N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1991
N. 157 Ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Ferrando Secondo ed altri contro il prefetto di Imperia ed altri Demanio e patrimonio dello Stato - Costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri - Equiparazione alle opere destinate alla difesa nazionale - Conseguente sottrazione delle opere stesse agli strumenti urbanistici - Arbitrarieta' della predetta sottrazione - Incidenza sui principi di tutela della autonomia regionale e del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico dello Stato - Violazione della sfera di competenza regionale. (Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3). (Cost., artt. 5, 9, 117 e 118).(GU n.13 del 25-3-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 706/90 r.g.r. proposto da Ferrando Secondo, Ratto Andrea, Piana Maddalena, Ratto Ivo, Ratto Maddalena, Ratto Milena, Ferrari Pietro, Ferrari Stefano, Ferrando Maria Rosa, Cipriani Caterina, Aprosio Oreste e Ratto Caterina, elettivamente domiciliati in Genova, via Corsica, n. 21/20, presso l'avv. Giovanni Gerbi, che li rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrenti, contro il prefetto di Imperia ed i Ministeri dei lavori pubblici e della difesa, in persona dei Ministri pro-tempore, elettivamente domiciliati in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege, resistenti, e nei confronti del comune di Bordighera, non costituito in giudizio e della Societa' Edil-Pro S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Genova, via B. Castello n. 3/12, presso l'avv. Gian Carlo Moretti, che la rappresenta e difende per mandato in calce a controricorso, controinteressata, per l'annullamento del decreto del prefetto di Imperia 20 aprile 1990 recante autorizzazione alla occupazione temporanea e d'urgenza di terreni di loro proprieta', nonche' dei decreti del Ministro dei lavori pubblici n. 620/IV del 12 marzo 1990 (di approvazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' ed indifferibilita' ed urgenza dei lavori, di progetto esecutivo del comando intermedio dei carabinieri di Bordighera) e n. 2411 del 9 settembre 1985 (di approvazione di programma quinquennale degli interventi di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei carabinieri) e dei dd.mm. 19 maggio 1986, n. 1415 e 22 luglio 1980, n. 2435 (di approvazione di concessione di progettazione e di esecuzione delle opere alla Societa' Edil-Pro S.p.a.); Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per il prefetto e l'Amministrazione dei lavori pubblici e della Societa' Edil-Pro S.p.a.; Visto l'atto di deduzione di motivi aggiunti al ricorso; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 17 ottobre 1991 la relazione del referendario Raffaele Prosperi, e uditi, altresi', l'avv. Giovanni Gerbi, per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato G. Olivo, per le amministrazioni resistenti, nonche' l'avv. G.C. Moretti per la controinteressata; Ritenuto e considerato quanto segue: ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso notificato l'11-12 maggio 1990, il sig. Secondo Ferrando ed altri litisconsorti impugnavano, chiedendone l'annullamento, gli atti sopra indicati, finalizzati alla costruzione di una caserma dell'Arma dei carabinieri ed alla espropriazione del necessario terreno. Esposte le premesse di fatto piu' significative, i ricorrenti, proprietari dei terreni di cui era stata disposta l'occupazione, terreni per gran parte coperti di serre e intensamente coltivati, deducevano i seguenti motivi: a) con riguardo al decreto del Ministero dei ll.pp. 9 settembre 1985, n. 2411: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 16/1985. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Tale decreto, contenente l'intero programma di interventi, doveva indicare le aree degli stessi e cio' non e' stato fatto; b) con riguardo al d.m. 12 marzo 1990 (di approvazione del progetto esecutivo del comando intermedio dei carabinieri di Bordighera): 1) illegittimita' derivata. La violazione prospettata al precedente motivo si ripercuote inevitabilmente sul d.m. 12 marzo 1990; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 81, terzo e quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (in relazione alla falsa applicazione della legge 6 febbraio 1985, n. 16) e dell'art. 5 n.a. del p.r.g. di Bordighera (variante approvata con d.p.g.r. 30 marzo 1989, n. 260) nonche' del p.t.c.p. adottati dalla regione Liguria il 30 dicembre 1986 ed approvato con deliberazione del consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6. Il progetto approvato e' in difformita' rispetto alle locali norme urbanistiche - variante generale al p.r.g. del 29 marzo 1989, n. 260 - attesa