MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 1 aprile 1992 

  Proroga  del  termine  per la stipula di atti di concessione per la
realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per
la regione Lazio.
(GU n.89 del 15-4-1992)

                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto-legge  4  novembre 1988, n. 465, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;
  Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1991, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1992, con cui sono stati approvati i
progetti  a  carattere  regionale  per  la realizzazione di strutture
turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio;
  Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge
30 dicembre 1988, n. 556, la regione e' tenuta a stipulare  gli  atti
di  concessione  aventi  ad  oggetto  la  realizzazione  di  progetti
approvati,  entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto di approvazione
dei progetti;
  Considerato che la regione Lazio ha fatto presente l'impossibilita'
di procedere agli  adempimenti  di  cui  sopra  a  causa  di  insorte
difficolta' amministrative;
  Ritenuto   che   le  motivazioni  addotte  dalla  regione  appaiono
meritevoli  di  considerazione  in  quanto  il  termine  di  cui   al
richiamato art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 556, non
appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, alla
luce dei motivi sopracitati;
  Ritenuto  che  nella  situazione  cosi' delineatasi non esistono le
condizioni per esercitare legittimamente la facolta'  di  revoca  dei
finanziamenti gia' concessi;
  Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto;
                              Decreta:
  Per  gli  adempimenti  previsti  dall'art. 2, comma 3, del decreto-
legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con  modificazioni,  nella
legge  30  dicembre  1988,  n. 556, la regione Lazio provvedera' alla
segnalazione  delle  inadempienze  verificatesi,  decorsi   ulteriori
sessanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  dei termini indicati nel
decreto citato nelle premesse.
   Roma, 1 aprile 1992
                                                 Il Ministro: TOGNOLI