N. 110 ORDINANZA 4 - 18 marzo 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Docenti universitari in aspettativa obbligatoria - Elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneita' a professore associato. Identica questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 451/1991) - Manifesta infondatezza. (Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1). (Cost., artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma).(GU n.13 del 25-3-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Maria Gabriella Belgiorno contro Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, decidendo sul ricorso contro il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica) proposto da Maria Gabriella Belgiorno, per l'annullamento del giudizio di non idoneita' a professore associato (II tornata) per il raggruppamento n. 010, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, nella parte in cui riconosce ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneita' a professore associato; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che questa Corte, nel dichiarare non fondate identiche questioni - sollevate dallo stesso Tribunale amministrativo regionale con ordinanze emesse alla stessa data, ma pervenute piu' tempestivamente - ha escluso, con sentenza n. 451 del 1991, la natura innovativa e retroattiva della norma impugnata e ha confermato il suo carattere di norma d'interpretazione; che, per la contestualita' tra le suddette ordinanze e quella in oggetto, non emergono argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati, onde la questione e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA 92C0333