MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari dei
   servizi di riscossione delle province di Bari, Bergamo,  Brindisi,
   Como, Cuneo, Grosseto, Isernia, Milano, Padova e Varese.
(GU n.79 del 3-4-1992)

   Con decreto  ministeriale  n.  1/1969  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Bari e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 10.595.906.184,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
10.612.887.123   iscritto   a   nome   dei   contribuenti    elencati
nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Bari dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1730  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
41.785.435.032, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L.  41.808.193.162  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Bergamo dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1968  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico della provincia di Brindisi e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1993,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
1.340.040.332,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di  L.  1.346.136.144  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Brindisi dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1225  del  25  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di  Como e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
5.495.567.100,   pari   al   90%   dell'importo   richiesto   di   L.
6.106.185.667,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di  L.  6.116.521.058  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Como dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1411  del  25  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di Cuneo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  5.945.949.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
5.967.448.376 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di Cuneo dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
  Con decreto ministeriale n. 1/1904 del 27 febbraio 1992 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Grosseto  e'  concessa  dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  5.273.081.517,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
5.317.909.680 iscritto a nome della ditta Appartia S.r.l.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Grosseto dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1490  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Isernia e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
1.530.829.356, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al  carico  di  L.  1.539.852.636  iscritto  a  nome dei contribuenti
elencati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Isernia dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1364  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 54.773.206.479,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
54.846.750.863 iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Milano dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n. 1/2157 del 5 marzo  1992  al  titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di Padova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1993, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  25.703.009.354,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
25.710.526.079    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   elencati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Padova dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1363  del  25  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 5.093.082.652,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
5.117.414.624 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Varese dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.