N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 1992
N. 154 Ordinanza emessa il 28 gennaio 1992 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Ferrari Ermentina e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali (nella specie: integrazione al minimo di pensione di riversibilita') - Ritardata liquidazione - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno (interessi legali e rivalutazione) - Disparita' di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale - Richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 156/1991 - Violazione del giudicato costituzionale. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma). (Cost., artt. 3, 38 e 136).(GU n.13 del 25-3-1992 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, iscritta al n. 2168 dell'anno 1991 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promossa da Ferrari Ermentina, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giovanna Bregoli e nel suo studio in Modena, piazza Matteotti n. 50, elettivamente domiciliata, attrice, contro l'I.N.P.S., in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. proc. Marcello Carnovale in virtu' di procura generale alle liti per atto del notaio avv. Franco Lupo di Roma in data 20 luglio 1989 al n. 15769 di rep., elettivamente domiciliato in Modena presso la sede provinciale dell'istituto, convenuto; All'esito dell'udienza di discussione della causa del giorno 16 gennaio 1992; Esaminati gli atti del processo ed i documenti prodotti dalle parti; Sentiti i procuratori delle parti stesse; A scioglimento della riserva che precede; O S S E R V A Con ricorso depositato presso la cancelleria della pretura di Modena in data 18 luglio 1991 Ferrari Ermentina, titolare di pensione di invalidita' e di pensione di riversibilita', promuoveva un giudizio per vedere condannato l'I.N.P.S. a corrisponderle l'integrazione al minimo sul secondo degli anzidetti trattamenti pensionistici nei limiti della prescrizione decennale oltre gli interessi legali sulle differenze di rateo dalla scadenza di ciascuno degli stessi fino al saldo. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio riconoscendo fondata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 238/1989 la domanda proposta in via principale dalla ricorrente. Riconosceva altresi' il diritto della stessa a vedersi corrispondere sulle maggiori somme spettanti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia. All'udienza di discussione il difensore della signora Ferrari sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il rappresentante dell'istituto si rimetteva a giustizia. La questione e' rilevante. Infatti la citata norma regola la corresponsione da parte degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, sulle prestazioni dovute, degli interessi legali nonche' delle somme eventualmente dovute a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Essa troverebbe quindi applicazione nel giudizio in corso, essendo pacifico, per averlo riconosciuto lo stesso I.N.P.S., che la parte attrice e' creditrice di somme a titolo di differenze di rateo per effetto della integrazione al minimo della pensione di riversibilita' nei limiti della prescrizione decennale. La questione e' altresi' non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 38, 136 della Costituzione. Riguardo al profilo della violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione si richiamano l'ordinanza della Corte di cassazione in data 12 ottobre 1990 con la quale, in riferimento a detti articoli, e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442 del c.p.c. e la sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 156 dell'8-12 aprile 1991. Sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione si rileva la differenza di trattamento (ulteriormente accentuata dopo l'entrata in vigore della legge n. 353/1990) tra crediti previdenziali e crediti di lavoro in ordine al risarcimento del danno da svalutazione monetaria in quanto mentre l'art. 429 del c.p.c. ammette il cumulo della rivalutazione (automatica) del credito con gli interessi legali, l'art. 16 di fatto, con il meccanismo in esso previsto (detrazione dell'importo dovuto a titolo di interessi dalle somme eventualmente spettanti a titolo di ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito), impedisce al creditore di una prestazione previdenziale di vedersi corrispondere sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria. Il legislatore ha quindi reintrodotto di fatto una situazione gia' giudicata incostituzionale e pertanto eliminata dall'ordinamento giuridico. Appare quindi allo scrivente che il citato art. 16 sia sospetto di illegittimita' costituzionale anche con riferimento all'art. 136 della Costituzione, primo comma. Come ha piu' volte precisato la stessa Corte costituzionale (sentenze nn. 222/1988, 223/1983, 88/1966 e 73/1963) destinatari delle sentenze di accoglimento della Corte non sono solo i giudici ma anche il legislatore al quale e' quindi precluso perseguire e raggiungere risultati corrispondenti a quelli gia' ritenuti lesivi della Costituzione. Cio' invece ha fatto il legislatore con la norma esaminata. Infatti la Corte costituzionale con una sentenza interpretativa di accoglimento da classificarsi nella categoria delle cosidette sentenze additive, ha dichiarato l'art. 442 del c.p.c. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede per i crediti previdenziali il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita' dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento (sentenza n. 156/1991). Con l'art. 16, sesto comma, mediante la previsione del meccanismo di cui sopra, e' stata nuovamente reintrodotta una situazione per la quale, essendo la misura degli interessi legali superiore alla svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, il creditore previdenziale si vedra' corrispondere solo gli interessi legali con la totale elusione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella gia' citata sentenza. Sotto il profilo della violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione a parere della Corte, conformemente a quanto sostenuto dal giudice a quo, i crediti previdenziali devono essere avvicinati ai crediti di retribuzione in quanto essi hanno la funzione di surrogare od integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. La Corte precisa "Per il tramite e nella misura di questa norma si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, primo comma, quale parametro 'delle esigenze di vita' del lavoratore (cfr. sentenza n. 119/1991): e poiche' l'art. 429, terzo comma, del c.p.c. e' un modo di attuazione dell'art. 36 (n. 204/1989) appare fondata la valutazione del giudice remittente che nella mancata previsione di una regola analoga per i crediti previdenziali ravvisa una violazione non solo dell'art. 3 ma altresi' dell'art. 38". Il processo deve essere pertanto sospeso e va disposta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata con riferimento agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 136, primo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui prevede che l'importo degli interessi legali spettante all'avente diritto a prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito; Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che il presente provvedimento sia notificato ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Modena, addi' 28 gennaio 1992 Il pretore: ARU 92C0340