COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992 

  Approvazione del piano quinquennale degli interporti.
(GU n.91 del 17-4-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                            NEL TRASPORTO
  Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, che prevedeva l'elaborazione
di un piano generale dei trasporti e che, all'art. 2, disponeva che a
tal fine fosse istituito apposito Comitato di Ministri;
  Visto il piano generale dei trasporti  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  10 aprile 1986 e
pubblicato sul supplemento ordinario n. 36  alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986;
  Visto  l'art.  34  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, per la
gestione del suddetto piano e sino all'entrata in funzione di  questo
Comitato, ha prorogato il Comitato dei Ministri di cui al citato art.
2 della legge n. 245/1984;
  Visto  l'art.  13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che,
al fine di incentivare la realizzazione di impianti fissi, sedi delle
attivita' d'interporto, recava apposita autorizzazione  di  spesa  da
effettuare secondo gli indirizzi del piano di cui sopra;
  Visto  l'aggiornamento  del piano generale dei trasporti, sul quale
si sono pronunziati positivamente il suddetto Comitato  dei  Ministri
ed  il  CIPE - rispettivamente - nelle sedute dell'8 marzo 1990 e del
20 dicembre 1990 e  che  e'  stato  poi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 in corso di pubblicazione;
  Vista  la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente interventi dello
Stato per la  realizzazione  d'interporti  finalizzati  al  trasporto
merci ed in favore dell'intermodalita';
  Visti in particolare della legge richiamata al comma precedente:
   l'art.  2  che  demanda  al  piu'  volte  menzionato  Comitato dei
Ministri di predisporre, su  proposta  elaborata  congiuntamente  dai
Ministri  dei  trasporti  e  dei  lavori pubblici, sentite le regioni
interessate, uno schema  di  piano  quinquennale  che  individui  gli
interporti  di  primo  e  secondo  livello di rilevanza nazionale, in
relazione  alle  indicazioni  del  piano  generale  dei  trasporti  e
successivi aggiornamenti;
   l'art.  9  che  ammette a fruire dei benefici previsti dalla legge
stessa i soggetti gestori degli  interporti  di  primo  livello  gia'
specificati  nel  piano  generale  dei  trasporti  e  nello schema di
aggiornamento poi adottato con il citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 agosto 1991;
  Vista la legge 4 giugno  1991,  n.  186,  con  la  quale  e'  stato
istituito  questo  Comitato,  che  si  avvale,  per quanto attiene ai
compiti istruttori, della segreteria tecnica del piano  generale  dei
trasporti  sino  alla  pubblicazione  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 3, comma  5,  della  stessa
legge n. 186/1991;
  Considerato  che,  a valere sullo stanziamento previsto per il 1988
dall'art. 13 della richiamata legge n. 67/1988,  era  stata  affidata
all'Istituto  superiore  dei trasporti (ISTRA) l'effettuazione di uno
studio di carattere generale sugli  interporti  e  che  nel  contempo
veniva  attivata  l'acquisizione di proposte, da parte delle regioni,
in merito all'individuazione degli ambiti localizzativi  di  impianti
intermodali;
  Preso  atto  che lo studio suddetto, che e' valso anche di supporto
per l'aggiornamento del piu'  volte  menzionato  piano  generale  dei
trasporti,  costituisce  un allegato del citato schema di piano degli
interporti;
  Rilevato che lo schema di piano specifica gli interporti  di  primo
livello   e   fornisce   indicazioni   in   ordine   alle   possibili
localizzazioni di  quelli  di  secondo  livello,  definendo  piu'  in
generale la rete degli interporti;
  Considerato  che  in  sede  di  discussione  sono  state  apportate
modifiche ed integrazioni al piano;
                              Delibera:
  1. E'  approvato,  con  le  modifiche  e  integrazioni  di  cui  in
premessa,   il   piano   quinquennale  degli  interporti  quale  atto
programmatico-quadro. Detto piano verra' trasmesso  alle  Camere  per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  2.  Il  Ministro  dei  trasporti  con  proprio  decreto  istituisce
un'apposita commissione interministeriale composta da un esperto  per
ciascuno  dei  Ministeri  dei  trasporti,  dei  lavori  pubblici, del
bilancio e della programmazione economica, della marina mercantile  e
dell'ambiente,  dal  coordinatore  del segretariato del CIPET o da un
suo delegato e presieduta da un magistrato amministrativo allo  scopo
di  procedere  alla  valutazione delle azioni progettuali concernenti
gli  interporti  di  secondo  livello  sotto  i  vari   profili   (in
particolare     analisi    costi-benefici,    fattibilita'    tecnica
dell'intervento e impatto  ambientale)  secondo  le  direttive  ed  i
criteri   a   tal   uopo  stabiliti  dal  segretario  generale  della
programmazione   economica   d'intesa   con   il   coordinatore   del
segretariato  del  CIPET.  La  Commissione  rimettera' le conclusioni
dell'istruttoria  al  segretariato  del  CIPET,  che  provvedera'   a
formulare una proposta di riparto tra le varie iniziative progettuali
del  volume  di investimenti previsto dal capo I della legge 4 agosto
1990, n. 240.
  3. Il programma finale, inteso quale quadro  organico  delle  varie
azioni  progettuali  definite  e  quantificate nei modi di cui sopra,
verra' sottoposto all'approvazione di questo Comitato.
  4. La relazione prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 4 agosto
1990, n. 240, e concernente lo stato di attuazione  del  piano  degli
interporti  verra'  sottoposta  a  questo  Comitato  prima  di essere
inoltrata alle Camere.
   Roma, 31 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO