UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 11 febbraio 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.80 del 4-4-1992)

                             IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino,
approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vedute  le  deliberazioni  adottate  dal  senato  accademico  e dal
consiglio di amministrazione nelle riunioni del 22 marzo 1991 con  le
quali viene approvata la proposta di modificare il capo VI ed il capo
IX  del  vigente  statuto  e  la  tabella C del personale non docente
appartenente alle varie aree funzionali;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Veduta la legge 11 luglio 1980,  n.  312,  ed  i  provvedimenti  di
attuazione connessi;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
  Veduto il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  marzo  1987
concernente l'organico del personale non docente dell'Universita';
  Veduta la legge 23 gennaio 1991, n. 21;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  parere favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 21 dicembre  1991  e  trasmesso  a  questa
Universita' con ministeriale del 1› febbraio 1992, prot. n. 308;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Il  capo  VI  ed  il capo IX nonche' la tabella C del personale non
docente delle varie aree funzionali del vigente statuto della  Libera
Universita'  degli  studi  di  Urbino,  approvato con regio decreto 8
febbraio 1925, n. 230, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
vengono ulteriormente modificati nel modo che segue:
                               Capo VI
                  DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE
                 DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO
  Art. 125 (invariato).
  Art.  126.  -  Per l'espletamento dei vari servizi l'Universita' si
avvale di personale appartenente alle aree funzionali  ed  i  profili
professionali  che  seguono,  ai sensi della legge 11 luglio 1980, n.
312, e successive modificazioni:
1) Area funzionale amministrativo-contabile:
  Personale amministrativo:
    a) coordinatore amministrativo.................. qualifica     IX
    b) funzionario amministrativo...................     "       VIII
    c) collaboratore amministrativo.................     "        VII
    d) assistente amministrativo....................     "         VI
    e) operatore amministrativo.....................     "          V
    f) agente amministrativo........................     "         IV
  Personale contabile:
    a) coordinatore contabile.......................     "         IX
    b) funzionario contabile........................     "       VIII
    c) collaboratore contabile......................     "        VII
    d) assistente contabile.........................     "         VI
2) Area funzionale delle biblioteche:
    a) coordinatore generale delle biblioteche......     II qualifica
                                                          speciale
    b) coordinatore di biblioteca...................      I qualifica
                                                           speciale
    c) funzionario di biblioteca....................   qualifica VIII
    d) collaboratore di biblioteca..................     "        VII
    e) assistente bibliotecario.....................     "         VI
    f) operatore di biblioteca......................     "          V
3) Area funzionale tecnico-scientifica:
    a) coordinatore tecnico.........................      I qualifica
                                                           speciale
    b) funzionario tecnico..........................   qualifica VIII
    c) collaboratore tecnico........................     "        VII
    d) assistente tecnico...........................     "         VI
    e) operatore tecnico............................     "          V
    f) agente tecnico...............................     "         IV
4) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:
    a) coordinatore generale dei servizi di
        elaborazione dati............................    II qualifica
                                                          speciale
    b) coordinatore di elaborazione dati.............     I qualifica
                                                          speciale
    c) funzionario di elaborazione dati..............  qualifica VIII
    d) collaboratore di elaborazione dati............    "        VII
    e) assistente di elaborazione dati...............    "         VI
    f) operatore di elaborazione dati................    "          V
5) Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:
  Gruppo degli uffici tecnici:
    a) coordinatore generale dell'ufficio tecnico...     II qualifica
                                                          speciale
    b) coordinatore di ufficio tecnico..............      I qualifica
                                                          speciale
    c) funzionario di ufficio tecnico...............   qualifica VIII
    d) collaboratore di ufficio tecnico.............     "        VII
    e) assistente di ufficio tecnico................     "         VI
  Gruppo delle stamperie:
    a) capo centro stampa...........................     "       VIII
    b) collaboratore poligrafico....................     "        VII
    c) assistente poligrafico.......................     "         VI
    e) operatore poligrafico........................     "          V
  Gruppo dei servizi ausiliari generali:
    a) operatore centralinista......................     "          V
    b) agente dei servizi ausiliari.................     "         IV
    c) bidello......................................"             III
  Al  personale  suddetto competono le mansioni previste dall'art. 80
della legge 11 luglio 1980, n. 312,  e  definite  nelle  declaratorie
delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale
non  docente  dell'Universita'  di  cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 24 settembre 1981, allegato B, nonche' dalla
legge 29 gennaio 1986, n. 23.
  Le  funzioni  di  direttore  amministrativo  sono  esercitate   dal
dirigente  superiore  che conseguira' tale qualifica con le modalita'
di cui all'art. 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.
  Le funzioni di economo sono affidate con decreto  del  rettore,  su
conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, ad uno degli
impiegati  appartenenti  alla IX qualifica, col profilo professionale
di coordinatore contabile.
  Le funzioni di economo non sono  compatibili  con  le  funzioni  di
ragioneria.
  L'impiegato  cui sono affidate le funzioni di economo e' sottoposto
alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli  agenti
che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello
Stato,  in  quanto  le  disposizioni  medesime siano applicabili alle
amministrazioni universitarie.
  L'economo deve prestare una cauzione,  la  determinazione  del  cui
importo  e'  demandato  al  consiglio di amministrazione, qualora sia
incaricato del servizio di cassa.
  Art. 127. -  La  pianta  organica  del  personale  non  docente  e'
deliberata dal consiglio di amministrazione della Universita'.
  Art. 128 (invariato).
  Art.  129.  -  Per i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai
concorsi pubblici e riservati di  accesso  ai  profili  professionali
delle  qualifiche  funzionali di cui all'art. 126, le prove di esame,
la composizione delle commissioni giudicatrici e le  modalita'  rela-
tive   allo   svolgimento   dei  concorsi  stessi,  si  applicano  le
disposizioni contenute nel  regolamento  approvato  con  decreto  del
Ministro  della  pubblica  istruzione  20  maggio  1983  e successive
modificazioni e integrazioni.
  Art. 130 (invariato).
  Art. 131 (invariato).
  Art. 132 (invariato).
  Art. 133. - Per le declaratorie  delle  qualifiche  funzionali  del
personale  di  cui all'art. 126, i correlativi profili professionali,
le riserve per i posti dei candidati ai concorsi gia' in  servizio  e
provenienti  da qualifiche di livello immediatamente inferiore, si fa
riferimento alla normativa in vigore per  il  personale  non  docente
delle  universita'  statali ed in particolare all'art. 84 della legge
11 luglio 1980, n. 312 e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri   24   settembre   1981,   e   successive   modificazioni  e
integrazioni.
  La qualifica di primo dirigente e' conferita con  le  modalita'  di
cui  alla  legge  10  luglio  1984, n. 301, modificata dalla legge 29
gennaio 1986, n. 23. Il secondo livello nell'ambito della funzione di
primo dirigente si consegue dopo due anni di effettivo servizio nella
qualifica.
 
                               Capo IX
                     NORME FINALI E TRANSITORIE
 
  Art. 160.
   Primo comma (invariato).
   Secondo comma (abrogato).
  Art. 161 (invariato).
TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE, DI BIBLIOTECA,
   TECNICO E AUSILIARIO.
 
                        TABELLA C (abrogata)
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 11 febbraio 1992
                                                       Il rettore: Bo