MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1992 

  Prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.
(GU n.76 del 31-3-1992)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge 2 giugno 1939,  n.  739,  concernente  il  regime  fiscale  dei
prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al
regime  fiscale   dei   prodotti   petroliferi,   e   le   successive
modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963 contenente le norme per
la  concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla
corrispondente  sovrimposta  di  confine  sui  prodotti   petroliferi
destinati ad uso agricolo;
  Ritenuta  l'opportunita' di adeguare la disciplina del prelevamento
dei prodotti petroliferi agevolati  per  uso  agricolo  alle  attuali
esigenze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963
e' sostituito dal seguente:
  "Il prelevamento dei carburanti e dei combustibili  agevolati  deve
effettuarsi, di norma, nella circoscrizione territoriale dell'ufficio
che  ha emesso il buono; possono essere concesse deroghe in relazione
alla ubicazione delle aziende agricole ed alla  residenza  anagrafica
dei conduttori delle medesime aziende".
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 26 marzo 1992
                                      Il Ministro delle finanze
                                               FORMICA
          Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
             GORIA