Versamento al Fondo di previdenza autoferrotranvieri dell'importo del valore tecnico delle mensilita' di pensione del personale esodato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.(GU n.78 del 2-4-1992)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 luglio 1988, n. 270, concernente "Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazione dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure"; Considerato che con l'art. 3, comma 7, della citata legge n. 270 del 1988, si dispone che il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto dell'importo del valore tecnico delle mensilita' di pensione, da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, venga effettuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro; Considerato che con lettera n. 13/7174/PM del 27 luglio 1989, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il valore tecnico delle mensilita' di pensione da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, per il quinquennio 1988-1992; Visti i precedenti decreti 20 novembre 1989 e 12 dicembre 1990 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 50 del 1 marzo 1990 e n. 85 dell'11 aprile 1991, con i quali e' stato disposto il versamento di 600 miliardi di lire per il triennio 1988-1990; Vista la lettera n. 13/7853/PM del 28 ottobre 1991, con la quale l'istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato di aver aggiornato la precedente quantificazione del valore tecnico delle mensilita' di pensione, per il quinquennio 1988-1992, in relazione alla variazione dei programmi di esodo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 60/1991 e alla lievitazione delle retribuzioni pensionabili dei soggetti interessati; Considerato che dal predetto aggiornamento risulta che la quota di onere a carico dello Stato per l'anno 1991 ammonta a lire 185.634 milioni, cui si aggiunge l'importo di 49.633 milioni di lire residuato dalle somme ammesse a rimborso per gli anni precedenti, per cui si rende necessario il completo utilizzo dello stanziamento di 200 miliardi di lire stabilito per l'anno 1991, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di liquidazione definitiva delle pensioni; Decreta: L'importo da versare al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e' stabilito per l'anno 1991 in lire 200 miliardi. Il predetto versamento fara' carico allo stanziamento iscritto per l'anno 1991 nel cap. 3662 (ex cap. 3653) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il presente decreto e' sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti. Roma, 18 dicembre 1991 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI p. Il Ministro del tesoro FOTI Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1992 Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 11