N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1992

                                N. 142
   Ordinanza emessa l'8 gennaio 1992 dalla commissione tributaria di
                        primo grado di Verbania
  sul ricorso proposto da Ciocca Cristina contro l'ufficio di imposte
                           dirette di Arona
 Tributi in genere - Prevista sospensione del procedimento tributario
    su   richiesta   del  contribuente  che  intenda  avvalersi  della
    definizione agevolata del rapporto tributario - Previsione  di  un
    nuovo  condono  tributario  - Ritenuta illegittimita' dei condoni,
    dovendo gli stessi considerarsi un premio per gli  evasori  ed  un
    incentivo  per  ulteriori evasioni - Irragionevole discriminazione
    dei contribuenti onesti con incidenza sui principi della capacita'
    contributiva e della imparzialita' della pubblica amministrazione.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.13 del 25-3-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  da
 Ciocca Cristina avverso avviso di accertamento n. 5681000476;
    Presenti  in  udienza  la  ricorrente  assente  il  rappresentante
 dell'ufficio;
    Sentiti il relatore dott. Luigi Marconi;
    Letti gli atti;
    Con  avviso  di  accertamento  notificato  il  28  dicembre  1990,
 l'ufficio  imposte  di Arona ha rettificato il reddito dichiarato dal
 contribuente da L. 3.126.000 a L. 18.150.000.
    Il  reddito  accertato  sinteticamente  ai  sensi del quarto comma
 dell'art. 38 del d.P.R.  n.  600/1/973  deriva  dal  possesso  di  un
 autoveicolo  di  37  cavalli fiscali (Mercedes alimentato a benzina e
 immatricolata nel 1972).
    Con raccomandata del 29 novembre 1991 veniva fissata per il giorno
 8 novembre 1992 l'udienza durante la quale la ricorrente  ha  chiesto
 la  sospensione  del  giudizio  dichiarando di volersi avvalere delle
 disposizioni di cui all'art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
 la  quale,  tra  l'altro,  prevede  un  ennesimo   condono   fiscale,
 eufemisticamente   chiamato   "definizione   agevolata  dei  rapporti
 tributari pendenti".
    Questo collegio, pero', ritiene di non  poter  accogliere,  almeno
 per  i  motivi  addotti,  la  richiesta  della  ricorrente e di dover
 sottoporre al giudizio della  Corte  costituzionale  la  legittimita'
 dell'intero  art.  34  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413, e in
 particolare della disposizione di cui al quinto comma del citato art.
 34, nella parte in cui prevede che "i giudizi per i quali  sia  stata
 fissata  l'udienza di discussione nel suddetto periodo (e cioe' entro
 il 30 aprile 1992) sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del
 contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni  del
 presente articolo".
    La norma sopra citata, solo formalmente, e' una norma processuale,
 in realta' e' una norma strumentale, finalizzata all'applicazione del
 "condono"  per  contribuenti  e/o  evasori  fiscali e, quindi, la sua
 legittimita' o illegittimita' costituzionale puo' dipendere, a parere
 di  questo  collegio,  anche  dalla  legittimita'  o   illegittimita'
 costituzionale delle norme "per la definizione agevolata dei rapporti
 tributari pendenti", di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle
 quali  e'  strettamente  collegata e nella fattispecie in esame dalla
 legittimita' o dall'illegittimita' dell'anzidetto art. 34 nella parte
 in cui detto articolo prevede il  "condono"  per  i  contribuenti  ai
 quali e' gia' stato notificato avviso di accertamento.
    I condoni fiscali sono un premio per gli evasori e una beffa per i
 contribuenti  onesti  e,  quel che e' peggio, un "invito ad ulteriori
 evasioni con conseguente danno per lo Stato  e  per  la  credibilita'
 delle    sue    istituzioni.    Sono    provvedimenti    che   creano
 un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  i  cittadini   e
 arrecano  danno  agli  onesti  e  a coloro che non possono evadere le
 imposte perche', ovviamente, il carico tributario che gli evasori non
 sopportano ricade, in tempi brevi, sugli altri soggetti, mentre tutti
 dovrebbero concorrere alle spese  pubbliche  in  ragione  della  loro
 capacita' contributiva.
    Inoltre,  sono  disposizioni con le quali lo Stato (e per esso gli
 uffici tributari) rinunziano, almeno di fatto, a perseguire o, quanto
 meno, riconoscono di non aver saputo o  potuto  perseguire  "il  buon
 andamento  e  l'imparzialita' dell'amministrazione" e appaiono deboli
 con i forti e forti con i deboli.
    I condoni anzidetti, a differenza dei provvedimenti di clemenza in
 materia  penale  (amnistia,  indulto  e  grazia),  non  hanno   alcun
 fondamento  nella  Costituzione,  della  quale,  a  parere  di questo
 collegio, violano la lettera e lo spirito e, in  particolare,  l'art.
 3,  primo comma, (principio di uguaglianza e di razionalita'), l'art.
 53, primo comma, (principio di capacita' contributiva) e  l'art.  97,
 primo  comma,  (principio  del  buon  andamento  e dell'imparzialita'
 dell'amministrazione).
    Contro i condoni, e molto autorevolmente, e' stato detto e scritto
 e,  pertanto, questo collegio, anche in base al disposto dell'art. 24
 della legge 11 marzo 1953, n. 87  (norme  sulla  Costituzione  e  sul
 funzionamento  della  Corte  costituzionale),  il  quale  prevede che
 l'ordinanza  con   la   quale   viene   sollevata   un'eccezione   di
 illegittimita'  Costituzionale  "deve essere adeguatamente motivata",
 si  astiene   da   ulteriori   argomentazioni,   ritenendo   peraltro
 sufficienti quelle gia' esposte, e auspica che il giudice delle leggi
 voglia   pronunciarsi   sui   "condoni  tributari"  per  "impedire  o
 sconsigliare" ulteriori, non improbabili, provvedimenti  di  clemenza
 fiscale o per benedirli con una pronuncia di "manifesta infondatezza"
 o di "irrilevanza" della questione.
    La  presente  questione  di  legittimita' costituzionale, oltre ad
 essere "non manifestamente infondata" e'  anche  "rilevante"  perche'
 dalla  sua  soluzione  dipende  la  prosecuzione o la sospensione del
 presente  giudizio  e  la  definizione   "agevolata"   del   rapporto
 tributario,  oggetto  del  ricorso  proposto  dalla  signorina Ciocca
 Cristina.
    Questo collegio non ignora  che  l'incertezza  sulla  legittimita'
 costituzionale  delle  citate  disposizioni  della  legge 30 dicembre
 1991, n. 413, potrebbe condizionare, almeno fino alla pronuncia della
 Corte costituzionale, le prossime scelte di  molti  contribuenti  e/o
 evasori  fiscali,  ma  ritiene che su una questione tanto importante,
 sulla quale vi e' stato un duro scontro nel Parlamento e  nel  Paese,
 l'intervento del supremo giudice delle leggi possa essere illuminante
 e chiarificatore.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n.87;
    Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata"  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'intero  art. 34 della legge 30
 dicembre 1991, n. 413, e, in particolare, della disposizione  di  cui
 al quinto comma del citato articolo nella parte in cui e' prevista la
 sospensione  del  giudizio a richiesta del contribuente, in relazione
 agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma,  della  Costituzione  e
 "rilevante" per quanto in motivazione;
    Sospende   il   procedimento   in   corso   e  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza  venga
 notificata  alla  ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Arona e
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, addi' 8 gennaio 1992
                       Il presidente: PISCITELLO

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