MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 11 febbraio 1992, n. 8533 

  Inquadramento  del   personale   nei   profili   professionali   in
applicazione  del  nono comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980,
n. 312. Data di decorrenza degli effetti.
(GU n.73 del 27-3-1992)
 
 Vigente al: 27-3-1992  
 

                                   Alla  Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento per l'informazione e
                                     l'editoria
                                    Dipartimento     degli     affari
                                  generali e
                                     del personale
                                  A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                    Direzione generale del personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  All'Istituto     agronomico     per
                                  l'Oltremare - Uffico personale
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale servizio  del
                                  personale
                                   Alla Presidenza del Consiglio
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e
                                     legislativi
                                    Ufficio per  l'informatica  e  la
                                  telematica
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                    I.G.O.P.
                                    I.G.A.G.
                                  All'Istituto superiore di sanita' -
                                  Servizi   amministrativi   e    del
                                  personale
                                  All'ISTAT - Direzione generale
                                  Al    Consiglio   superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione
  Come  e'  noto,  la  commissione paritetica per l'inquadramento del
personale nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali  di
cui  all'art.  10  della legge 11 luglio 1980, n. 312, sta procedendo
all'esame della documentazione per l'espressione del parere richiesto
dal nono comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312,  sulle
domande   con   le  quali  il  personale,  appartenente  al  comparto
"Ministeri", ha chiesto  l'inquadramento,  a  seguito  dell'effettivo
espletamento delle corrispondenti mansioni per almeno cinque anni, in
profili  professionali  diversi  da quelli attribuiti in applicazione
dell'ottavo  comma  del  predetto  articolo,  purche'  ascritti  alla
medesima qualifica funzionale di appartenenza.
  Il  parere in argomento, se favorevole, si riferisce - ovviamente -
all'accertata sussistenza, sulla base della  documentazione  allegata
alla  domanda degli interessati, verificata e convalidata anche dalla
competente  Direzione   generale   del   personale,   del   requisito
dell'espletamento,   per   almeno   un  quinquennio,  delle  mansioni
ricomprese nel profilo professionale richiesto, ma non e' idoneo,  di
per  se  stesso,  all'individuazione  della  data di decorrenza degli
effetti del conseguenziale inquadramento,  dovendo  l'indicazione  di
quest'ultima    rimanere    attribuita    alla    competenza    delle
amministrazioni di appartenenza chiamate ad emettere, a  seguito  del
parere  favorevole  della  commissione paritetica, i provvedimenti di
inquadramento.
  A tale riguardo e' da  ritenersi  che  il  tenore  del  nono  comma
dell'art. 4 della legge n. 312/1980, nel dichiarare destinatari delle
operazioni  di  inquadramento  nei  profili professionali in discorso
coloro  che  "abbiano"  effettivamente  svolto  per  un  periodo  non
inferiore  a  cinque anni le mansioni di un profilo diverso da quello
loro   assegnato   con   l'applicazione   dell'ottavo   comma   (c.d.
inquadramento  per  corrispondenza  di  qualifiche), purche' ascritto
alla stessa qualifica funzionale, non consenta una  decorrenza  degli
inquadramenti  anteriore al giorno in cui si e' completato il periodo
minimo di  cinque  anni  di  effettivo  espletamento  delle  mansioni
corrispondenti,  ferme restando le date indicate nel comma sedicesimo
del piu' volte citato art. 4 per i dipendenti nei  cui  confronti  il
predetto periodo si e' completato prima di tali date.
  Atteso quanto sopra, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, al fine di prevenire
ad  una  univoca  interpretazione  -  e,  quindi,  ad  una   uniforme
applicazione,  da  parte  delle amministrazioni dello Stato, del nono
comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980,  n.  312,  nella  parte
relativa  alla  decorrenza  degli  inquadramenti  in  questione - nel
restituire alle singole amministrazioni, per  l'ulteriore  corso,  le
domande sulle quali la commissione paritetica ex art. 10 della stessa
legge  ha espresso il proprio parere favorevole, indica - fatte salve
le  ipotesi  sopra  formulate  in  riferimento  al  sedicesimo  comma
dell'art.  4 - nel giorno successivo al compimento dei cinque anni di
effettivo espletamento delle mansioni  contenute  nella  declaratoria
del   profilo   professionale  richiesto  il  termine  di  decorrenza
dell'inquadramento ex nono comma del piu' volte citato art.  4  della
legge  n.  312/1980,  invitando codeste amministrazioni ad operare in
conformita'.
                                                 Il Ministro: GASPARI