Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.(GU n.76 del 31-3-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso; Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 e' elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale; Considerato che, in atto, il "prime rate" applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente e' fissato nella misura del 13 per cento; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' fissato nella misura del 25 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Roma, 13 marzo 1992 Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI