DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1992 

  Modificazioni  agli  articoli  2,  3 e 23 dello statuto della Banca
d'Italia.
(GU n.75 del 30-3-1992)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto  11 giugno 1936, n. 1067, con il quale e'
stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948,  n.
482;  12  febbraio  1963, n. 369; 14 agosto 1969, n. 593, e 20 luglio
1973, n. 607, con i quali lo stesso statuto e' stato modificato;
  Vista   la   deliberazione   adottata    dall'assemblea    generale
straordinaria  dei  partecipanti  della  Banca  d'Italia,  in data 26
settembre 1991,  con  la  quale  si  e'  motivatamente  provveduto  a
modificare  gli  articoli  2, 3 e 23 dello statuto per consentire una
maggiore flessibilita' di insediamento territoriale, per ampliare  la
base  partecipativa dell'Istituto, includendo le societa' bancarie di
cui all'art. 16 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, fra
le  categorie  di  enti  che  possono  possedere  quote  della  Banca
d'Italia,   ed   infine  per  conferire  continuita'  alle  attivita'
dell'organo collegiale di controllo, elevando da uno a  tre  anni  la
durata in carica dei sindaci;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Agli  articoli  2,  3  e 23 dello statuto della Banca d'Italia,
approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con
decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948,  n.  482;  12
febbraio  1963,  n. 369; 14 agosto 1969, n. 593, e 20 luglio 1973, n.
607, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed  agenzie,  la
cui competenza territoriale e' determinata dal Consiglio superiore.";
    b) il quarto comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "Puo'  avere  succursali  o  agenzie nei capoluoghi di provincia in
armonia con quanto previsto dalla legge.";
    c) la lettera c) del secondo  comma  dell'art.  3  e'  sostituita
dalla seguente:
   "  c)  societa' per azioni esercenti attivita' bancaria risultanti
dalle operazioni  di  cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo  20
novembre  1990,  n.  356;"; conseguentemente le lettere c) e d) dello
stesso comma diventano d) ed e);
    d) al terzo comma dell'art. 3 e' aggiunto,  infine,  il  seguente
periodo:  "In  ogni caso dovra' essere assicurata la permanenza della
partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti
pubblici o di societa' la cui maggioranza delle azioni con diritto di
voto sia posseduta da enti pubblici.";
    e) il primo comma dell'art. 23 e' sostituito dal seguente:
  "I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti.  Essi  rimangono
in carica tre anni e sono rieleggibili.";
    f)  all'ultimo comma dell'art. 23 sono conseguentemente soppresse
le parole "anno per anno".
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CARLI, Ministro del tesoro
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 336