N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1992
N. 142 Ordinanza emessa l'8 gennaio 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Ciocca Cristina contro l'ufficio di imposte dirette di Arona Tributi in genere - Prevista sospensione del procedimento tributario su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata del rapporto tributario - Previsione di un nuovo condono tributario - Ritenuta illegittimita' dei condoni, dovendo gli stessi considerarsi un premio per gli evasori ed un incentivo per ulteriori evasioni - Irragionevole discriminazione dei contribuenti onesti con incidenza sui principi della capacita' contributiva e della imparzialita' della pubblica amministrazione. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.13 del 25-3-1992 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Ciocca Cristina avverso avviso di accertamento n. 5681000476; Presenti in udienza la ricorrente assente il rappresentante dell'ufficio; Sentiti il relatore dott. Luigi Marconi; Letti gli atti; Con avviso di accertamento notificato il 28 dicembre 1990, l'ufficio imposte di Arona ha rettificato il reddito dichiarato dal contribuente da L. 3.126.000 a L. 18.150.000. Il reddito accertato sinteticamente ai sensi del quarto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1/973 deriva dal possesso di un autoveicolo di 37 cavalli fiscali (Mercedes alimentato a benzina e immatricolata nel 1972). Con raccomandata del 29 novembre 1991 veniva fissata per il giorno 8 novembre 1992 l'udienza durante la quale la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la quale, tra l'altro, prevede un ennesimo condono fiscale, eufemisticamente chiamato "definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti". Questo collegio, pero', ritiene di non poter accogliere, almeno per i motivi addotti, la richiesta della ricorrente e di dover sottoporre al giudizio della Corte costituzionale la legittimita' dell'intero art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in particolare della disposizione di cui al quinto comma del citato art. 34, nella parte in cui prevede che "i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo (e cioe' entro il 30 aprile 1992) sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo". La norma sopra citata, solo formalmente, e' una norma processuale, in realta' e' una norma strumentale, finalizzata all'applicazione del "condono" per contribuenti e/o evasori fiscali e, quindi, la sua legittimita' o illegittimita' costituzionale puo' dipendere, a parere di questo collegio, anche dalla legittimita' o illegittimita' costituzionale delle norme "per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti", di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle quali e' strettamente collegata e nella fattispecie in esame dalla legittimita' o dall'illegittimita' dell'anzidetto art. 34 nella parte in cui detto articolo prevede il "condono" per i contribuenti ai quali e' gia' stato notificato avviso di accertamento. I condoni fiscali sono un premio per gli evasori e una beffa per i contribuenti onesti e, quel che e' peggio, un "invito ad ulteriori evasioni con conseguente danno per lo Stato e per la credibilita' delle sue istituzioni. Sono provvedimenti che creano un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i cittadini e arrecano danno agli onesti e a coloro che non possono evadere le imposte perche', ovviamente, il carico tributario che gli evasori non sopportano ricade, in tempi brevi, sugli altri soggetti, mentre tutti dovrebbero concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Inoltre, sono disposizioni con le quali lo Stato (e per esso gli uffici tributari) rinunziano, almeno di fatto, a perseguire o, quanto meno, riconoscono di non aver saputo o potuto perseguire "il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione" e appaiono deboli con i forti e forti con i deboli. I condoni anzidetti, a differenza dei provvedimenti di clemenza in materia penale (amnistia, indulto e grazia), non hanno alcun fondamento nella Costituzione, della quale, a parere di questo collegio, violano la lettera e lo spirito e, in particolare, l'art. 3, primo comma, (principio di uguaglianza e di razionalita'), l'art. 53, primo comma, (principio di capacita' contributiva) e l'art. 97, primo comma, (principio del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione). Contro i condoni, e molto autorevolmente, e' stato detto e scritto e, pertanto, questo collegio, anche in base al disposto dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il quale prevede che l'ordinanza con la quale viene sollevata un'eccezione di illegittimita' Costituzionale "deve essere adeguatamente motivata", si astiene da ulteriori argomentazioni, ritenendo peraltro sufficienti quelle gia' esposte, e auspica che il giudice delle leggi voglia pronunciarsi sui "condoni tributari" per "impedire o sconsigliare" ulteriori, non improbabili, provvedimenti di clemenza fiscale o per benedirli con una pronuncia di "manifesta infondatezza" o di "irrilevanza" della questione. La presente questione di legittimita' costituzionale, oltre ad essere "non manifestamente infondata" e' anche "rilevante" perche' dalla sua soluzione dipende la prosecuzione o la sospensione del presente giudizio e la definizione "agevolata" del rapporto tributario, oggetto del ricorso proposto dalla signorina Ciocca Cristina. Questo collegio non ignora che l'incertezza sulla legittimita' costituzionale delle citate disposizioni della legge 30 dicembre 1991, n. 413, potrebbe condizionare, almeno fino alla pronuncia della Corte costituzionale, le prossime scelte di molti contribuenti e/o evasori fiscali, ma ritiene che su una questione tanto importante, sulla quale vi e' stato un duro scontro nel Parlamento e nel Paese, l'intervento del supremo giudice delle leggi possa essere illuminante e chiarificatore.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n.87; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale dell'intero art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e, in particolare, della disposizione di cui al quinto comma del citato articolo nella parte in cui e' prevista la sospensione del giudizio a richiesta del contribuente, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione e "rilevante" per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Arona e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 8 gennaio 1992 Il presidente: PISCITELLO 92C0318