Legge 10 luglio 1991, n. 201 - Sostegno e sviluppo alla cooperazione agricola di rilevanza nazionale per l'anno 1992. Delibera CIPE 31 gennaio 1992.(GU n.80 del 4-4-1992)
Vigente al: 4-4-1992
Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Corte dei conti Premessa. 1. Come e' noto con circolare n. 262 del 5 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto successivo, n. 185, sono stati dettati nuovi criteri e procedure per la concessione delle agevolazioni a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale a valere sull'assegnazione al settore delle risorse finanziarie per l'anno 1991 recate dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, con la quale sono state differite per il biennio 1991 e 1992 le disposizioni della legge 8 novembre 1986, n. 752. 1.1. E' noto, altresi', che con circolare n. 267 del 5 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre successivo, sono stati forniti ulteriori chiarimenti ad appositi quesiti formulati, nonche' opportune esplicitazioni dei principi contenuti nella richiamata circolare n. 262 anche in riferimento a situazioni rappresentate in precedenti disposizioni all'uopo diramate. Utilizzazione delle risorse finanziarie 1991 e 1992. 2. Con la messa a disposizione del settore della cooperazione delle risorse finanziarie per il 1991, rivenienti dallo stanziamento della citata legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in applicazione di quanto stabilito dalla relativa delibera CIPE del 2 agosto 1991 e successiva di modifica del 31 gennaio 1992, nonche' dalla delibera CIPE del 31 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992, di assegnazione al settore stesso delle risorse finanziarie per il 1992, si ritiene di stabilire che alla ripartizione delle predette risorse concorrono in via prioritaria gli aiuti contributivi previsti per le operazioni di investimento che ricadono negli ambiti applicativi previsti dagli articoli 1, comma 4, e 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1991, n. 267, trattandosi di procedimenti amministrativi che alla data del 31 ottobre 1991 non hanno trovato copertura di spesa nei fondi residui della legge 8 novembre 1986, n. 752, nonche' le domande presentate entro il 15 novembre 1991 per la finanziabilita' dei progetti di sviluppo e di riequilibrio finanziario. 2.1. Occorre chiarire che, a causa del rilevante numero di domande presentate entro il 15 novembre 1991, le risorse disponibili per il 1992 saranno utilizzate in parte per la finanziabilita' delle predette domande e nei limiti di almeno 100 miliardi per quelle gia' presentate a tale data ma che possono essere rinnovate secondo i criteri di cui al punto 2.3 entro il termine di cui al punto 4, senza tuttavia escludere la possibilita' di far luogo a utilizzazioni compensative nel quadro delle previste ripartizioni per gli anni 1991 e 1992, allo scopo di soddisfare il maggior numero possibile di progetti ammissibili a finanziamento. 2.2. Ai fini della utilizzazione delle risorse del 1992 nei termini precisati al precedente punto 2.1, si richiamano le gia' citate circolari n. 262 del 5 agosto 1991 e n. 267 del 5 novembre 1991, circa l'osservanza dei requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione, le procedure di erogazione dei contributi, le innovazioni procedurali, i vincoli di destinazione e di non alienazione, l'acquisizione dei pareri della regione o della provincia autonoma territorialmente competente, nonche' la misura dei contributi concedibili, salvo che per la formazione dei quadri manageriali la cui percentuale del 2% sullo stanziamento dello stesso 1992 e' elevata al 3%. 2.3. Per quanto riguarda le richieste da rinnovare per le finanziabilita' dei progetti con la disponibilita' del 1992 di cui al punto 2.1, si ritiene di stabilire che i relativi progetti di sviluppo e riequilibrio finanziario debbano avere per oggetto integrazioni e/o completamenti, anche a seguito di operazioni di concentrazione aziendale, di progetti gia' presentati entro il 15 novembre 1991 da organismi cooperativi che possiedano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) un fatturato risultante dal bilancio dell'esercizio 1991 non inferiore a lire 80 miliardi. Nel caso di operazioni di concentrazioni, e' ovvio che tale fatturato deve risultare dalla somma dei fatturati degli organismi cooperativi interessati; b) una percentuale di esportazione dei prodotti trasformati e commercializzati non inferiore al 50% del fatturato risultante dal bilancio dell'esercizio 1991. Per fatturato si intendono i ricavi totali esposti nella riga 2.160 del modello 885. 2.4. Sul punto della metodologia di calcolo dei conferimenti da parte dei soci di prodotti e/o servizi resi, tra i quali, si precisa, e' ricompresa l'attivita' di approvvigionamento sul mercato nazionale di prodotti agricoli e zootecnici da utilizzare per la trasformazione e la commercializzazione, si chiarisce ulteriormente, in relazione a quesiti posti a questo Ministero, che non sono da comprendere, ai fini della determinazione della percentuale minima richiesta dei 51%, le attivita' svolte per conto terzi, allorquando la Societa' cooperativa non effettua direttamente gli acquisti ne' procede direttamente alla vendita dei prodotti che vengono soltanto lavorati e trasformati con la consegna del prodotto finito al terzo per la commercializzazione a suo carico e con la percezione di un compenso, quale corrispettivo del costo sostenuto per detta limitata attivita', ovviamente effettuata per una ottimale utilizzazione dell'impianto. Presentazione delle domande. 3. Le domande di rinnovo per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di riequilibrio finanziario secondo quanto previsto ai precedenti punti, dovranno pervenire a questo Ministero - Direzione generale della produzione agricola - Div. VII, entro e non oltre il 15 aprile 1992. Entro il suddetto termine copie della domanda e del relativo progetto, se modificato o integrato, dovranno essere trasmesse ai competenti organi delle regioni e delle province autonome. 3.1. Nella domanda, a firma autenticata del legale rappresentante, dovranno essere riportati la descrizione sintetica del progetto, il fabbisogno per la totale copertura della spesa, distinta tra investimenti e riequilibrio finanziario, le relative modalita' di copertura, nonche' l'elencazione dei benefici pubblici concessi negli ultimi cinque anni o in corso di definizione da parte dello Stato e/o delle regioni, della Comunita' economica europea o di altri enti erogatori. 3.2. Alla domanda come sopra compilata dovranno essere allegati, in duplice copia: 1) il progetto di sviluppo e di riequilibrio finanziario, se modificato o integrato; 2) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia notarile, se non presentati in precedenza; 3) il certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei propri diritti nonche' il nominativo del legale rappresentante; 4) il certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro delle cooperative; 5) lo schema normalizzato (885) e le schede anagrafiche; 6) il bilancio dell'ultimo esercizio deliberato e depositato in tribunale, accompagnato dalla relazione e dal verbale di approvazione dell'assemblea, in copia autenticata, nonche' dalla specifica dichiarazione dei sindaci o della societa' di revisione di cui alla richiamata circolare n. 267 dle 5 novembre 1991, ovvero il progetto di bilancio dell'ultimo esercizio redatto dal consiglio di amministrazione, accompagnato dalla relazione degli amministratori e della soprarichiamata specifica dichiarazione, tenendo presenti le nuove norme recate dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di societa' cooperative ed in particolare l'art. 15, comma 2, riguardante la certificazione del bilancio annuale; 7) estratto notarile del libro soci; 8) elenco soci e dichiarazione in ordine all'entita' dei conferimenti a firma del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale; 9) delibera dell'assemblea dei soci che stabilisce l'entita' dell'aumento del capitale sociale e le relative modalita' e tempi di versamento; 10) impegno di una banca a coprire il fabbisogno finanziario non coperto dall'intervento dei soci e dal contributo dello Stato con un finanziamento di durata almeno quinquennale, vincolato alla finalita' per la quale e' stato richiesto il finanziamento pubblico; 11) dichiarazione in ordine all'entita' complessiva delle esportazioni con indicazione della percentuale rispetto ai ricavi totali ed analisi del fatturato per nazione estera a firma del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale. 3.3. Si richiama, infine, la particolare attenzione degli organismi cooperativi interessati alla agevolazione comtributiva in oggetto sull'obbligo di compilare lo schema normalizzato (mod. 885) e la scheda anagrafica in ogni loro parte con la massima cura e diligenza, al fine di rendere agevole e spedito il procedimento di esame delle domande, facendo presente che la non corretta e puntuale compilazione della suddetta modulistica comportera' per i richiedenti lo slittamento dei termini della relativa istruttoria amministrativa, mentre la presentazione su modelli non conformi a quelli previsti e' condizione di irricevibilita', qualora gli stessi organismi interessati non provvedano di propria iniziativa alla regolarizzazione entro venti giorni dalla data di scadenza di cui al precedente punto 3. Interventi per la formazione dei quadri manageriali. 4. Sono regolate dalle precedenti circolari le azioni finalizzate al potenziamento di banche dati nazionali, alla informazione, formazione e aggiornamento dei quadri dirigenti. 4.1. La domanda di richiesta di contributo per il potenziamento di banche dati nazionali nonche' per le iniziative finalizzate all'informazione, formazione e aggiornamento dei quadri dirigenti, a valere sull'assegnazione del 1992, dovra' pervenire a questo Ministero - Direzione generale della produzione agricola - Div. VII, entro il termine di cui al punto 3. 4.2. Nella domanda, a firma autenticata del legale rappresentante, dovranno essere riportati la descrizione sintetica delle iniziative programmate, il fabbisogno di spesa, nonche' l'elencazione dei benefici pubblici concessi o in corso di definizione sulle predette iniziative. 4.3. Alla domanda come sopra compilata dovra' essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: 1) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia notarile; 2) il certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei propri diritti nonche' il nominativo del legale rappresentante; 3) il certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro, limitatamente alle societa' cooperative; 4) relazione illustrativa delle iniziative da realizzare con l'indicazione analitica della spesa preventivata, firmata dal legale rappresentante; 5) preventivi-offerta per attrezzature da parte di tre ditte e relativo prospetto comparativo con l'indicazione di quello prescelto e delle ragioni della preferenza, sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione. Interventi creditizi a favore di cooperative agricole di rilevanza nazionale. 5. Per quanto riguarda il concorso negli interessi sui mutui integrativi, sono stati previsti specifici interventi con la legge n. 140 del 7 febbraio 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 in data 20 febbraio 1992 nonche' le relative disposizioni attuative di cui al decreto ministeriale del 9 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1992 ed alla circolare 21661 in pari data, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 20 marzo 1992. * * * Si confida nella collaborazione degli organismi ed enti interessati per rendere, con ogni sollecitudine, concrete ed operanti le disposizioni della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'anno 1992. Il Ministro: GORIA