N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 1992

                                N. 154
       Ordinanza emessa il 28 gennaio 1992 dal pretore di Modena
  nel procedimento civile vertente tra Ferrari Ermentina e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali (nella
    specie:  integrazione  al  minimo di pensione di riversibilita') -
    Ritardata  liquidazione  -   Lamentata   omessa   previsione   del
    risarcimento    integrale    del   danno   (interessi   legali   e
    rivalutazione) - Disparita' di trattamento rispetto ai crediti  di
    lavoro  - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale -
    Richiamo ai  principi  affermati  nella  sentenza  n.  156/1991  -
    Violazione del giudicato costituzionale.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).
 (Cost., artt. 3, 38 e 136).
(GU n.13 del 25-3-1992 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  relativa  a
 controversia in materia di previdenza e di  assistenza  obbligatorie,
 iscritta   al  n.  2168  dell'anno  1991  del  ruolo  generale  delle
 controversie in materia di  lavoro  promossa  da  Ferrari  Ermentina,
 rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Maria Giovanna Bregoli e nel suo
 studio in Modena, piazza Matteotti n. 50, elettivamente  domiciliata,
 attrice,  contro  l'I.N.P.S.,  in persona del presidente pro-tempore,
 rappresentato e difeso dal dott. proc. Marcello Carnovale  in  virtu'
 di procura generale alle liti per atto del notaio avv. Franco Lupo di
 Roma  in  data  20  luglio  1989  al  n. 15769 di rep., elettivamente
 domiciliato in  Modena  presso  la  sede  provinciale  dell'istituto,
 convenuto;
    All'esito  dell'udienza  di  discussione della causa del giorno 16
 gennaio 1992;
    Esaminati gli atti del processo  ed  i  documenti  prodotti  dalle
 parti;
    Sentiti i procuratori delle parti stesse;
    A scioglimento della riserva che precede;
                             O S S E R V A
    Con  ricorso  depositato  presso  la  cancelleria della pretura di
 Modena in data 18 luglio 1991 Ferrari Ermentina, titolare di pensione
 di  invalidita'  e  di  pensione  di  riversibilita',  promuoveva  un
 giudizio   per   vedere   condannato   l'I.N.P.S.   a  corrisponderle
 l'integrazione al minimo  sul  secondo  degli  anzidetti  trattamenti
 pensionistici  nei  limiti  della  prescrizione  decennale  oltre gli
 interessi legali sulle differenze di rateo dalla scadenza di ciascuno
 degli stessi fino al saldo.
    L'I.N.P.S. si costituiva in  giudizio  riconoscendo  fondata  alla
 luce della sentenza della Corte costituzionale n. 238/1989 la domanda
 proposta  in via principale dalla ricorrente. Riconosceva altresi' il
 diritto della stessa a vedersi  corrispondere  sulle  maggiori  somme
 spettanti  gli  interessi  legali  e  la  rivalutazione  monetaria  a
 decorrere dal centoventunesimo giorno successivo  alla  presentazione
 della  domanda  amministrativa  di  applicazione della sentenza della
 Corte costituzionale in materia.
    All'udienza di discussione  il  difensore  della  signora  Ferrari
 sollevava  eccezione  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 16,
 sesto comma, della legge n. 412/1991,  per  contrasto  con  l'art.  3
 della Costituzione.
    Il rappresentante dell'istituto si rimetteva a giustizia.
    La  questione  e'  rilevante.  Infatti  la  citata norma regola la
 corresponsione da parte degli enti gestori  di  forme  di  previdenza
 obbligatoria,   sulle  prestazioni  dovute,  degli  interessi  legali
 nonche' delle somme eventualmente dovute a ristoro del maggior  danno
 subito  dal  titolare della prestazione per la diminuzione del valore
 del suo credito.
    Essa troverebbe quindi applicazione nel giudizio in corso, essendo
 pacifico, per averlo riconosciuto lo stesso I.N.P.S.,  che  la  parte
 attrice  e'  creditrice  di somme a titolo di differenze di rateo per
 effetto della integrazione al minimo della pensione di riversibilita'
 nei limiti della prescrizione decennale.
    La questione e' altresi' non manifestamente infondata in relazione
 agli artt. 3, 38, 136 della Costituzione.
    Riguardo al profilo della violazione degli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione  si  richiamano l'ordinanza della Corte di cassazione in
 data 12 ottobre 1990 con la quale, in riferimento a  detti  articoli,
 e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 442   del   c.p.c.   e   la  sentenza  di  accoglimento  della  Corte
 costituzionale n. 156 dell'8-12 aprile 1991.
    Sotto il profilo dell'art.  3  della  Costituzione  si  rileva  la
 differenza di trattamento (ulteriormente accentuata dopo l'entrata in
 vigore  della  legge n. 353/1990) tra crediti previdenziali e crediti
 di lavoro  in  ordine  al  risarcimento  del  danno  da  svalutazione
 monetaria  in  quanto  mentre l'art. 429 del c.p.c. ammette il cumulo
 della  rivalutazione  (automatica)  del  credito  con  gli  interessi
 legali,  l'art.  16  di  fatto,  con  il  meccanismo in esso previsto
 (detrazione dell'importo dovuto a titolo  di  interessi  dalle  somme
 eventualmente  spettanti a titolo di ristoro del maggior danno subito
 dall'avente diritto per la diminuzione del valore del  suo  credito),
 impedisce  al  creditore  di una prestazione previdenziale di vedersi
 corrispondere  sia  gli  interessi  legali   che   la   rivalutazione
 monetaria.
    Il legislatore ha quindi reintrodotto di fatto una situazione gia'
 giudicata  incostituzionale  e  pertanto  eliminata  dall'ordinamento
 giuridico. Appare quindi allo scrivente che il  citato  art.  16  sia
 sospetto  di  illegittimita'  costituzionale  anche  con  riferimento
 all'art. 136 della Costituzione, primo comma.
    Come ha  piu'  volte  precisato  la  stessa  Corte  costituzionale
 (sentenze  nn.  222/1988,  223/1983,  88/1966  e 73/1963) destinatari
 delle sentenze di accoglimento della Corte non sono solo i giudici ma
 anche il  legislatore  al  quale  e'  quindi  precluso  perseguire  e
 raggiungere  risultati  corrispondenti  a quelli gia' ritenuti lesivi
 della Costituzione. Cio' invece ha fatto il legislatore con la  norma
 esaminata.
    Infatti la Corte costituzionale con una sentenza interpretativa di
 accoglimento   da   classificarsi  nella  categoria  delle  cosidette
 sentenze   additive,   ha   dichiarato   l'art.   442   del    c.p.c.
 costituzionalmente  illegittimo  nella parte in cui non prevede per i
 crediti previdenziali il cumulo tra interessi legali e  rivalutazione
 monetaria  con  decorrenza  dal  giorno  in cui si sono verificate le
 condizioni legali di responsabilita' dell'istituto  o  ente  debitore
 per il ritardo dell'adempimento (sentenza n. 156/1991).
    Con  l'art. 16, sesto comma, mediante la previsione del meccanismo
 di cui sopra, e' stata nuovamente reintrodotta una situazione per  la
 quale,  essendo  la  misura  degli  interessi  legali  superiore alla
 svalutazione  monetaria  secondo  gli  indici  Istat,  il   creditore
 previdenziale  si  vedra' corrispondere solo gli interessi legali con
 la totale elusione dei principi sanciti  dalla  Corte  costituzionale
 nella gia' citata sentenza.
    Sotto  il  profilo  della  violazione dell'art. 38, secondo comma,
 della Costituzione a  parere  della  Corte,  conformemente  a  quanto
 sostenuto  dal  giudice  a quo, i crediti previdenziali devono essere
 avvicinati ai  crediti  di  retribuzione  in  quanto  essi  hanno  la
 funzione  di  surrogare  od  integrare un reddito di lavoro cessato o
 ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo
 comma, della Costituzione. La Corte precisa "Per il tramite  e  nella
 misura  di  questa  norma si rende applicabile anche alle prestazioni
 previdenziali l'art. 36, primo comma, quale parametro 'delle esigenze
 di vita' del lavoratore (cfr. sentenza n. 119/1991): e poiche' l'art.
 429, terzo comma, del c.p.c. e' un modo di  attuazione  dell'art.  36
 (n.  204/1989)  appare  fondata la valutazione del giudice remittente
 che nella mancata previsione di una  regola  analoga  per  i  crediti
 previdenziali ravvisa una violazione non solo dell'art. 3 ma altresi'
 dell'art. 38".
    Il  processo  deve  essere  pertanto  sospeso  e  va  disposta  la
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   e   non   manifestatamente   infondata  con
 riferimento agli artt. 3, primo comma,  38,  secondo  comma,  e  136,
 primo   comma,   della  Costituzione  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale concernente l'art. 16, sesto  comma,  della  legge  30
 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui prevede che l'importo degli
 interessi  legali  spettante  all'avente diritto a prestazioni dovute
 dagli enti gestori di forme di previdenza  obbligatorie  deve  essere
 portato  in  detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro
 del maggior danno  subito  dal  titolare  della  prestazione  per  la
 diminuzione del valore del suo credito;
    Sospende il giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone   che   il   presente   provvedimento  sia  notificato  ai
 procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 sia  comunicato  al  Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed  al
 Presidente del Senato della Repubblica.
      Modena, addi' 28 gennaio 1992
                            Il pretore: ARU

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