MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 1992 

  Determinazione della percentuale per il calcolo  delle  plusvalenze
derivanti  dalle  cessioni a titolo oneroso, effettuate dal 1 aprile
al 31 dicembre 1992, di partecipazioni, titoli o diritti non quotati.
(GU n.76 del 31-3-1992)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  28  gennaio  1991, n. 27, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  1991,  n.  102,  concernente
l'assoggettamento  ad  imposta sostitutiva delle plusvalenze, diverse
da  quelle  conseguite   nell'esercizio   di   imprese   commerciali,
realizzate  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  di  azioni, quote
rappresentative  del  capitale  o   del   patrimonio   e   di   altre
partecipazioni  analoghe,  nonche' dei certificati rappresentativi di
partecipazione in societa', associazioni,  enti  ed  altri  organismi
nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione
ed  ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso a
predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a  premio  e  da
compravendita a pronti o a termine;
  Visto  l'art.  3  del  citato decreto-legge n. 27 del 1991, che nel
disciplinare  particolari  modalita'  di  applicazione   dell'imposta
sostitutiva,  prevede la tassazione delle plusvalenze, da determinare
sulla  base   dei   criteri   prestabiliti,   mediante   applicazione
dell'aliquota fissa del 15 per cento;
  Vista  la  disposizione  di  cui  alla  lettera  b) del comma 3 del
precitato art. 3 in base alla quale per le operazioni poste in essere
nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 dicembre 1992,  aventi
ad  oggetto  titoli,  quote  o  diritti  non  quotati  in borsa e non
negoziati al mercato ristretto,  la  plusvalenza  e'  determinata  in
misura  corrispondente  a  quella  risultante  dalla sommatoria della
variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato  calcolata
per  l'anno  1991 nella relazione generale sulla situazione economica
del Paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella
predetta relazione previsionale programmatica;
  Vista la comunicazione 26 marzo 1992 del Ministero del  bilancio  e
della programmazione economica, dalla quale risulta che la sommatoria
delle cennate variazioni e' superiore al 7 per cento, che costituisce
la percentuale complessiva massima applicabile in base alla precitata
disposizione;
  Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle citate norme;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  operazioni  poste in essere nel periodo compreso tra il 1
aprile ed il 31 dicembre 1992 ed aventi ad oggetto  titoli,  quote  o
diritti non quotati in borsa e non negoziati al mercato ristretto, le
plusvalenze  tassabili  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto-legge 28
gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25
marzo 1991, n. 102, sono determinati nella misura del 7 per cento del
corrispettivo pattuito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 marzo 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA