Comunicato concernente la deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa al coordinamento delle iniziative per l'attuazione delle leggi 9 gennaio 1991, n. 19 e 26 febbraio 1992, n. 212.(GU n.76 del 31-3-1992)
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 25 marzo 1992, ha adottato la seguente deliberazione, relativa al coordinamento delle iniziative per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, nonche' della legge 26 febbraio 1992, n. 212, sulla cooperazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale. (1) L'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, (denominata "per le aree di confine") individua in un programma nazionale di interventi nell'Italia nord-orientale (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto), coerente con gli interessi della CEE, lo strumento programmatorio ed esecutivo per concorrere efficacemente a dotare l'intero nord-est "degli strumenti che permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonche' l'ex Unione Sovietica". (2) L'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 19/1991 prevede espressamente che, per la realizzazione delle finalita' e dei progetti previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri convochi una apposita conferenza di servizi, d'intesa con le regioni dell'Italia nord-orientale, i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati. Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatte alcune eccezioni. (3) Tutto cio' premesso, e' necessario dare sollecita attuazione alle previsioni di legge, tenuto conto dell'urgenza di accentuare la presenza degli interessi italiani in Europa centro-orientale e di dare concreta attuazione ai progetti prioritari dell'iniziativa Europa centrale (ex esagonale) e delle Comunita' di lavoro regionali Alpe Adria, Arge Alp e Medio e Basso Adriatico. (4) Il nord-est e' stato indicato dalla legge n. 19/1991 come l'area nazionale che ha piu' elevate opportunita' e potenzialita' di valorizzare la presenza italiana in questa parte d'Europa. Per coerenza normativa, anche la successiva legge 26 febbraio 1992, n. 212, ha ribadito queste scelte dove indica come prioritari gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi dell'iniziativa esagonale (ora Europa centrale), nonche' i programmi esecutivi in sede di collaborazione multilaterale interregionale. (5) In questo contesto assumono rilievo prioritario tutti gli interventi in campo infrastrutturale, dei trasporti, del sistema industriale e finanziario, dei servizi, della ricerca, dell'universita', della tutela dell'ambiente, che rafforzino il sistema del Nord-Est italiano rispetto agli impegnativi obiettivi di internazionalita' e di integrazione europea. Per una piu' organica definizione di tali priorita', ai fini della predisposizione del programma nazionale per l'Italia nord-orientale, verra' prevista la partecipazione della limitrofa regione Emilia- Romagna alla conferenza di servizi di cui al punto 3, nonche' per quanto di comune interesse alle procedure di cui al punto 6, lettera f). (6) Per le finalita' della legge n. 19/1991 e per la realizzazione del programma nazionale da essa previsto, da concordare in sede dell'apposita conferenza di servizi, il Consiglio dei Ministri: a) prende visione delle indicazioni preliminari finora avanzate dalle regioni e province autonome dell'Italia nord-orientale ai fini della predisposizione del programma nazionale di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 19/1991; b) richiama l'attenzione del Presidente del Consiglio o del Ministro da lui delegato sull'esigenza di curare l'elaborazione del programma e la sua attuazione per quanto di competenza dello Stato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e le regioni interessate; c) affida alle regioni e alle province autonome dell'Italia nord-orientale (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto e province di Trento e Bolzano) la predisposizione tempestiva di un documento progettuale dettagliato e documentato, sia sotto il profilo tecnico che finanziario, per l'attivita' del centro di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 19/1991; d) affida al Cipet (Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto), d'intesa con le regioni interessate, l'elaborazione e l'approvazione di un apposito documento sulle infrastrutture di rilevanza internazionale, quale parte integrante del Piano generale dei trasporti; e) richiama l'attenzione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali che fanno parte della conferenza di servizi sulla necessita' della predisposizione di un documento finanziario, nel quale siano indicate le risorse di bilancio che verranno destinate alla realizzazione del programma nazionale, con un piano di interventi a medio e lungo termine, al quale vincolare i finanziamenti ordinari e straordinari che verranno conseguentemente stabiliti; f) invita i presidenti delle regioni e delle province autonome, di cui all'art. 1 della legge n. 19/1991 e all'art. 6 della legge n. 212/1992, a coordinare, mediante un apposito comitato, tutte le iniziative e gli adempimenti comuni previsti dalle norme, assicurando in tal modo tempestivita' ed efficacia all'attivita' della conferenza di servizi, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero per gli affari regionali e con il Ministero degli affari esteri.