Legge 3 maggio 1989, n. 169, e suoi decreti di applicazione n.184 e n. 185 in data 9 maggio 1991. Produzione, commercializzazione e importazione di latte alimentare trattato termicamente. Precisazioni.(GU n.80 del 4-4-1992)
Vigente al: 4-4-1992
Presidenti regioni Presidenti province autonome Trento e Bolzano Assessori alla sanita' delle regioni Veterinari confine, porto, aeroporto e dogana interna Uffici sanita' porto e aeroporto Unita' sanitarie locali Comando carabinieri A.S. Ufficio repressioni e frodi c/o Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per conoscenza: Ministero degli affari esteri - D.G.A.E. - Ufficio I Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie Commissari di Governo presso le regioni Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali Ministero dell'agricoltura e delle foreste - D.G. tutela - D.G. produzione agricola Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. produzione industriale - D.G. commercio interno Istituto superiore di sanita' - Lab. alimenti Istituti zooprofilattici Presidi multinazionali di prevenzione Confagricoltura Coldiretti Confindustria - Federalimentari Confapi Confcommercio UNALAT Associazione italiana allevatori Fiamclaf Ancli Lega cooperative mutue Federlatte Assolatte Ufficio gabinetto Ufficio studi e legislazione Segreteria Sottosegretariato Stato - Sen. Elena Marinucci Segreteria Sottosegretariato Stato - On. Paolo Bruno Segreteria Sottosegretariato Stato - On. Maria Pia Garavaglia La legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino, ha prescritto i tipi e le condizioni di commercializzazione nel territorio nazionale del latte alimentare trattato termicamente destinato al consumatore finale (latte "fresco pastorizzato di alta qualita'", latte "fresco pastorizzato", latte "pastorizzato", latte "UHT", latte "sterilizzato"). I decreti ministeriali n. 184 e n. 185 del 9 maggio 1991, emanati in applicazione degli articoli 1 e 4 della legge n. 169/1989, hanno fissato le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo prodotto nel territorio nazionale e destinato alla utilizzazione per la produzione rispettivamente di latte alimentare trattato termicamente (latte "pastorizzato", latte "fresco pastorizzato", latte "UHT" e latte "sterilizzato" e di latte "fresco pastorizzato di alta qualita'". Per poter essere liberamente commercializzati nel territorio italiano i suddetti tipi di latte sono soggetti, oltreche' alle disposizioni per essi prescritti in fase di produzione dai decreti ministeriali n. 184 e n. 185, anche ai requisiti specifici fissati per ognuno di essi dalla legge n. 169/1989. Qualora gli stessi latti dovessero formare oggetto di scambi intracomunitari si precisa che possono essere esportati solo quei tipi che per condizioni di produzione del latte crudo e per requisiti intrinseci posseduti siano comformi alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985, recepita nell'ordinamento legislativo nazionale con decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1988) e sempreche' essi siano stati prodotti in stabilimenti di trattamento termico ufficialmente riconosciuti da questo Ministero ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 212/1988. In tal senso non puo' essere oggetto di esportazione il latte "pastorizzato" in quanto non presenta i requisiti minimi prescritti dalla direttiva n. 85/397/CEE. Per gli stessi motivi gli analoghi latti alimentari trattati termicamente prodotti in Paesi CEE e presentati alla importazione in confezioni per il consumatore finale possono essere introdotti e commercializzati nel territorio nazionale se soddisfano ai requisiti minimi per essi previsti dalla direttiva n. 85/397/CEE. Per effetto dell'art. 30 del trattato CEE ed in conformita' alle diverse sentenze emesse dalla Corte di giustizia della CEE non puo' in ogni caso essere impedita la introduzione nel territorio nazionale, ed in conseguenza la commercializzazione, di quei latti trattati termicamente che, pur rispondenti alle condizioni minime prescritte dalla direttiva n. 85/397/CEE, siano commercializzati con marchi di qualita' superiore rispetto al latte normale legalmente riconosciuti nei rispettivi Paesi di origine, anche se i loro requisiti non siano pienamente collimanti con quelli prescritti dalla legge n. 169/1989. In relazione a quanto sopra si pregano le SS.LL. di voler disporre acche' i dipendenti organi di controllo si attengano alle direttive come sopra impartite nell'espletamento dei compiti di istituto assegnati dalle leggi vigenti. Pregasi fornire assicurazioni di adempimento. Il Ministro: DE LORENZO