Determinazione della percentuale per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso, effettuate dal 1 aprile al 31 dicembre 1992, di partecipazioni, titoli o diritti non quotati.(GU n.76 del 31-3-1992)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, concernente l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazione in societa', associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso a predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine; Visto l'art. 3 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, che nel disciplinare particolari modalita' di applicazione dell'imposta sostitutiva, prevede la tassazione delle plusvalenze, da determinare sulla base dei criteri prestabiliti, mediante applicazione dell'aliquota fissa del 15 per cento; Vista la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 del precitato art. 3 in base alla quale per le operazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 dicembre 1992, aventi ad oggetto titoli, quote o diritti non quotati in borsa e non negoziati al mercato ristretto, la plusvalenza e' determinata in misura corrispondente a quella risultante dalla sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione economica del Paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale programmatica; Vista la comunicazione 26 marzo 1992 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, dalla quale risulta che la sommatoria delle cennate variazioni e' superiore al 7 per cento, che costituisce la percentuale complessiva massima applicabile in base alla precitata disposizione; Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle citate norme; Decreta: Art. 1. Per le operazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 dicembre 1992 ed aventi ad oggetto titoli, quote o diritti non quotati in borsa e non negoziati al mercato ristretto, le plusvalenze tassabili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono determinati nella misura del 7 per cento del corrispettivo pattuito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1992 Il Ministro: FORMICA