N. 110 ORDINANZA 4 - 18 marzo 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Docenti universitari in aspettativa obbligatoria -
 Elettorato passivo per la formazione delle  commissioni  giudicatrici
 per i giudizi di idoneita' a professore
 associato.  Identica questione gia' dichiarata non fondata (sentenza
 n. 451/1991) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma).
(GU n.13 del 25-3-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5
 agosto  1988,  n.  341 (Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44
 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.  382,  e  dell'art.  5  della  legge  9
 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), promosso
 con ordinanza emessa il 21 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo
 regionale  per  il  Lazio  sul  ricorso  proposto  da Maria Gabriella
 Belgiorno  contro  Ministero  della  pubblica  istruzione  ed  altri,
 iscritta  al  n.  680  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  45,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
 decidendo sul ricorso contro il Ministero della  pubblica  istruzione
 (ora   Ministero  dell'Universita'  e  della  Ricerca  scientifica  e
 tecnologica)   proposto   da   Maria   Gabriella    Belgiorno,    per
 l'annullamento  del  giudizio di non idoneita' a professore associato
 (II tornata) per il raggruppamento n. 010, ha sollevato, in relazione
 agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma,  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1
 della legge 5 agosto 1988, n. 341, nella parte in  cui  riconosce  ai
 docenti universitari in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo
 per  la  formazione  delle  commissioni giudicatrici per i giudizi di
 idoneita' a professore associato;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato che questa Corte, nel dichiarare non fondate identiche
 questioni - sollevate dallo stesso Tribunale amministrativo regionale
 con  ordinanze  emesse  alla   stessa   data,   ma   pervenute   piu'
 tempestivamente - ha escluso, con sentenza n. 451 del 1991, la natura
 innovativa e retroattiva della norma impugnata e ha confermato il suo
 carattere di norma d'interpretazione;
      che, per la contestualita' tra le suddette ordinanze e quella in
 oggetto,  non  emergono  argomenti  nuovi o diversi rispetto a quelli
 gia' esaminati, onde la questione e' manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  della  legge  5  agosto  1988,  n.  341
 (Interpretazione  autentica  degli artt. 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n.  705,  in
 materia  di  concorsi  universitari),  sollevata, in riferimento agli
 artt. 3, 24, 102, 104, primo  comma,  e  108,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo regionale per il Lazio,
 con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0333