Rideterminazione del trattamento economico onnicomprensivo al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza geometri.(GU n.83 del 8-4-1992)
Con decreto 25 febbraio 1992 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, a parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza geometri - la cui importanza e' da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, a far data dal 1 gennaio 1992 - e' attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato.