Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.80 del 4-4-1992)
IL RETTORE Veduto lo statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni; Vedute le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 22 marzo 1991 con le quali viene approvata la proposta di modificare il capo VI ed il capo IX del vigente statuto e la tabella C del personale non docente appartenente alle varie aree funzionali; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed i provvedimenti di attuazione connessi; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 29 gennaio 1986, n. 23; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987 concernente l'organico del personale non docente dell'Universita'; Veduta la legge 23 gennaio 1991, n. 21; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 dicembre 1991 e trasmesso a questa Universita' con ministeriale del 1 febbraio 1992, prot. n. 308; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Decreta: Il capo VI ed il capo IX nonche' la tabella C del personale non docente delle varie aree funzionali del vigente statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono ulteriormente modificati nel modo che segue: Capo VI DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO Art. 125 (invariato). Art. 126. - Per l'espletamento dei vari servizi l'Universita' si avvale di personale appartenente alle aree funzionali ed i profili professionali che seguono, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni: 1) Area funzionale amministrativo-contabile: Personale amministrativo: a) coordinatore amministrativo.................. qualifica IX b) funzionario amministrativo................... " VIII c) collaboratore amministrativo................. " VII d) assistente amministrativo.................... " VI e) operatore amministrativo..................... " V f) agente amministrativo........................ " IV Personale contabile: a) coordinatore contabile....................... " IX b) funzionario contabile........................ " VIII c) collaboratore contabile...................... " VII d) assistente contabile......................... " VI 2) Area funzionale delle biblioteche: a) coordinatore generale delle biblioteche...... II qualifica speciale b) coordinatore di biblioteca................... I qualifica speciale c) funzionario di biblioteca.................... qualifica VIII d) collaboratore di biblioteca.................. " VII e) assistente bibliotecario..................... " VI f) operatore di biblioteca...................... " V 3) Area funzionale tecnico-scientifica: a) coordinatore tecnico......................... I qualifica speciale b) funzionario tecnico.......................... qualifica VIII c) collaboratore tecnico........................ " VII d) assistente tecnico........................... " VI e) operatore tecnico............................ " V f) agente tecnico............................... " IV 4) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati: a) coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati............................ II qualifica speciale b) coordinatore di elaborazione dati............. I qualifica speciale c) funzionario di elaborazione dati.............. qualifica VIII d) collaboratore di elaborazione dati............ " VII e) assistente di elaborazione dati............... " VI f) operatore di elaborazione dati................ " V 5) Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari: Gruppo degli uffici tecnici: a) coordinatore generale dell'ufficio tecnico... II qualifica speciale b) coordinatore di ufficio tecnico.............. I qualifica speciale c) funzionario di ufficio tecnico............... qualifica VIII d) collaboratore di ufficio tecnico............. " VII e) assistente di ufficio tecnico................ " VI Gruppo delle stamperie: a) capo centro stampa........................... " VIII b) collaboratore poligrafico.................... " VII c) assistente poligrafico....................... " VI e) operatore poligrafico........................ " V Gruppo dei servizi ausiliari generali: a) operatore centralinista...................... " V b) agente dei servizi ausiliari................. " IV c) bidello......................................" III Al personale suddetto competono le mansioni previste dall'art. 80 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e definite nelle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente dell'Universita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, allegato B, nonche' dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23. Le funzioni di direttore amministrativo sono esercitate dal dirigente superiore che conseguira' tale qualifica con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Le funzioni di economo sono affidate con decreto del rettore, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati appartenenti alla IX qualifica, col profilo professionale di coordinatore contabile. Le funzioni di economo non sono compatibili con le funzioni di ragioneria. L'impiegato cui sono affidate le funzioni di economo e' sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie. L'economo deve prestare una cauzione, la determinazione del cui importo e' demandato al consiglio di amministrazione, qualora sia incaricato del servizio di cassa. Art. 127. - La pianta organica del personale non docente e' deliberata dal consiglio di amministrazione della Universita'. Art. 128 (invariato). Art. 129. - Per i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi pubblici e riservati di accesso ai profili professionali delle qualifiche funzionali di cui all'art. 126, le prove di esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e le modalita' rela- tive allo svolgimento dei concorsi stessi, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 130 (invariato). Art. 131 (invariato). Art. 132 (invariato). Art. 133. - Per le declaratorie delle qualifiche funzionali del personale di cui all'art. 126, i correlativi profili professionali, le riserve per i posti dei candidati ai concorsi gia' in servizio e provenienti da qualifiche di livello immediatamente inferiore, si fa riferimento alla normativa in vigore per il personale non docente delle universita' statali ed in particolare all'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni. La qualifica di primo dirigente e' conferita con le modalita' di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23. Il secondo livello nell'ambito della funzione di primo dirigente si consegue dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica. Capo IX NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 160. Primo comma (invariato). Secondo comma (abrogato). Art. 161 (invariato). TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE, DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO. TABELLA C (abrogata) Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 11 febbraio 1992 Il rettore: Bo