
istruttoria alla data del 31 dicembre 1991.
  5. Si richiamano le istruzioni diramate con la circolare n. 267 del
5 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  261  del  7
novembre  1991,  per  quanto  riguarda la specifica dichiarazione dei
sindaci o della societa' di revisione, nonche' le nuove norme  recate
dalla  legge  31  gennaio 1992, n. 59, in materia di societa' cooper-
ative  ed  in  particolare  l'art.  15,  comma  2,   riguardante   la
certificazione del bilancio annuale.
  6.  La domanda di richiesta di agevolazione, a valere sul limite di
impegno di lire 40 miliardi, dovra' pervenire a  questo  Ministero  -
Direzione  generale della produzione agricola - Div. VII, entro e non
oltre il 15 aprile 1992.
  6.1. Alla domanda,  firmata  dal  legale  rappresentante,  dovranno
essere allegati in duplice copia:
   1) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia notarile;
   2)  il  certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi
dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei  propri
diritti nonche' il nominativo del legale rappresentante;
   3) il certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro
delle cooperative;
   4) lo schema normalizzato (885) e schede anagrafiche;
   5)  il  progetto  di  bilancio  dell'esercizio  1991  redatto  dal
consiglio di amministrazione per  la  presentazione  all'approvazione
dell'assemblea  accompagnato  dalla  relazione degli amministratori e
dalla specifica dichiarazione di cui al precedente punto 5;
   6)  certificazioni  delle  passivita'  rilasciate  dagli  istituti
bancari e finanziari al 31 dicembre 1991;
   7)  delibera  dell'assemblea   relativa   all'impegno   dei   soci
all'aumento del capitale sociale;
   8)  impegno di un primario istituto di credito alla concessione di
un mutuo vincolato alle finalita' per le quali si chiede il  sostegno
pubblico  revocabile  soltanto  in  caso  di  mancata concessione del
contributo statale.
  6.2. Non saranno prese in considerazione le domande degli organismi
cooperativi che hanno chiesto ed ottenuto il risanamento  finanziario
a  valere  sugli  stanziamenti  della legge 8 novembre 1986, n. 752 e
della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della precedente n. 87
del 9 aprile 1990.
  6.3. Si richiama, infine, la particolare attenzione degli organismi
cooperativi  interessati  alla  agevolazione  creditizia  in  oggetto
sull'obbligo  di  compilare  lo  schema  normalizzato (Mod. 885) e la
scheda anagrafica in ogni loro parte con la massima cura e diligenza,
al fine di rendere agevole e spedito il procedimento di  esame  delle
domande, facendo presente che la non corretta e puntuale compilazione
della   suddetta   modulistica   comportera'  per  i  richiedenti  lo
slittamento dei termini della  relativa  istruttoria  amministrativa,
mentre  la presentazione su modelli non conformi a quelli previsti e'
condizione  di  irricevibilita',   qualora   gli   stessi   organismi
interessati    non    provvedano    di    propria   iniziativa   alla
regolarizzazione entro 20 giorni dalla data di  scadenza  di  cui  al
precedente punto 6.
                                  *
                                 * *
  Si confida nella collaborazione degli organismi ed enti interessati
per   rendere,  con  ogni  sollecitudine,  concrete  ed  operanti  le
disposizioni di cui all'art. 2  della  richiamata  legge  7  febbraio
1992, n. 140.
                                                   Il Ministro: GORIA