ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo alle note in calce al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1992, n. 221, riguardante il "Regolamento recante modificazione all'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, concernente la commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 62 del 14 marzo 1992).(GU n.72 del 26-3-1992)
La nota all'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportata a pag. 9 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, e' sostituita dalla seguente: "Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del R.D n. 435/1911, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 11 agosto 1991, n. 291, e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: 'Art. 2. - La commissione e' composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici che si trovano allocati nel palazzo di giustizia, dal capo dell'ufficio preposto al servizio dell'edilizia giudiziaria presso il Ministero di grazia e giustizia, nonche' da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, da un ingegnere del provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Lazio, designato dal Ministro dei lavori pubblici, e da un funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria, designato, di concerto, dai capi degli uffici giudiziari. I magistrati sono designati dai rispettivi capi degli uffici giudiziari. La commissione e' presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria e' disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria. I magistrati ed il funzionario di cancelleria o segreteria restano in carica per due anni e non possono essere confermati che pel biennio successivo. Nelle deliberazioni a parita' di voti prevale quello del presidente'".