Prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.(GU n.76 del 31-3-1992)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963 contenente le norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi destinati ad uso agricolo; Ritenuta l'opportunita' di adeguare la disciplina del prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo alle attuali esigenze; Decreta: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e' sostituito dal seguente: "Il prelevamento dei carburanti e dei combustibili agevolati deve effettuarsi, di norma, nella circoscrizione territoriale dell'ufficio che ha emesso il buono; possono essere concesse deroghe in relazione alla ubicazione delle aziende agricole ed alla residenza anagrafica dei conduttori delle medesime aziende". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1992 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA