MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 9 marzo 1992, n. 6 

  Legge 3 maggio 1989, n. 169, e suoi decreti di applicazione n.184 e
n.  185  in  data  9  maggio  1991. Produzione, commercializzazione e
importazione di latte alimentare trattato termicamente. Precisazioni.
(GU n.80 del 4-4-1992)
 
 Vigente al: 4-4-1992  
 

                                   Presidenti regioni
                                  Presidenti province autonome Trento
                                  e Bolzano
                                  Assessori   alla   sanita'    delle
                                  regioni
                                  Veterinari      confine,     porto,
                                  aeroporto e dogana interna
                                  Uffici sanita' porto e aeroporto
                                  Unita' sanitarie locali
                                  Comando carabinieri A.S.
                                  Ufficio  repressioni  e  frodi  c/o
                                  Ministero  dell'agricoltura e delle
                                  foreste
                                     e, per conoscenza:
                                  Ministero  degli  affari  esteri  -
                                  D.G.A.E. - Ufficio I
                                  Presidenza    del   Consiglio   dei
                                  Ministri -  Dipartimento  politiche
                                  comunitarie
                                  Commissari  di  Governo  presso  le
                                  regioni
                                  Presidenza   del   Consiglio    dei
                                  Ministri   -   Dipartimento  affari
                                  regionali
                                  Ministero dell'agricoltura e  delle
                                  foreste   -   D.G.  tutela  -  D.G.
                                  produzione agricola
                                  Ministero    dell'industria,    del
                                  commercio e dell'artigianato - D.G.
                                  produzione   industriale   -   D.G.
                                  commercio interno
                                  Istituto  superiore  di  sanita'  -
                                  Lab. alimenti
                                  Istituti zooprofilattici
                                  Presidi      multinazionali      di
                                  prevenzione
                                  Confagricoltura
                                  Coldiretti
                                  Confindustria - Federalimentari
                                  Confapi
                                  Confcommercio
                                  UNALAT
                                  Associazione italiana allevatori
                                  Fiamclaf
                                  Ancli
                                  Lega cooperative mutue
                                  Federlatte
                                  Assolatte
                                  Ufficio gabinetto
                                  Ufficio studi e legislazione
                                  Segreteria  Sottosegretariato Stato
                                  - Sen. Elena Marinucci
                                  Segreteria Sottosegretariato  Stato
                                  - On. Paolo Bruno
                                  Segreteria  Sottosegretariato Stato
                                  - On. Maria Pia Garavaglia
  La legge 3 maggio 1989,  n.  169,  concernente  la  disciplina  del
trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino,
ha  prescritto  i  tipi  e  le  condizioni di commercializzazione nel
territorio  nazionale  del  latte  alimentare  trattato  termicamente
destinato  al  consumatore finale (latte "fresco pastorizzato di alta
qualita'", latte "fresco pastorizzato", latte  "pastorizzato",  latte
"UHT", latte "sterilizzato").
  I  decreti  ministeriali n. 184 e n. 185 del 9 maggio 1991, emanati
in applicazione degli articoli 1 e 4 della legge n.  169/1989,  hanno
fissato  le  condizioni  di  produzione  zootecnica,  i  requisiti di
composizione  ed  igienico-sanitari  del  latte  crudo  prodotto  nel
territorio nazionale e destinato alla utilizzazione per la produzione
rispettivamente  di  latte  alimentare  trattato  termicamente (latte
"pastorizzato", latte "fresco  pastorizzato",  latte  "UHT"  e  latte
"sterilizzato" e di latte "fresco pastorizzato di alta qualita'".
  Per   poter  essere  liberamente  commercializzati  nel  territorio
italiano i suddetti tipi  di  latte  sono  soggetti,  oltreche'  alle
disposizioni  per  essi  prescritti in fase di produzione dai decreti
ministeriali n. 184 e n. 185, anche ai  requisiti  specifici  fissati
per ognuno di essi dalla legge n. 169/1989.
  Qualora  gli  stessi  latti  dovessero  formare  oggetto  di scambi
intracomunitari si precisa che possono  essere  esportati  solo  quei
tipi che per condizioni di produzione del latte crudo e per requisiti
intrinseci posseduti siano comformi alle disposizioni contenute nella
direttiva  del  Consiglio  n.  85/397/CEE del 5 agosto 1985, recepita
nell'ordinamento legislativo nazionale con  decreto  ministeriale  14
maggio 1988, n. 212 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
142  del  18  giugno  1988) e sempreche' essi siano stati prodotti in
stabilimenti di trattamento  termico  ufficialmente  riconosciuti  da
questo  Ministero  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 5 del citato
decreto ministeriale n.  212/1988.  In  tal  senso  non  puo'  essere
oggetto  di  esportazione  il  latte  "pastorizzato"  in  quanto  non
presenta i requisiti minimi prescritti dalla direttiva n. 85/397/CEE.
  Per gli  stessi  motivi  gli  analoghi  latti  alimentari  trattati
termicamente  prodotti in Paesi CEE e presentati alla importazione in
confezioni per il consumatore  finale  possono  essere  introdotti  e
commercializzati  nel territorio nazionale se soddisfano ai requisiti
minimi per essi previsti dalla direttiva n. 85/397/CEE.
  Per effetto dell'art. 30 del trattato CEE ed  in  conformita'  alle
diverse  sentenze  emesse dalla Corte di giustizia della CEE non puo'
in  ogni  caso  essere  impedita  la  introduzione   nel   territorio
nazionale,  ed  in  conseguenza la commercializzazione, di quei latti
trattati termicamente che, pur  rispondenti  alle  condizioni  minime
prescritte  dalla direttiva n. 85/397/CEE, siano commercializzati con
marchi di qualita' superiore rispetto  al  latte  normale  legalmente
riconosciuti  nei  rispettivi  Paesi  di  origine,  anche  se  i loro
requisiti non siano pienamente collimanti con quelli prescritti dalla
legge n. 169/1989.
  In  relazione a quanto sopra si pregano le SS.LL. di voler disporre
acche' i dipendenti organi di controllo si attengano  alle  direttive
come  sopra  impartite  nell'espletamento  dei  compiti  di  istituto
assegnati dalle leggi vigenti.
  Pregasi fornire assicurazioni di adempimento.
                                              Il Ministro: DE LORENZO