N. 105 SENTENZA 4 - 18 marzo 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Militari - Trattamento economico - Inquadramento - Attribuzione dello
 stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che  segue
 nel ruolo, al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento
 stipendiale   inferiore   -   Mancata   previsione   -   Difetto   di
 ragionevolezza di un trattamento economico differenziato a parita' di
 qualifica e funzioni - Illegittimita' costituzionale.
 
 (D.-L. 6 giugno 1981, n. 283,  art.  17,  secondo  comma,  lett.  a),
 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432)
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.13 del 25-3-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  17,  secondo
 comma,  lett.  a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura
 finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
 degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
 Ministeri e dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
 nonche'  concessione di miglioramenti economici al personale civile e
 militare   escluso    dalla    contrattazione),    convertito,    con
 modificazioni,  nella  legge  6  agosto  1981,  n.  432, promosso con
 ordinanza emessa il 23  gennaio  1991  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Toscana  sul  ricorso proposto da Andrea Teobaldi
 contro Ministero della  difesa,  iscritta  al  n.  578  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
                           Ritenuto in fatto
    Nel corso di un giudizio in cui il  ricorrente,  gia'  tenente  di
 complemento,   successivamente   transitato  in  servizio  permanente
 effettivo con retrocessione al grado di sottotenente, aveva impugnato
 il provvedimento  concernente  il  suo  inquadramento  economico,  il
 Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Toscana, con ordinanza
 emessa il 23 gennaio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3  e
 97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 17, secondo comma, lett. a),  del  decreto-legge  6  giugno
 1981,  n.  283,  convertito,  con modificazioni, nella legge 6 agosto
 1981, n. 432.
    Secondo detta norma, per il personale che al 1  febbraio  1981  si
 trovi  nel  livello  retributivo  iniziale  tra  quelli relativi alla
 carriera di appartenenza, l'attribuzione  dello  stipendio  spettante
 avviene   attraverso  il  riconoscimento  dell'intera  anzianita'  di
 carriera nel livello d'inquadramento.
    A  parere  del  giudice  a  quo,  la   denunciata   illegittimita'
 risiederebbe nella omessa previsione di un meccanismo che consenta al
 militare  -  il  quale  per  effetto  all'inquadramento  si  trovi  a
 percepire uno stipendio inferiore rispetto al pari grado  con  minore
 anzianita'  di  grado  e/o  di  servizio  - di fruire del trattamento
 economico di quest'ultimo.
    Tale  lacuna  normativa  determinerebbe,  secondo   il   Tribunale
 amministrativo  regionale,  una irrazionale disparita' di trattamento
 tra i soggetti nella situazione del ricorrente rispetto ai pari grado
 ed anzianita' e - a maggior ragione - in confronto agli ufficiali  di
 minore  anzianita' transitati successivamente nel servizio permanente
 effettivo.
   Nel  limitatissimo  arco  temporale  della  sua   operativita'   la
 denunciata  disposizione  avrebbe altresi' creato ripercussioni nega-
 tive all'interno dell'organizzazione  degli  uffici  militari,  cosi'
 violando    il   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
 Amministrazione, in quanto confliggente con la ratio del reclutamento
 degli  ufficiali  in servizio permanente effettivo, i quali all'esito
 di una procedura concorsuale volta all'acquisizione  di  un  migliore
 status  professionale,  in aggiunta all'inevitabile retrocessione nel
 grado, si vedono corrispondere un trattamento  economico  complessivo
 deteriore rispetto ai colleghi di pari grado con inferiore anzianita'
 o   servizio   transitati  successivamente  nel  servizio  permanente
 effettivo.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la   Toscana
 prospetta  il  dubbio  di  legittimita' costituzionale del sistema di
 valutazione dell'anzianita' pregressa  descritto  al  secondo  comma,
 lett.  a),  dell'art.  17  del  decreto-legge  6  giugno 1981, n. 283
 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di
 attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale
 civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
 Stato,  nonche'  concessione  di miglioramenti economici al personale
 civile e militare  escluso  dalla  contrattazione),  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  6  agosto  1981,  n.  432.  Detta norma
 stabilisce che lo stipendio da attribuire al personale militare,  che
 al  1  febbraio  1981 si trovi nel livello retributivo iniziale della
 carriera di appartenenza, venga  determinato  riconoscendo  in  detto
 livello  l'intera  anzianita'  di carriera. L'omessa previsione di un
 meccanismo che consenta di attribuire al militare  lo  stipendio  del
 collega pari grado, ma meno anziano (ove questo risulti piu' elevato)
 configurerebbe  un  vizio  del  sistema d'inquadramento, lesivo degli
 artt. 3 e 97 della Costituzione.
    2. - La questione e' fondata.
    Con  il  provvedimento  legislativo  di  cui  fa  parte  la  norma
 impugnata  si e' introdotta, per il personale militare, una scansione
 economica della progressione  in  carriera,  articolata  secondo  una
 scala di livelli retributivi e di classi stipendiali. La ratio legis,
 resa  evidente  dal  meccanismo, legato ad una valutazione funzionale
 dei diversi profili e fatta esplicita dagli stessi lavori preparatori
 (cfr. atti Camera dei deputati, VIII  legislatura,  9  giugno  1981),
 risiede  nell'apprestare,  in  favore  delle  categorie escluse dalla
 contrattazione, condizioni di trattamento analoghe a quelle raggiunte
 nel pubblico impiego attraverso la legge 11 luglio 1980, n. 312.
    A tale commendevole intento non ha tuttavia fatto sempre riscontro
 un'accorta tecnica legislativa, come del resto gia'  avvertito  nella
 citata  sede  parlamentare  (cfr.  atti  Camera, seduta del 29 luglio
 1981).
    In particolare, per quanto riguarda la valutazione dell'anzianita'
 pregressa, si e' proceduto ad una meccanica trasposizione dei  moduli
 di determinazione adottati per i pubblici dipendenti, dando luogo, in
 ragione delle peculiarita' di status e di carriera degli interessati,
 a  situazioni  che  questa Corte ha gia' avuto occasione di censurare
 dichiarando l'illegittimita' del terzo comma dell'impugnato  art.  17
 per   l'irrazionale   valutazione   dell'anzianita'   riservata  agli
 ufficiali provenienti dalle carriere inferiori (sentenza n.  248  del
 1989).
    3.  -  Un  ragionamento  analogo  a  quello  seguito  nella citata
 decisione conduce a conclusioni simili anche nel caso in esame.
    Allo   scopo   di   determinare   la   retribuzione   in  rapporto
 all'anzianita', la norma impugnata, al secondo comma, inquadra  tutto
 il  personale  sulla  base  del  livello  retributivo  posseduto al 1
 febbraio 1981, prevedendo due possibili situazioni:
       a) i soggetti che in quel  momento  si  trovavano  nel  livello
 iniziale  della  carriera  -  e quindi, per gli ufficiali, quelli nel
 grado di sottotenente corrispondente al sesto  livello  -  si  vedono
 calcolato in quel livello tutto il servizio pregresso;
       b)  per  i  soggetti  che  si  trovavano  in  livelli superiori
 all'iniziale - cioe' ufficiali da  tenente  a  tenente  colonnello  -
 l'anzianita'  pregressa  alla  acquisizione  dello stesso VII livello
 viene invece computata considerandola come maturata  interamente  nel
 grado  di  tenente  o  capitano  (settimo  livello).  La' dove regola
 l'ipotesi sub a), la norma trascura di considerare il caso di chi  si
 trovasse  nel  grado  (termine  che  qui si utilizza come sinonimo di
 livello) iniziale, avendo pero' maturato parte della carriera  in  un
 grado  superiore,  sia  pure  con  il  diverso status di ufficiale di
 complemento.
    Si tratta della fattispecie dedotta nel giudizio a quo, ove,  alla
 retrocessione  imposta  dalla  legge  sul  reclutamento,  si aggiunge
 l'evidente incongruenza della perdita  di  una  corretta  e  completa
 valutazione,  legata  al  grado  effettivamente  rivestito  prima  di
 transitare nel servizio permanente effettivo.
    L'evidente  aporia   dell'iter   che   la   norma   impone   nella
 ricostruzione  della  carriera, cristallizzando le situazioni in atto
 al 1 febbraio 1981, oltre a palesare un  difetto  di  ragionevolezza,
 concreta altresi' la denunciata disparita' di trattamento, se si pone
 mente alla situazione dell'ufficiale che entri in servizio permanente
 in  data successiva al 1 febbraio 1981 e non sia soggetto quindi alla
 previsione  d'inquadramento  che  la  norma  fissa  a  quella   data.
 Quest'ultimo,  pur  trovandosi  nel livello iniziale, potra' giovarsi
 dell'anzianita' di servizio maturata in un livello  superiore  (anche
 ove  provenga, in ipotesi, dal sesto livello bis dei sottufficiali) e
 non si vedra' ricondotto al trattamento  del  sottotenente,  come  se
 tutta la sua pregressa carriera si fosse svolta in questo grado.
    Tanto   accade   invece  alle  posizioni  analoghe  a  quella  del
 ricorrente, da ritenersi quindi irrazionalmente penalizzate, sia  per
 l'ingiustificato  effetto  conseguente  al discrimine temporale del 1
 febbraio,  sia  per  la  disparita'  che  puo'   investire   soggetti
 provenienti  da  carriere  diverse,  ma  che a parita' di qualifica e
 funzioni non puo' giustificare un trattamento economico differenziato
 (cfr. sentenza n. 248 del 1989 cit.).
    L'accoglimento della censura sotto il duplice,  descritto  profilo
 ex  art. 3 della Costituzione, assorbe la lamentata lesione dell'art.
 97, prospettata con riguardo al pregiudizio che l'attribuzione di uno
 stipendio inferiore  rispetto  a  quello  del  collega  meno  anziano
 potrebbe  soggettivamente  determinare  nell'adempimento  dei  doveri
 dell'ufficio.
    4. - La lacuna normativa puo' agevolmente colmarsi  attraverso  un
 meccanismo,  peraltro  diffusamente  applicato  in  molteplici regimi
 retributivi del pubblico impiego, secondo il quale  al  militare  con
 stipendio  inferiore  a quello spettante al collega con pari o minore
 anzianita' nel grado di  provenienza,  ma  promosso  successivamente,
 viene attribuito lo stipendio di quest'ultimo.
    Del  resto  anche  l'art.  1,  settimo  comma,  seconda parte, del
 decreto-legge  16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,   con
 modificazioni,  nella  legge 14 novembre 1987, n. 468, reintroduce un
 sistema  di  allineamento  del  tutto  analogo,  sempre  basato   sul
 principio  del  soggetto  piu'  favorito,  volto  ad  equilibrare  la
 situazione in cui un soggetto meno anziano si trovi a  percepire  uno
 stipendio superiore a quello spettante al collega piu' anziano.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  17,  secondo
 comma, lett. a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n.  283  (Copertura
 finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
 degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
 Ministeri  e  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
 nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile  e
 militare    escluso    dalla    contrattazione),    convertito,   con
 modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in  cui
 non   prevede   -   ai  fini  dell'inquadramento  ivi  contemplato  -
 l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio  permanente
 effettivo,  che  segue  nel  ruolo,  al militare pari grado che abbia
 conseguito un trattamento stipendiale inferiore.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
                        Il canceliere: DI PAOLA
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