N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1991

                                N. 157
   Ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal tribunale amministrativo
                        regionale della Liguria
 sul ricorso proposto da Ferrando Secondo ed altri contro il prefetto
                          di Imperia ed altri
 Demanio e patrimonio dello Stato - Costruzione di nuove sedi di
    servizio e  relative  pertinenze  per  l'Arma  dei  carabinieri  -
    Equiparazione   alle  opere  destinate  alla  difesa  nazionale  -
    Conseguente  sottrazione  delle  opere   stesse   agli   strumenti
    urbanistici - Arbitrarieta' della predetta sottrazione - Incidenza
    sui principi di tutela della autonomia regionale e del paesaggio e
    del patrimonio storico ed artistico dello Stato - Violazione della
    sfera di competenza regionale.
 (Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3).
 (Cost., artt. 5, 9, 117 e 118).
(GU n.13 del 25-3-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 706/90 r.g.r.
 proposto da Ferrando Secondo, Ratto Andrea,  Piana  Maddalena,  Ratto
 Ivo,  Ratto Maddalena, Ratto Milena, Ferrari Pietro, Ferrari Stefano,
 Ferrando Maria  Rosa,  Cipriani  Caterina,  Aprosio  Oreste  e  Ratto
 Caterina, elettivamente domiciliati in Genova, via Corsica, n. 21/20,
 presso  l'avv.  Giovanni  Gerbi,  che  li  rappresenta  e difende per
 mandato a margine del ricorso,  ricorrenti,  contro  il  prefetto  di
 Imperia ed i Ministeri dei lavori pubblici e della difesa, in persona
 dei  Ministri pro-tempore, elettivamente domiciliati in Genova, viale
 Brigate Partigiane  n.  2,  presso  l'avvocatura  distrettuale  dello
 Stato,  che  li  rappresenta  e  difende  ex  lege, resistenti, e nei
 confronti del comune di Bordighera,  non  costituito  in  giudizio  e
 della  Societa' Edil-Pro S.p.a., in persona del legale rappresentante
 in carica, elettivamente domiciliata in Genova, via  B.  Castello  n.
 3/12,  presso l'avv. Gian Carlo Moretti, che la rappresenta e difende
 per  mandato  in  calce  a  controricorso,   controinteressata,   per
 l'annullamento  del  decreto  del  prefetto di Imperia 20 aprile 1990
 recante autorizzazione alla occupazione  temporanea  e  d'urgenza  di
 terreni  di  loro  proprieta',  nonche'  dei decreti del Ministro dei
 lavori pubblici n. 620/IV del 12 marzo 1990 (di  approvazione,  anche
 ai  fini della dichiarazione di pubblica utilita' ed indifferibilita'
 ed urgenza dei lavori, di progetto esecutivo del  comando  intermedio
 dei  carabinieri  di  Bordighera)  e n. 2411 del 9 settembre 1985 (di
 approvazione  di   programma   quinquennale   degli   interventi   di
 costruzione  di  nuove  sedi  di  servizio  e relative pertinenze per
 l'arma dei carabinieri) e dei dd.mm. 19 maggio 1986,  n.  1415  e  22
 luglio 1980, n. 2435 (di approvazione di concessione di progettazione
 e di esecuzione delle opere alla Societa' Edil-Pro S.p.a.);
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'avvocatura dello
 Stato per il prefetto e l'Amministrazione dei lavori pubblici e della
 Societa' Edil-Pro S.p.a.;
    Visto l'atto di deduzione di motivi aggiunti al ricorso;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica udienza del 17 ottobre 1991 la relazione del
 referendario Raffaele Prosperi, e uditi,  altresi',  l'avv.  Giovanni
 Gerbi,  per  i  ricorrenti  e l'avvocato dello Stato G. Olivo, per le
 amministrazioni resistenti, nonche'
 l'avv. G.C. Moretti per la controinteressata;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con ricorso  notificato  l'11-12  maggio  1990,  il  sig.  Secondo
 Ferrando    ed    altri    litisconsorti   impugnavano,   chiedendone
 l'annullamento, gli atti sopra indicati, finalizzati alla costruzione
 di una caserma dell'Arma dei carabinieri ed alla  espropriazione  del
 necessario terreno.
    Esposte  le  premesse  di  fatto piu' significative, i ricorrenti,
 proprietari dei terreni di  cui  era  stata  disposta  l'occupazione,
 terreni  per  gran  parte  coperti di serre e intensamente coltivati,
 deducevano i seguenti motivi:
       a) con riguardo al decreto del Ministero dei ll.pp. 9 settembre
 1985, n. 2411: violazione e falsa applicazione  degli  artt.  1  e  2
 della legge n. 16/1985. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
    Tale  decreto, contenente l'intero programma di interventi, doveva
 indicare le aree degli stessi e cio' non e' stato fatto;
       b) con riguardo al d.m. 12  marzo  1990  (di  approvazione  del
 progetto   esecutivo   del  comando  intermedio  dei  carabinieri  di
 Bordighera):
       1) illegittimita' derivata.
    La violazione  prospettata  al  precedente  motivo  si  ripercuote
 inevitabilmente sul d.m. 12 marzo 1990;
       2) violazione e falsa applicazione dell'art. 81, terzo e quarto
 comma,  del  d.P.R.  24  luglio 1977, n. 616 (in relazione alla falsa
 applicazione della legge 6 febbraio 1985, n. 16) e dell'art.  5  n.a.
 del  p.r.g.  di  Bordighera (variante approvata con d.p.g.r. 30 marzo
 1989, n. 260) nonche' del p.t.c.p. adottati dalla regione Liguria  il
 30  dicembre  1986  ed  approvato  con  deliberazione  del  consiglio
 regionale 26 febbraio 1990, n. 6.
    Il progetto approvato e' in difformita' rispetto alle locali norme
 urbanistiche - variante generale al p.r.g. del 29 marzo 1989, n.  260
 -  attesa  la mancata approvazione di un piano particolareggiato e la
 previa  definizione  dei  cd.  indirizzi  progettuali   a   carattere
 unitario.
    Sono  altresi'  mancate le prove geognostiche, vi e' contrasto con
 le previsioni del piano  regionale  di  coordinamento  paesistico  e,
 soprattutto,  non  e' stato attivato il procedimento di intesa con la
 regione previsto per le opere statali dall'art. 81, terzo comma,  del
 d.P.R. n. 616/1977;
       3)  in subordine: violazione e falsa applicazione degli artt. 1
 e 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 16. Ecceso di potere per  difetto
 di istruttoria.
    Non  e'  stato  rispettato il procedimento di cui all'art. 2 della
 legge n. 16/1985 circa i vari passaggi necessari  per  l'approvazione
 del   programma   quinquennale   e   quello   relativo  all'opera  in
 controversia;
       4)  violazione  dei  principi   in   tema   di   pianificazione
 urbanistica  e di partecipazione degli Enti locali al procedimento di
 localizzazione delle opere destinate alla difesa militare. Eccesso di
 potere per difetto di istruttoria. violazione  e  falsa  applicazione
 dell'art. 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497.
    La  legge  n.  16/1985  deve  essere interpretata conformemente ai
 principi costituzionali  che  richiedono  l'intesa  per  contemperare
 interessi  centrali  e  locali,  quindi  doveva  essere  applicato il
 procedimento di cui all'art. 81, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977.
    Tale principio dell'intesa e' gia'  contenuto  nell'art.  3  della
 legge  n.  898/1976 sulle servitu' militari e nell'art. 4 della legge
 n. 497/1978 sul programma di  costruzioni  di  alloggi  destinati  ai
 militari e che andrebbe esteso anche al caso di specie.
       5)  in  subordine. Illegittimita' derivata dalla illegittimita'
 costituzionale che affligge l'art. 3 della legge n. 16/1985 e  l'art.
 81  del  d.P.R.  n.  616/1977 per contrasto con gli artt. 3, 5, 117 e
 118, 9, 42, 52 e 113 della Costituzione.
    Qualora invece si dovesse ritenere che la progettata  caserma  sia
 annoverata  tra  le  opere  destinate  alla  difesa militare e quindi
 svincolata dal rispetto di  qualsiasi  norma  urbanistico-ambientale,
 allora  il combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 16/1985 ed
 81   del   d.P.R.   n.    616/1977,    cosi'    interpretati,    sono
 costituzionalmente  illegittimi  rispetto all'art. 5 - riconoscimento
 delle autonomie locali - all'art. 9  -  la  tutela  del  paesaggio  -
 all'art.  42  -  riconoscimento e garanzia della proprieta' privata -
 all'art. 113 - sindacabilita' degli atti amministrativi - agli  artt.
 117  e 118 - competenze legislative ed amministrative delle regioni -
 all'art. 3, ovverosia al principio di  ragionevolezza,  poiche'  tale
 privilegio  procedimentale  rispetto  alle  altre  opere  statali  e'
 giustificato;
       6) violazione dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e
 dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla
 legge n. 431/1985.
    Non e' stato acquisito, come invece doveva necessariamente essere,
 il  nulla-osta  paesistico  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.
 1497/1939;
       c)  con  riguardo  al decreto del prefetto di Imperia 20 aprile
 1990: illegittimita' derivata.
    Quanto  sopra  riferito  porta  all'illegittimita'  derivata   del
 decreto prefettizio recante autorizzazione all'occupazione d'urgenza.
    Violazione dell'art. 71 della legge 25 giugno 1985, n. 2359.
    Il  provvedimento  di  occupazione  indica  il termine di scadenza
 dello spossessamento solo per relationem.
    Con successivo atto, notificato il 29 agosto 1990,  a  seguito  di
 deposito   della  documentazione  da  parte  dell'amministrazione,  i
 ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi aggiunti:
      1) violazione dell'art. 81 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, in
 relazione alla falsa applicazione dell'art. 3 della legge 24 dicembre
 1976, n. 898.
    Nonostante  il  parere  del  Consiglio  superiore  del  ll.pp. sul
 provvedimento ex art. 81 pred., questo non e' stato seguito e  si  e'
 invece  sentito il comitato paritetico di cui alla legge n. 898/1976,
 del tutto ultroneo nel caso di specie.
      2) violazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977 e dell'art.  3
 della  legge  24  dicembre  1976,  n.  898,  sotto ulteriore profilo.
 Violazione dell'art. 3 legge regionale 4 aprile 1978, n. 23.
    L'audizione del comitato paritetico non  sostituisce  l'intesa  ex
 art.  81  del  d.P.R.  n.  616/1977,  poiche'  in  tale  comitato non
 interviene  la  giunta  regionale,  ne'  il  consiglio  o  la  giunta
 comunali, organi titolati a pronunciarsi ai fini dell'art. 81 pred.
    Ne'   sono  intervenuti  rappresentanti  del  Ministero  dei  beni
 culturali ed ambientali ex della legge n. 1497/1939, circa i  vincoli
 insistenti sull'area di specie;
       3)   eccesso   di   potere   per   difetto   di  istruttoria  e
 contraddittorieta'. Violazione dell'art.  27  della  legge  30  marzo
 1971, n. 118 e del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
    Il  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici aveva prescritto per
 l'esecuzione dell'opera una serie di prescrizioni dettagliate  e  non
 risulta che il progetto sia stato variato in questo senso.
    I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, vinte le
 spese.
    Al   ricorso   hanno   resistito  il  prefetto  di  Imperia  e  le
 Amministrazioni dei  lavori  pubblici  e  della  difesa,  nonche'  la
 societa'  Edil-Pro,  sostenendone  l'infondatezza in tutti i motivi e
 chiedendone la reiezione.
    Con ordinanza n. 845/1990 del 27 settembre 1990, questo  tribunale
 amministrativo  accoglieva  la  domanda  di sospensione dell'imputato
 decreto di occupazione d'urgenza.
    Con sentenza interlocutoria n.  129/1991  del  26  febbraio  1991,
 questo  t.a.r.  ordinava  al comune di Bordighera di far conoscere le
 reali destinazioni urbanistiche ed i vincoli  paesistici  riguardanti
 l'area in contestazione.
    Le  parti  in  giudizio  hanno successivamente ribadito le proprie
 conclusioni con memorie.
    Con sentenza non  definitiva  in  data  odierna  il  tribunale  ha
 respinto in parte il ricorso.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    In  seguito  alla sentenza non definitiva indicata in fatto e resa
 dalla Sezione, si deve  ora  sollevare,  perche'  non  manifestamente
 infondata,   la   questione   di  costituzionalita'  prospettata  dai
 ricorrenti con il quarto motivi di ricorso, limitatamente all'art.  3
 della legge 6 febbraio 1985, n. 16.
    E' dubbio che le caserme dei carabinieri possano essere equiparate
 sic et simpliciter alle opere destinate alla difesa nazionale.
    Che  queste  ultime  vengano  esentate  dalla  complessa procedura
 autorizzatoria di cui all'art. 81 della d.P.R. n. 616/1977 e  che  la
 loro    localizzazione    venga    riservata   alla   sola   potesta'
 dell'Amministrazione della difesa, non sembra possa contestarsi  dato
 l'interesse  che questo titpo di opere e' chiamato a tutelare, vale a
 dire quello della salvaguardia della comunita' nazionale da  pericoli
 esterni;  ne',  quindi,  si  puo'  sostenere  che  i  principi  della
 sovranita' dello Stato e della indipendenza nazionale debbano  essere
 contemperati,  ad  esempio,  con  gli interessi urbanistici, vista la
 natura primaria di questi beni supremi.
    Ma  non  e'  al  contrario  immaginabile  che il legislatore possa
 estendere ad libitum  una  categoria  che  ha  indubbiamente  confini
 incerti.
    Conseguentemente  il  legislatore,  nel definire tali limiti, deve
 tenere presenti i vari interessi pubblici e verificare sin dove  deve
 giungere l'assoluta esigenza di tutela dei beni supremi, perche', ove
 questa  esigenza  non  sia  ravvisabile,  l'interesse da tutelare non
 rientra immediatamente in quelle categorie.
    Nel caso di  specie  non  si  puo'  certamente  affermare  in  via
 categorica   che  il  legislatore  abbia  agito  arbitrariamente  con
 l'inserire le caserme dei Carabinieri tra  le  opere  destinate  alla
 difesa  nazionale (rectius militare), dato che l'Arma stessa fa parte
 delle Forze  armate  ed  e'  chiamata  anche  a  compiti  prettamente
 militari  ed inoltre perche' le funzioni di ordine pubblico espletate
 dai  Carabinieri  possono  avere  risvolti  attinenti   alla   difesa
 nazionale.
    Ma e' dubbio che il ruolo di ordine pubblico e polizia giudiziaria
 svolto  prevalentemente dall'Arma dei carabinieri abbia un'intensita'
 tale da giustificare in via normativa e definitiva il  sacrificio  di
 interessi  contenuti  in  Costituzione, da quello ambientale a quello
 prettamente urbanistico, sino a quello delle autonomie locali.
    Come rilevato dal Consiglio di Stato nelle ordinanze nn. 615 e 616
 del 16 marzo 1991 r.p., l'interesse pubblico  alla  realizzazione  di
 nuove  sedi  di  uffici  giudiziari o di prefetture e questure non e'
 qualitativamente  diverso  rispetto  all'interesse  concernente   una
 stazione  dei  Carabinieri,  viste  le funzioni ricollegabili a tutti
 questi uffici pubblici.
    E poiche' uffici giudiziari ed uffici di polizia sono  sottoposti,
 per quanto riguarda la realizzazione, al procedimento di cui all'art.
 81   pred.,   e'  innegabile  che  possano  sorgere  dubbi  circa  la
 legittimita' dell'esenzione di cui all'art. 3 della legge n. 16/1985.
    Dunque  non  resta  al   collegio   che   rimettere   alla   Corte
 costituzionale,  data  la non manifesta infondatezza della questione,
 la verifica della legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 6 febbraio 1985, n. 16  con  riferimento  agli  artt.  5,  (autonomie
 locali), 9, secondo comma (tutela del paesaggio), 117 e 118 (potesta'
 legislative e amministrative delle regioni.
    La   questione   e'   rilevante  data  l'infondatezza  dei  motivi
 previamente  esaminati,  nonche'  dei  motivi  aggiunti   riguardanti
 anch'essi  l'applicazione  dell'art.  81 pred. e la conseguenzialita'
 logica  delle  censure  volte  avverso  il  decreto   prefettizio   e
 dell'ultimo  motivo  aggiunto  concernente le modalita' di esecuzione
 dell'opera.
    Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e  la  rimessione
 della   questione  all'esame  della  Corte  costituzionale  ai  sensi
 dell'art.  134  della   Costituzione,   dell'art.   1   della   legge
 costituzionale  n.  1  del  1948  e dell'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87.
                               P. Q. M.
    Riservata ogni ulteriore pronunzia;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio e l'immediata trasmissione
 degli atti  alla  Corte  costituzionale  perche'  si  pronunci  sulla
 questione di legittimita' costituzionale come sopra formulata;
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del  17  ottobre
 1991.
                        Il presidente: VIVENZIO
                                                Il consigliere: FRANCO
    Il referendario, estensore: PROSPERI
 92C0343