la mancata approvazione di un piano particolareggiato e la previa definizione dei cd. indirizzi progettuali a carattere unitario. Sono altresi' mancate le prove geognostiche, vi e' contrasto con le previsioni del piano regionale di coordinamento paesistico e, soprattutto, non e' stato attivato il procedimento di intesa con la regione previsto per le opere statali dall'art. 81, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977; 3) in subordine: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 16. Ecceso di potere per difetto di istruttoria. Non e' stato rispettato il procedimento di cui all'art. 2 della legge n. 16/1985 circa i vari passaggi necessari per l'approvazione del programma quinquennale e quello relativo all'opera in controversia; 4) violazione dei principi in tema di pianificazione urbanistica e di partecipazione degli Enti locali al procedimento di localizzazione delle opere destinate alla difesa militare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497. La legge n. 16/1985 deve essere interpretata conformemente ai principi costituzionali che richiedono l'intesa per contemperare interessi centrali e locali, quindi doveva essere applicato il procedimento di cui all'art. 81, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977. Tale principio dell'intesa e' gia' contenuto nell'art. 3 della legge n. 898/1976 sulle servitu' militari e nell'art. 4 della legge n. 497/1978 sul programma di costruzioni di alloggi destinati ai militari e che andrebbe esteso anche al caso di specie. 5) in subordine. Illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale che affligge l'art. 3 della legge n. 16/1985 e l'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977 per contrasto con gli artt. 3, 5, 117 e 118, 9, 42, 52 e 113 della Costituzione. Qualora invece si dovesse ritenere che la progettata caserma sia annoverata tra le opere destinate alla difesa militare e quindi svincolata dal rispetto di qualsiasi norma urbanistico-ambientale, allora il combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 16/1985 ed 81 del d.P.R. n. 616/1977, cosi' interpretati, sono costituzionalmente illegittimi rispetto all'art. 5 - riconoscimento delle autonomie locali - all'art. 9 - la tutela del paesaggio - all'art. 42 - riconoscimento e garanzia della proprieta' privata - all'art. 113 - sindacabilita' degli atti amministrativi - agli artt. 117 e 118 - competenze legislative ed amministrative delle regioni - all'art. 3, ovverosia al principio di ragionevolezza, poiche' tale privilegio procedimentale rispetto alle altre opere statali e' giustificato; 6) violazione dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge n. 431/1985. Non e' stato acquisito, come invece doveva necessariamente essere, il nulla-osta paesistico ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939; c) con riguardo al decreto del prefetto di Imperia 20 aprile 1990: illegittimita' derivata. Quanto sopra riferito porta all'illegittimita' derivata del decreto prefettizio recante autorizzazione all'occupazione d'urgenza. Violazione dell'art. 71 della legge 25 giugno 1985, n. 2359. Il provvedimento di occupazione indica il termine di scadenza dello spossessamento solo per relationem. Con successivo atto, notificato il 29 agosto 1990, a seguito di deposito della documentazione da parte dell'amministrazione, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi aggiunti: 1) violazione dell'art. 81 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, in relazione alla falsa applicazione dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898. Nonostante il parere del Consiglio superiore del ll.pp. sul provvedimento ex art. 81 pred., questo non e' stato seguito e si e' invece sentito il comitato paritetico di cui alla legge n. 898/1976, del tutto ultroneo nel caso di specie. 2) violazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sotto ulteriore profilo. Violazione dell'art. 3 legge regionale 4 aprile 1978, n. 23. L'audizione del comitato paritetico non sostituisce l'intesa ex art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, poiche' in tale comitato non interviene la giunta regionale, ne' il consiglio o la giunta comunali, organi titolati a pronunciarsi ai fini dell'art. 81 pred. Ne' sono intervenuti rappresentanti del Ministero dei beni culturali ed ambientali ex della legge n. 1497/1939, circa i vincoli insistenti sull'area di specie; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorieta'. Violazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva prescritto per l'esecuzione dell'opera una serie di prescrizioni dettagliate e non risulta che il progetto sia stato variato in questo senso. I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese. Al ricorso hanno resistito il prefetto di Imperia e le Amministrazioni dei lavori pubblici e della difesa, nonche' la societa' Edil-Pro, sostenendone l'infondatezza in tutti i motivi e chiedendone la reiezione. Con ordinanza n. 845/1990 del 27 settembre 1990, questo tribunale amministrativo accoglieva la domanda di sospensione dell'imputato decreto di occupazione d'urgenza. Con sentenza interlocutoria n. 129/1991 del 26 febbraio 1991, questo t.a.r. ordinava al comune di Bordighera di far conoscere le reali destinazioni urbanistiche ed i vincoli paesistici riguardanti l'area in contestazione. Le parti in giudizio hanno successivamente ribadito le proprie conclusioni con memorie. Con sentenza non definitiva in data odierna il tribunale ha respinto in parte il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE In seguito alla sentenza non definitiva indicata in fatto e resa dalla Sezione, si deve ora sollevare, perche' non manifestamente infondata, la questione di costituzionalita' prospettata dai ricorrenti con il quarto motivi di ricorso, limitatamente all'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16. E' dubbio che le caserme dei carabinieri possano essere equiparate sic et simpliciter alle opere destinate alla difesa nazionale. Che queste ultime vengano esentate dalla complessa procedura autorizzatoria di cui all'art. 81 della d.P.R. n. 616/1977 e che la loro localizzazione venga riservata alla sola potesta' dell'Amministrazione della difesa, non sembra possa contestarsi dato l'interesse che questo titpo di opere e' chiamato a tutelare, vale a dire quello della salvaguardia della comunita' nazionale da pericoli esterni; ne', quindi, si puo' sostenere che i principi della sovranita' dello Stato e della indipendenza nazionale debbano essere contemperati, ad esempio, con gli interessi urbanistici, vista la natura primaria di questi beni supremi. Ma non e' al contrario immaginabile che il legislatore possa estendere ad libitum una categoria che ha indubbiamente confini incerti. Conseguentemente il legislatore, nel definire tali limiti, deve tenere presenti i vari interessi pubblici e verificare sin dove deve giungere l'assoluta esigenza di tutela dei beni supremi, perche', ove questa esigenza non sia ravvisabile, l'interesse da tutelare non rientra immediatamente in quelle categorie. Nel caso di specie non si puo' certamente affermare in via categorica che il legislatore abbia agito arbitrariamente con l'inserire le caserme dei Carabinieri tra le opere destinate alla difesa nazionale (rectius militare), dato che l'Arma stessa fa parte delle Forze armate ed e' chiamata anche a compiti prettamente militari ed inoltre perche' le funzioni di ordine pubblico espletate dai Carabinieri possono avere risvolti attinenti alla difesa nazionale. Ma e' dubbio che il ruolo di ordine pubblico e polizia giudiziaria svolto prevalentemente dall'Arma dei carabinieri abbia un'intensita' tale da giustificare in via normativa e definitiva il sacrificio di interessi contenuti in Costituzione, da quello ambientale a quello prettamente urbanistico, sino a quello delle autonomie locali. Come rilevato dal Consiglio di Stato nelle ordinanze nn. 615 e 616 del 16 marzo 1991 r.p., l'interesse pubblico alla realizzazione di nuove sedi di uffici giudiziari o di prefetture e questure non e' qualitativamente diverso rispetto all'interesse concernente una stazione dei Carabinieri, viste le funzioni ricollegabili a tutti questi uffici pubblici. E poiche' uffici giudiziari ed uffici di polizia sono sottoposti, per quanto riguarda la realizzazione, al procedimento di cui all'art. 81 pred., e' innegabile che possano sorgere dubbi circa la legittimita' dell'esenzione di cui all'art. 3 della legge n. 16/1985. Dunque non resta al collegio che rimettere alla Corte costituzionale, data la non manifesta infondatezza della questione, la verifica della legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 con riferimento agli artt. 5, (autonomie locali), 9, secondo comma (tutela del paesaggio), 117 e 118 (potesta' legislative e amministrative delle regioni. La questione e' rilevante data l'infondatezza dei motivi previamente esaminati, nonche' dei motivi aggiunti riguardanti anch'essi l'applicazione dell'art. 81 pred. e la conseguenzialita' logica delle censure volte avverso il decreto prefettizio e dell'ultimo motivo aggiunto concernente le modalita' di esecuzione dell'opera. Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Riservata ogni ulteriore pronunzia; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale come sopra formulata; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 ottobre 1991. Il presidente: VIVENZIO Il consigliere: FRANCO Il referendario, estensore: PROSPERI 92C0343