COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992 

  Trasformazione in societa' per azioni degli enti di gestione  delle
partecipazioni  statali e degli altri enti pubblici economici nonche'
delle aziende autonome  statali,  da  attuarsi  in  conformita'  agli
indirizzi  di  politica economica ed industriale deliberati dal CIPE,
ai sensi dell'art. 1 del  decreto-legge  5  dicembre  1991,  n.  386,
convertito, senza modificazioni, con legge 29 gennaio 1992, n. 35.
(GU n.78 del 2-4-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  5  dicembre  1991,  n.   386,
convertito,  senza  modificazioni,  con legge 29 gennaio 1992, n. 35,
che riguarda la trasformazione in societa' per azioni degli  enti  di
gestione  delle  partecipazioni  statali  e degli altri enti pubblici
economici nonche' delle aziende  autonome  statali,  da  attuarsi  in
conformita'  agli  indirizzi  di  politica  economica  ed industriale
deliberati dal CIPE;
  Atteso che occorre stabilire gli anzidetti  indirizzi  di  politica
economica  ed industriale nel rispetto dei criteri di economicita' ed
efficienza;
  Visti  i  risultati  degli   studi   effettuati   in   materia   di
privatizzazioni  delle  commissioni nominate dai Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle  partecipazioni
statali;
  Tenuto  conto  della  necessita' di stabilire indirizzi di politica
economica ed industriale in linea con le  indicazioni  contenute  nel
documento  di  programmazione economico-finanziaria 1992-1994 e nella
relazione previsionale e programmatica 1992;
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica, d'intesa con i Ministri competenti;
                              Determina
i seguenti indirizzi generali:
   1)  la  trasformazione  in societa' per azioni degli enti pubblici
economici e delle aziende autonome statali rappresenta la prima  fase
di  un  piu'  complesso  processo  di  privatizzazione che prevede il
successivo collocamento sul mercato di  quote  del  settore  pubblico
dell'economia;
   2)  la  trasformazione  in  societa'  per  azioni  e'  di  per se'
obiettivo strategico che dovra'  essere  perseguito  con  la  massima
tempestivita', al fine di procedere alla necessaria razionalizzazione
del  sistema  degli  enti  e  delle  aziende  pubblici  statali e per
maggiormente impegnarne la gestione  a  criteri  di  economicita'  ed
efficienza  secondo  le  regole  del mercato, contribuendo, anche per
questo aspetto, a dare attuazione al previsto processo di risanamento
della finanza pubblica;
   3) il riassetto e la razionalizzazione delle forme di  svolgimento
dell'attivita'  economica da parte dello Stato vanno perseguiti anche
alla luce dell'imminente completamento del mercato unico europeo  che
impone  il progressivo miglioramento della competitivita' del sistema
produttivo italiano;
   4) deve essere altresi' impostato ed avviato, con  la  gradualita'
richiesta   dalle   diverse  situazioni  patrimoniali,  economiche  e
produttive, un programma di cessioni e di  collocamenti  sui  mercati
delle   azioni   delle   societa'   che  deriveranno  dalla  prevista
trasformazione;
   5)  i  collocamenti  sui  mercati dovranno avvenire in conformita'
alla legge 18 febbraio  1992,  n.  149  e  garantire  la  piu'  ampia
diffusione  dell'azionariato  fra  il  pubblico per favorire, secondo
quanto  previsto  dall'art.  47  della  Costituzione,  l'accesso  del
risparmio  popolare  all'investimento nei grandi complessi produttivi
del Paese;
   6) il processo di trasformazione dovra' avvenire in un  quadro  di
regole  e  criteri  omogenei  che  assicuri  efficienza,  efficacia e
trasparenza.
  Conseguentemente, il CIPE;
  Considerate  le  obiettive  difficolta'  che  l'attuazione   e   il
completamento  del  processo  di  privatizzazione dovranno superare a
causa sia della notevole eterogeneita' dei soggetti destinatari della
normativa, sia della grande diversita' che caratterizza la natura, la
forma e la causa di costituzione di ciascun ente e azienda, sia della
stratificazione dei compiti e delle funzioni prodottasi nel tempo  in
ragione   degli   specifici   momenti   e   situazioni   attraversati
dall'economia italiana, sia della  dimensione  dei  mercati  azionari
nazionali;
  Rilevato  che  gli  obiettivi richiamati e le iniziative necessarie
per conseguirli sono coerenti con gli impegni che il Governo italiano
ha  preso   nei   confronti   della   Comunita'   europea   per   una
ristrutturazione   dei  rapporti  tra  lo  Stato  e  l'area  pubblica
dell'economia;
  Premesso che il decreto-legge 5 dicembre 1991, n.  386,  convertito
in  legge  29  gennaio  1992, n. 35, indica espressamente gli enti di
gestione delle partecipazioni statali e le aziende autonome statali e
che gli enti pubblici economici, diversi dagli enti di gestione delle
partecipazioni  statali,  sono  individuabili  negli  enti   pubblici
definiti  economici  dalla  legge,  nonche' in quelli che svolgono in
tutto o in parte attivita' produttive anche nel campo dei  servizi  e
in quelli di promozione economica;
  Premesso   altresi'   che   nella   presente  delibera  si  intende
rispettivamente:
   per "Enti", tutti gli enti pubblici economici,  ivi  compresi  gli
enti di gestione delle partecipazioni statali;
   per "Aziende", tutte le aziende autonome statali;
   per  "Societa'",  le  societa'  per  azioni  che deriveranno dalla
trasformazione;
   per  "Ministri  competenti",  i  Ministri  che,  ai  sensi   della
legislazione  vigente,  hanno i poteri di indirizzo e vigilanza sugli
enti  e  sulle  aziende  richiamate  dal  decreto-legge  n.  386/1991
convertito in legge n. 35/1992;
                              Delibera:
  1.  Tutti  gli  enti  di  gestione delle partecipazioni statali, le
aziende autonome statali, gli enti  portuali,  gli  enti  fieristici,
nonche'  i seguenti altri enti: ENEL, Ente Ferrovie dello Stato, ICE,
INA, SACE, SIAE, sono  tenuti  a  predisporre  un  programma  per  la
trasformazione  in  societa'  per  azioni da trasmettere al Ministero
competente ed inoltre al Ministero del  tesoro,  al  Ministero  delle
finanze, e al Ministero del bilancio e della programmazione economica
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente
delibera.
  2.  Il  programma dovra' contenere precise indicazioni sui criteri,
tempi e modalita' di attuazione.
  Il programma dovra', inoltre, evidenziare:
    a) i compiti di natura pubblica propri di ogni ente o azienda;
    b) i servizi esercitati in concessione o in regime di riserva;
    c) i  servizi  erogati  sulla  base  di  tariffe,  sovvenzioni  o
contributi determinati da organi dello Stato.
  Tale  programma  potra'  prevedere ipotesi di cessione, scorpori di
particolari  attivita'   a   contenuto   prettamente   pubblicistico,
scissioni, fusioni.
  Ciascun ente o azienda dovra' includere, se lo riterra' pertinente,
una    proposta    di   razionalizzazione   del   portafoglio   delle
partecipazioni azionarie detenute, indicando per ognuna di esse:
   le motivazioni economiche-finanziarie e la loro rilevanza ai  fini
del piano strategico dell'ente o dell'azienda;
   le  possibilita' concrete di cessione parziale o totale a terzi di
dette partecipazioni e rami di azienda;
   i vincoli alla cessione;
   le caratteristiche del rapporto di lavoro che  fossero  differenti
rispetto a quelle dei rapporti privati assimilabili.
  Il   Ministro   del  tesoro,  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  il  Ministro  delle  finanze   potranno
richiedere chiarimenti ed elementi integrativi per l'istruttoria.
  3.   I  Ministeri  competenti,  entro  i  successivi  dieci  giorni
elaborano e trasmettono al CIPE i relativi progetti di trasformazione
in societa' per azioni.
  4. Il CIPE, esamina i progetti e identifica gli enti e  le  aziende
da  trasformare  e  avvia la procedura di trasformazione. Il Ministro
del  bilancio  e  della  programmazione   economica   provvede   alla
comunicazione  di  cui al comma 3, dell'art. 1, della legge n. 35 del
1992.
   Roma, 25 marzo 1992
                                             Il Presidente: ANDREOTTI