MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 18 marzo 1992 

  Divieto di vendita  e  impiego  della  sostanza  attiva  diserbante
atrazina. (Ordinanza n. 705/910).
(GU n.71 del 25-3-1992)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26
febbraio 1963, n.  441,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
alimenti e delle bevande;
  Visto  il  regolamento  concernente la disciplina della produzione,
del commercio e della vendita dei fitofarmaci  e  dei  presidi  delle
derrate   alimentari   immagazzinate,   approvato   con  decreto  del
Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n. 1255;
  Viste l'ordinanza  ministeriale  21  marzo  1990  (numero  705/267)
relativa  a  "divieti  e  nuove prescrizioni concernenti l'impiego di
alcune sostanze  attive  diserbanti"  e  l'ordinanza  ministeriale  6
febbraio  1991 (n. 705/475) relativa a "divieto di vendita ed impiego
della sostanza attiva diserbante atrazina";
  Ritenuta la necessita' di vietare anche per  il  corrente  anno  la
vendita  e  l'impiego di tutte le formulazioni contenenti atrazina da
sola  o  in  associazione  con  altri  diserbanti  al  fine  di   non
compromettere l'esito del piano di risanamento avviato;
  Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente  della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nella seduta del
29 gennaio 1991;
  Rilevata la necessita' di provvedere  con  procedura  d'urgenza  al
fine di rendere le nuove prescrizioni efficaci, per quanto possibile,
fin dalla imminente campagna agricola;
                               Ordina:
                           Articolo unico:
  1.  A  far  data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e  per  tutto  l'anno  1992  sono
vietati la vendita e tutti gli impieghi delle formulazioni contenenti
atrazina  da  sola o in associazione con altri diserbanti su tutto il
territorio nazionale.
  2.  La  presente  ordinanza  entra  in  vigore  il   giorno   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 marzo 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO