Approvazione del piano quinquennale degli interporti.(GU n.91 del 17-4-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, che prevedeva l'elaborazione di un piano generale dei trasporti e che, all'art. 2, disponeva che a tal fine fosse istituito apposito Comitato di Ministri; Visto il piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986; Visto l'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, per la gestione del suddetto piano e sino all'entrata in funzione di questo Comitato, ha prorogato il Comitato dei Ministri di cui al citato art. 2 della legge n. 245/1984; Visto l'art. 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che, al fine di incentivare la realizzazione di impianti fissi, sedi delle attivita' d'interporto, recava apposita autorizzazione di spesa da effettuare secondo gli indirizzi del piano di cui sopra; Visto l'aggiornamento del piano generale dei trasporti, sul quale si sono pronunziati positivamente il suddetto Comitato dei Ministri ed il CIPE - rispettivamente - nelle sedute dell'8 marzo 1990 e del 20 dicembre 1990 e che e' stato poi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 in corso di pubblicazione; Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente interventi dello Stato per la realizzazione d'interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalita'; Visti in particolare della legge richiamata al comma precedente: l'art. 2 che demanda al piu' volte menzionato Comitato dei Ministri di predisporre, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale che individui gli interporti di primo e secondo livello di rilevanza nazionale, in relazione alle indicazioni del piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti; l'art. 9 che ammette a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa i soggetti gestori degli interporti di primo livello gia' specificati nel piano generale dei trasporti e nello schema di aggiornamento poi adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991; Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, con la quale e' stato istituito questo Comitato, che si avvale, per quanto attiene ai compiti istruttori, della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti sino alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 3, comma 5, della stessa legge n. 186/1991; Considerato che, a valere sullo stanziamento previsto per il 1988 dall'art. 13 della richiamata legge n. 67/1988, era stata affidata all'Istituto superiore dei trasporti (ISTRA) l'effettuazione di uno studio di carattere generale sugli interporti e che nel contempo veniva attivata l'acquisizione di proposte, da parte delle regioni, in merito all'individuazione degli ambiti localizzativi di impianti intermodali; Preso atto che lo studio suddetto, che e' valso anche di supporto per l'aggiornamento del piu' volte menzionato piano generale dei trasporti, costituisce un allegato del citato schema di piano degli interporti; Rilevato che lo schema di piano specifica gli interporti di primo livello e fornisce indicazioni in ordine alle possibili localizzazioni di quelli di secondo livello, definendo piu' in generale la rete degli interporti; Considerato che in sede di discussione sono state apportate modifiche ed integrazioni al piano; Delibera: 1. E' approvato, con le modifiche e integrazioni di cui in premessa, il piano quinquennale degli interporti quale atto programmatico-quadro. Detto piano verra' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto istituisce un'apposita commissione interministeriale composta da un esperto per ciascuno dei Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, della marina mercantile e dell'ambiente, dal coordinatore del segretariato del CIPET o da un suo delegato e presieduta da un magistrato amministrativo allo scopo di procedere alla valutazione delle azioni progettuali concernenti gli interporti di secondo livello sotto i vari profili (in particolare analisi costi-benefici, fattibilita' tecnica dell'intervento e impatto ambientale) secondo le direttive ed i criteri a tal uopo stabiliti dal segretario generale della programmazione economica d'intesa con il coordinatore del segretariato del CIPET. La Commissione rimettera' le conclusioni dell'istruttoria al segretariato del CIPET, che provvedera' a formulare una proposta di riparto tra le varie iniziative progettuali del volume di investimenti previsto dal capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240. 3. Il programma finale, inteso quale quadro organico delle varie azioni progettuali definite e quantificate nei modi di cui sopra, verra' sottoposto all'approvazione di questo Comitato. 4. La relazione prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240, e concernente lo stato di attuazione del piano degli interporti verra' sottoposta a questo Comitato prima di essere inoltrata alle Camere. Roma, 31 marzo 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO