MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 11 aprile 1992, n. 102 

  Indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e  delle
commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturita'.
(GU n.91 del 17-4-1992)
 
 Vigente al: 17-4-1992  
 

                                    Ai provveditori agli studi
                                    Ai presidenti  delle  commissioni
                                  giudicatrici    degli    esami   di
                                  maturita'  professionale,  tecnica,
                                  classica,  scientifica, magistrale,
                                  artistica, di arte applicata  e  di
                                  licenza linguistica
                                    Ai    presidi    degli   istituti
                                  professionali, tecnici,  dei  licei
                                  classici,  dei  licei  scientifici,
                                  dei licei  linguistici,  dei  licei
                                  artistici,      degli      istituti
                                  magistrali e degli istituti d'arte
  Con la  presente  circolare  si  intendono  fornire  chiarimenti  e
indicazioni,  nonche'  l'elenco  degli  adempimenti,  per la puntuale
applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di esami
di maturita' e per un migliore svolgimento degli esami stessi,  ferme
restando  le  considerazioni  di  ordine  didattico effettuate con le
circolari 2 gennaio 1970, n. 10 e 13 maggio 1970, n. 2010.
  La  circolare  e'  indirizzata  non  solo   ai   presidenti   delle
commissioni  giudicatrici, ma anche ai capi di istituto, in quanto le
attivita' delle commissioni postulano l'utilizzazione di parte  delle
strutture  della  scuola  e l'indispensabile e fattiva collaborazione
del personale dell'istituto.
  Al fine di fornire  i  necessari  chiarimenti  e  gli  orientamenti
generali   sulla   regolare   funzionalita'  delle  operazioni  delle
commissioni,   con   particolare    riferimento    alla    necessita'
dell'adozione  di criteri di valutazione uniformi, i presidenti delle
medesime commissioni  verranno  riuniti,  unitamente  agli  ispettori
incaricati  della  vigilanza sugli esami di maturita', dal competente
provveditore agli studi dopo l'insediamento delle commissioni e senza
interferire con lo svolgimento delle  prove  scritte.  In  ogni  caso
dette  riunioni  dovranno  essere  esaurite  prima  dell'inizio della
correzione degli elaborati della prima prova scritta.
                             Parte prima
                     DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE
1) Giudizio di ammissione all'esame.
  Si richiama l'attenzione sull'art. 2 della legge 5 aprile 1969,  n.
119,  e sul decreto ministeriale 15 maggio 1970, nonche' sull'art. 41
dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395.
  Si raccomanda che il testo  originale  dei  giudizi  analitici  dei
singoli  membri  del  consiglio di classe sia inserito nel curriculum
del candidato; anch'esso, pertanto, deve essere messo a  disposizione
della commissione, unitamente a tutti gli atti dello scrutinio finale
e a quelli relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno.
  Tra  gli  atti  della  carriera scolastica di ciascun alunno devono
considerarsi compresi anche gli  elaborati  scritti,  svolti  durante
l'ultimo anno scolastico.
  In  proposito,  infine,  si  raccomanda  che il testo originale dei
giudizi analitici e di ammissione venga conservato  agli  atti  della
scuola,   trascritto   nel  registro  generale  degli  alunni  e  nei
rispettivi verbali dei consigli di  classe,  affinche'  in  qualsiasi
momento  se  ne possa prendere visione, anche dopo che la commissione
giudicatrice,  espletati  i  suoi  lavori,  abbia  inserito nel plico
sigillato le schede dei candidati che contengono tali giudizi.
2) Modelli, registri e scritture.
  A titolo indicativo, si elencano i modelli  normalmente  occorrenti
per   un'organizzazione-tipo,  da  predisporre  a  cura  dei  singoli
istituti:
   verbale  di  consegna  dei  locali  da  adibire  ad  uffici  della
commissione;
   verbale  di  consegna  della  documentazione relativa ai candidati
interni e privatisti;
   verbali di apertura del plico dei temi ministeriali e di  consegna
delle  buste contenenti i temi di esame nella sede principale e nelle
eventuali sedi aggiunte;
   schede personali di ciascun candidato dalle  quali  risultano:  le
generalita',   la   provenienza,   un   breve  cenno  sul  curriculum
scolastico, i giudizi analitici ed  il  giudizio  di  ammissione  del
consiglio   di   classe,  l'indicazione  della  materia  oggetto  del
colloquio  scelta  dal  candidato,   della   materia   scelta   dalla
commissione, di quella eventualmente "aggiunta", le valutazioni delle
prove  scritte,  le  risultanze  del  colloquio, la discussione sugli
elaborati, nonche' il giudizio di maturita' con relativo  voto  e  la
valutazione  sull'orientamento  ai  fini  della  scelta  degli  studi
universitari  o  il  giudizio  di  non  maturita';  per  i  candidati
privatisti  la  scheda  dovra'  contenere  apposita voce per le prove
orali integrative;  sulla  medesima  scheda  sara'  riportato  per  i
candidati  non  maturi  il  giudizio,  sia positivo sia negativo, per
l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe o,  per  la  maturita'
professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;
   diario delle prove orali;
   congruo  numero  dei  prospetti  giornalieri  per  i colloqui, con
l'indicazione della materia scelta  dal  candidato  e  della  materia
scelta dalla commissione;
   registro  dei  verbali;  si consiglia di usare registri in bianco,
facendo  riferimento  ai  fac-simili  dei   verbali   riportati   nel
Bollettino ufficiale contenente le norme sugli scrutini ed esami; gli
stampati  forniti  dalle  scuole  potranno  essere utilizzati solo se
conformi alle direttive ministeriali. Sul  frontespizio  dei  verbali
sono  indicati:  l'anno  scolastico  cui  si  riferisce  la  sessione
d'esame, la sede e  la  denominazione  dell'istituto  presso  cui  la
commissione  e' stata destinata, la numerazione delle commissioni (I,
II, ecc.) quando ve ne siano piu' di una;  in  calce  ai  verbali,  a
fianco delle firme dei commissari che li hanno sottoscritti, dovranno
essere indicati i rispettivi nominativi;
   registro  degli  esami: sul frontespizio e' tracciato il prospetto
statistico riassuntivo con la distinzione  fra  candidati  interni  e
candidati privatisti e con la specificazione, per ciascuna categoria,
del  numero  dei  candidati  ammessi  agli  esami, degli assenti, dei
candidati esaminati, dei maturi e dei non maturi.
  Nell'interno, il registro conterra' le seguenti colonne:
   1) numero d'ordine;
   2) cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati (in ordine
alfabetico) per ciascuna classe;
   3) luogo di residenza del candidato;
   4) scuola di provenienza con le seguenti sottodistinzioni:
     a) statale;
     b) pareggiata;
     c) legalmente riconosciuta;
     d)  scuola  privata  o  paterna, con l'indicazione del titolo di
studio posseduto dal candidato;
   5) risultato dell'esame con le seguenti  sottodistinzioni:  maturo
con il voto di .. .. .. ..; non maturo; il voto dovra' essere scritto
in lettere e le eventuali correzioni apposte in rosso dovranno essere
convalidate  dalla  firma  del  presidente;  per  i  corsi  ordinari,
dovranno essere indicate le materie oggetto delle prove scritte e del
colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta;
   6) giudizio finale (da trascriversi per tutti  i  candidati  siano
essi  dichiarati maturi o non maturi) e valutazione sull'orientamento
ai fini della scelta  degli  studi  universitari  (unicamente  per  i
candidati dichiarati maturi);
   7)  osservazioni varie; in tale ultima colonna sara' indicata, per
i candidati privatisti dichiarati non  maturi,  la  dichiarazione  di
ammissione  o di non ammissione all'ultima classe o, per la maturita'
professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;
   modello   dei   risultati   dell'esame   da   affiggere   all'albo
dell'istituto sede principale della commissione e, per stralcio, agli
albi  degli istituti dai quali i candidati provengono (sede aggregata
e/o aggiunta);
   tabelloni dei vari risultati delle  operazioni  di  scrutinio,  da
affiggere all'albo dell'istituto.
3) Custodia di atti e di elaborati.
  Per  assicurare  la  massima sicurezza si richiama l'attenzione sui
seguenti adempimenti:
    a) gli elaborati relativi alle prove  scritte  e  grafiche  siano
sempre  raccolti  e  ordinati  in  armadi  e  locali che offrano, nel
sistema di sicurezza a disposizione dei singoli istituti, il  massimo
delle  garanzie, in modo da evitare qualsiasi rilievo di negligenza o
di scarsa prudenza;
    b) i giudizi formulati sia sulle prove scritte e grafiche sia  su
quelle orali siano riportati sugli appositi modelli che devono essere
custoditi  in  locali  e in armadi o cassetti diversi da quelli sopra
indicati, in modo che, sulla scorta di tali giudizi,  la  commissione
possa deliberare anche in mancanza degli elaborati;
    c)  il  personale  di custodia sia opportunamente impegnato negli
obblighi di vigilanza cui e' soggetto;
    d) in caso di inidoneita' dei locali o per  particolari  esigenze
di  sicurezza  i provvedimenti agli studi, di propria iniziativa o su
richiesta del presidente della commissione o del  capo  di  istituto,
interesseranno  l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  per un adeguato
servizio di vigilanza, specialmente nei giorni dello scrutinio.
4) Custodia del plico degli atti d'esame.
  Al termine della sessione i verbali verranno consegnati al  preside
dell'istituto  sede  principale  d'esame,  il quale li conservera' in
plico sigillato insieme con tutti gli  altri  atti  dell'esame.  Tali
plichi  non  dovranno  essere  aperti  se  non  a seguito di espressa
autorizzazione  ministeriale  con   le   modalita'   indicate   nelle
autorizzazioni   stesse,   salvo   che   nei   seguenti  casi  previa
autorizzazione del provveditore agli studi competente:
   ricorso  giurisdizionale  ai  tribunali amministrativi regionali o
straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esito degli esami;
   indagine da effettuarsi da parte dell'autorita' giudiziaria;
   prelievo di certificati e documenti rinchiusi nel plico;
   ogni qualvolta il provveditore agli studi medesimo ne  ravvisi  la
necessita'.
  Le  operazioni  di  apertura  e chiusura dei plichi dovranno essere
effettuate dal preside dell'istituto  interessato,  assistito  da  un
funzionario  designato dal provveditore agli studi e da un insegnante
dello stesso istituto, possibilmente quello che ha svolto le funzioni
di rappresentante di classe nella commissione giudicatrice.
  Al termine delle  suddette  operazioni  dovra'  essere  redatto  un
apposito  verbale  in  duplice  copia,  di cui una sara' inserita nel
plico stesso e l'altra sara' rimessa al provveditore agli studi.
                            Parte seconda
            DISPOSIZIONI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI
5) Riunione preliminare.
  La riunione preliminare e' particolarmente  destinata  ai  seguenti
adempimenti:
   elezione del vice-presidente;
   scelta,  da  parte  del  presidente,  di  uno o piu' membri per le
funzioni  di  verbalizzazione  e,  in  genere,  di  segretario  della
commissione;
   esame  degli  elenchi  dei candidati, delle domande di iscrizione,
degli atti relativi alla carriera scolastica dei candidati  stessi  e
dei   documenti  previsti  dalla  normativa  vigente;  controllo  dei
programmi  di  esami  e  -  per  le  classi  sperimentali   -   della
documentazione  di  cui  all'ottavo  comma  dell'art.  2  del decreto
ministeriale 23 dicembre 1991, n. 396. La  commissione  giudicatrice,
qualora nell'esaminare la documentazione relativa a ciascun candidato
rilevi eventuali irregolarita' insanabili, provvedera' all'esclusione
dagli  esami  dei  candidati in posizione irregolare, sempre che essa
sia accertata anteriormente all'inizio della prima prova scritta.  Se
tale  accertamento  sara'  stato  effettuato  dopo la detta prova, la
commissione giudicatrice provvedera' a darne tempestiva comunicazione
al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto  4
maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi adempimenti. In tal caso
i candidati continueranno le prove di esame con riserva;
   visita   ai  locali  predisposti  dal  capo  di  istituto  per  lo
svolgimento delle prove scritte e orali, allo scopo anche di adottare
ogni opportuno provvedimento  per  assicurare  la  regolarita'  delle
stesse  e la sicurezza della custodia degli elaborati e degli atti di
esame;
   raccolta delle dichiarazioni dei componenti le  commissioni  rela-
tive  alle  lezioni private. Tutti i componenti le commissioni devono
dichiarare per iscritto se abbiano  istruito  privatamente  candidati
della  propria  commissione; tale dichiarazione e' obbligatoria anche
se negativa;
   raccolta delle dichirazioni dei componenti le commissioni relative
all'assenza di rapporti di parentele e di affinita' entro  il  quarto
grado,  ovvero  di  rapporto di coniugio tra loro e/o con i candidati
che essi dovranno esaminare;
   predisposizione  dei  turni  di vigilanza durante le prove scritte
presso la sede principale e le eventuali sedi aggiunte (art.  87  del
regio decreto 4 maggio 1925, n. 653);
   nomina  dei  membri aggregati, a pieno titolo e non, e contestuale
comunicazione  al  competente  provveditore  agli  studi   contenente
l'esplicita  dichiarazione  redatta  dal  presidente,  sotto  la  sua
responsabilita', che nessuno dei membri effettivi, compresi lo stesso
presidente e i rappresentanti di classe, e' in  possesso  del  titolo
(con riferimento alla classe di concorso o di abilitazione ovvero nel
caso  di  docenti non abilitati, con riferimento al titolo di studio)
necessario per assolvere tale funzione.
  I  commissari  sono  tenuti  ad  indicare  al  presidente  il  loro
recapito, per consentire la tempestivita' di eventuali comunicazioni,
anche per le vie brevi.
  All'atto dell'insediamento delle commissioni, qualora il presidente
accerti  che  tra i componenti siano presenti docenti legati tra loro
e/o con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita'
entro il quarto grado, dovra' farlo presente al  provveditorato  agli
studi di competenza, il quale provvedera' al necessario spostamento.
6) Intese tra i presidenti.
  Al fine di raggiungere un'intesa per l'adozione di criteri armonici
nella   condotta   delle  operazioni  d'esame,  e'  opportuno  che  i
presidenti  di  commissioni  operanti  in  un  medesimo  istituto  si
incontrino  sia  nei  giorni dedicati alla riunione preliminare delle
rispettive commissioni, sia in quelli precedenti lo scrutinio finale.
  Nel caso in cui, a causa del numero non elevato  di  candidati,  il
Ministero abbia raggruppato piu' indirizzi nella medesima commissione
(es.   per   la   maturita'  tecnica  industriale:  elettrotecnica  e
meccanica) anche operanti in piu' sedi,  a  tutte  le  operazioni  di
esame, alla formulazione del giudizio di maturita' e all'assegnazione
del  voto,  debbono  partecipare  tutti  i  componenti  di nomina del
Ministero o del provveditore, i  membri  aggregati  a  pieno  titolo,
compresi  i rappresentanti di classe che eventualmente svolgono anche
tale funzione e i membri  interni  (questi  ultimi  limitatamente  ai
candidati da essi rappresentati).
  Si  verifichera'  quindi  che,  alle  operazioni  di  esame  di  un
candidato ad esempio di indirizzo "elettrotecnica", partecipino anche
i commissari (membri effettivi e membri  aggregati  a  pieno  titolo)
nominati per le esigenze dell'indirizzo "meccanica".
7) Membri aggregati.
  La  nomina  dei  membri  aggregati  e'  disciplinata  dall'art.  44
dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395.
  I  presidenti  delle   commissioni   giudicatrici   nomineranno   i
commissari aggregati, scegliendoli, di norma, tra le persone comprese
negli elenchi disponibili presso i provveditorati agli studi.
  La  nomina  dei  membri  aggregati  nelle  commissioni di maturita'
sperimentale e' disciplinata dall'art. 2 del decreto ministeriale  23
dicembre 1991, n. 396.
  Nel  disporre  la  nomina  dei membri aggregati il presidente della
commissione di maturita' sperimentale dovra' tener conto,  oltre  che
della  disposizione del precedente comma, anche della possibilita' di
utilizzare un solo docente per  piu'  discipline  affini,  in  quanto
comprese  nella  stessa classe di concorso o di abilitazione (ad es.,
per gli indirizzi di tipo edile, un solo commissario potrebbe  essere
competente  per  architettura,  urbanistica, costruzioni e tecnologie
delle costruzioni).
8) Identita' dei candidati.
  L'identificazione  dei  candidati  deve avvenire nella maniera piu'
scrupolosa: la responsabilita'  di  tale  identificazione  spetta  al
presidente  della commissione il quale, prima dell'inizio delle prove
di esame, deve esigere la presentazione, da parte del  candidato,  di
un documento di riconoscimento.
  Nel  caso  in cui, all'atto della prima prova scritta, un candidato
fosse sprovvisto  di  documento  di  identificazione,  il  presidente
potra' consentirgli di sostenere tale prova, ma non dovra' ammetterlo
alla  seconda prova scritta se, all'inizio di quest'ultima, non avra'
esibito il documento di cui sopra.
  In casi eccezionali e sotto la sua  personale  responsabilita',  il
presidente  potra'  consentire  che  l'identificazione  del candidato
avvenga  successivamente  alla  partecipazione  alla  seconda   prova
scritta.
9) Assenza dei candidati.
  Si  richiama  l'attenzione sull'art. 52 dell'ordinanza ministeriale
23 dicembre 1991, n. 395.
  Sull'istanza di rinvio delle prove, che deve  essere  motivata,  il
presidente, valutatane l'attendibilita', decide inappellabilmente.
 a) PROVE SCRITTE.
  Nel  caso  in  cui  il candidato presenti certificazione medica, il
presidente disporra', ai  sensi  dell'art.  8-  bis  della  legge  n.
119/1969, immediatamente, per le vie brevi, visita medico-fiscale, al
fine di accertare le reali condizioni di salute del candidato stesso.
Ovviamente,  nel  caso  in  cui  detta  visita  non  confermi  quanto
riportato nella certificazione medica presentata,  il  candidato  non
verra' ammesso a sostenere le prove suppletive.
  Ovviamente  i  candidati  assenti  anche  ad  una  sola delle prove
scritte e che non  abbiano  chiesto  o  non  siano  stati  ammessi  a
sostenere  le  prove  suppletive  non  possono partecipare alle prove
integrative ed ai colloqui.
  Sugli atti di esame per i candidati assenti a tutte o  parte  delle
prove,   per   i  quali  quindi  non  si  e'  potuto  procedere  alla
formulazione del  giudizio  finale,  si  verbalizzera'  apponendo  la
dizione: "assente da ..".
  b) PROVE INTEGRATIVE E/O COLLOQUIO.
  Nel  caso  in  cui  il candidato presenti certificazione medica, il
presidente della commissione deve disporre che le  prove  integrative
e/o il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali il
candidato e' stato convocato.
10) Assenze dei commissari e dei presidenti.
  Si  rammenta  che a norma dell'art. 11, del regio decreto 18 aprile
1929, n. 673, dell'art. 2, lettera E),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'art. 14, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, la
partecipazione agli esami di Stato costituisce servizio di istituto.
  Non  e'  pertanto  consentito  ai  componenti  le  commissioni   di
rifiutare  o  lasciare  l'incarico  dopo l'insediamento delle stesse,
salvo nei casi di legittimo impedimento i cui  motivi  devono  essere
documentati e rigorosamente accertati.
  Consegue  che  le  dimissioni  rassegnate all'infuori di tali norme
oppure l'abbandono di fatto dei lavori  di  esame  sono  perseguibili
disciplinarmente,  mentre,  per  i  casi  piu'  gravi,  potra' essere
configurato,  da  parte  della  competente  autorita',  il  reato  di
interruzione di pubblico servizio.
  La  norma, secondo la quale nel corso dei colloqui la collegialita'
e' assicurata dalla  presenza  di  almeno  cinque  membri  effettivi,
compreso  il rappresentante di classe, non significa che i componenti
delle commissioni possano assentarsi, magari a turno, dai  lavori  di
esame.  Essa  prevede  soltanto  il caso eccezionale della momentanea
assenza di non piu' di un componente la commissione, ma non autorizza
assenze prolungate o ripetute, che non siano giustificate. Tale norma
non puo' estendersi alle altre operazioni di esame che debbono sempre
svolgersi alla  presenza  dell'intera  commissione.  Ne'  infine,  la
collegialita' potra' essere considerata fatta salva se il commissario
assente fosse proprio quello effettivo della materia del colloquio.
  Cio'  premesso,  si  chiarisce  che  il  commissario legittimamente
assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata
dei lavori dal provveditore agli studi nei casi di assenze  superiori
ad  un  giorno;  a  meno  che  altro  componente  facente parte della
commissione (ivi compresi il  presidente  e  i  membri  interni)  sia
competente,  nella  materia  per  la  quale  era  stato  nominato  il
commissario temporaneamente assente.
  Si  chiarisce  che  nel  caso  di  temporanea  assenza  di  qualche
componente  la  commissione,  la  revisione  delle  prove scritte e i
colloqui possono ugualmente effettuarsi:
   nel caso vi sia nella commissione altro  componente  (compresi  il
presidente  e  i  rappresentanti di classe o di indirizzo) competente
nella materia per la quale e' stato nominato il commissario assente;
   nel  caso  in  cui,  limitatamente  ai  colloqui  ed  alle   prove
integrative,  nei  giorni dell'assenza non debbano svolgersi prove su
materie di competenza dell'assente.
  Fuori dei casi predetti e soprattutto se non e' possibile prevedere
con  certezza  la  data  di  rientro  del  commissario  assente,   il
competente  provveditore  agli  studi  deve  procedere alla nomina di
altro docente per l'intera durata delle operazioni di esame.
  Qualora l'assenza sia superiore ad  un  giorno,  le  operazioni  di
esame verranno strutturate in base ad un nuovo calendario.
  Eventuali   brevi   assenze  del  presidente  non  pregiudicano  la
prosecuzione dei colloqui, in quanto la funzione verra'  assolta  dal
vice presidente.
  Si tenga, comunque, presente che, qualora l'assenza si verifichi in
coincidenza  con  la  formulazione  dei giudizi di maturita', occorre
provvedere in ogni  caso  alla  sostituzione  tanto  del  commissario
quanto del presidente assenti.
  Poiche'  le  norme  vigenti prevedono espressamente la sostituzione
per tutta la rimanente durata della sessione, e' chiaro che - in sede
di esame - non e' dato  ricorrere  alla  supplenza  di  presidenti  o
commissari   assenti,   bensi'   soltanto   alla   loro  sostituzione
definitiva.
  I provvedimenti di collocamento in congedo  o  in  aspettativa  per
motivi  di  salute  o  di  famiglia  sono  limitati  ai  soli periodi
espressamente indicati dagli interessati, che non potranno  accettare
altra  nomina in commissioni di esami di maturita', salva la facolta'
dei  provveditori  agli  studi  di  chiedere   a   questo   Ministero
l'autorizzazione di avvalersi del personale di cui sopra.
11) Modalita' per le prove scritte.
  Fatto  l'appello e distribuiti i fogli con il timbro della scuola e
la firma del  presidente  della  commissione  o,  nel  caso  di  sedi
aggiunte, del commissario delegato, il presidente della commissione o
il   commissario   delegato   ricevera'   dal   preside   o  dal  suo
rappresentante la busta contenente i temi.
  Il presidente, constatata e  fatta  constatare  l'integrita'  della
busta,  procede all'apertura di essa in presenza dei candidati. Della
consegna e dell'apertura della busta si fa menzione nel  verbale.  Si
procede   subito  alla  dettatura;  al  termine  della  dettatura  si
chiedera' ai candidati se abbiano  perfettamente  udito  e,  in  caso
negativo, si ripeteranno, eventualmente scrivendole sulla lavagna, le
parti che non siano state comprese.
  Il  termine  massimo  concesso  per  le prove, indicato in calce al
tema, decorrera' dal momento in cui siano esaurite queste  operazioni
preliminari.
  I  candidati  possono  lasciare l'istituto dopo che siano trascorse
almeno tre ore dalla dettatura del tema.
  A meno che non sia diversamente disposto in calce ai temi  d'esame,
durante  lo svolgimento delle prove scritte linguistico-letterarie e'
consentito l'uso dei vocabolari; durante le prove  scritte,  scritto-
grafiche,  grafiche  di  materie tecnico-professionali, e' consentito
l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici  tascabili  (di  tipo  non
scrivente  e  non  programmabile).  Per  quanto  riguarda  la  lingua
straniera sono consentiti: il  vocabolario  bilingue,  il  monolingue
(purche' non enciclopedico) ed i dizionari tecnici non fraseologici.
  L'organizzazione della vigilanza durante lo svolgimento delle prove
scritte e' affidata, negli istituti sedi di commissione giudicatrice,
al  presidente della commissione, nelle sedi aggiunte, al commissario
delegato.
  I commissari che assistono alle prove  scritte  hanno  facolta'  di
allontanare  dalla  sala  di  esame  i candidati che abbiano commesso
gravi mancanze disciplinari o che abbiano  contravvenuto  alle  norme
che  regolano  lo  svolgimento  delle  prove scritte. Di quanto sopra
verra' fatta espressa menzione nel verbale.
  Al termine della prova, ogni candidato deve consegnare  l'elaborato
insieme  alla  minuta  di esso ed ai fogli non utilizzati. Su ciascun
elaborato,  un  componente  la  commissione  o  uno  dei   professori
assistenti segnera' l'ora della consegna e apporra' la firma.
  Per  l'annullamento  delle  prove  di  esame  a  causa  di  frode o
infrazione disciplinare, si procede a norma dell'art.  95  del  regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653.
12) Modalita' delle votazioni.
  Durante i lavori della commissione, in tutte le occasioni in cui si
debba  ricorrere alla votazione per le necessarie determinazioni, non
e' consentito astenersi dal voto.
  Ciascun commissario dovra' esprimere  in  modo  palese  il  proprio
voto.
  Il  numero  dei  voti espressi a favore o contro una determinazione
deliberazione deve essere espressamente riportato nei verbali.
13) Diario e sedi di esame.
  Il  diario  degli esami e' stabilito dall'ordinanza ministeriale 23
dicembre 1991, n. 395.
  Dopo lo svolgimento delle prove scritte, il diario prevede,  per  i
corsi   ordinari,   la   correzione   degli   elaborati,   ai   sensi
dell'ordinanza ministeriale sopra indicata  (tempo  previsto:  da  un
minimo di tre giorni a un massimo di cinque giorni).
  E'  fatto divieto di procedere alla revisione degli elaborati della
seconda prova scritta se non si e'  esaurita  e  verbalizzata  quella
relativa alla prima prova scritta.
  Per  le  sperimentazioni  di ordinamento e struttura negli istituti
inclusi  nella  tabella  A  dell'apposito  decreto  ministeriale,  le
commissioni proseguono i lavori iniziati nella seduta preliminare per
non  piu'  di  tre giorni. Per le sperimentazioni di solo ordinamento
(parziali) negli istituti inclusi, invece, nella tabella B, i  lavori
proseguono  per  non  piu'  di  due giorni. Segue la correzione degli
elaborati, secondo quanto gia' descritto nel  secondo  capoverso  del
presente paragrafo.
  Un  suggerimento  che puo' essere offerto per contenere le prove di
esame nel minor  tempo  possibile,  soprattutto  in  presenza  di  un
rilevante  numero  di candidati privatisti, e' quello di stabilire il
diario  delle  prove  integrative  e  dei  colloqui  subito  dopo  la
conclusione della seconda prova scritta.
  Fermo  restando  il  principio  sancito nell'art. 37 della predetta
ordinanza ministeriale, secondo il quale le scuole che  hanno  almeno
venticinque  candidati  interni possono essere sedi aggiunte di esame
sia per quanto concerne le prove scritte sia per quanto  concerne  le
prove  orali,  si  ribadisce  che, quando la stessa commissione debba
esaminare candidati provenienti da due o  piu'  istituti,  il  diario
degli  esami orali dovra' essere stabilito in modo che la successione
delle classi di uno stesso istituto non subisca interruzioni.
  Si suggerisce, pertanto, in tali casi, che con il  sorteggio  venga
prima  determinato  l'ordine  di  successione  degli  istituti e poi,
nell'ambito di ciascun istituto, la successione delle classi.
  Nel caso in cui la commissione debba operare in due sedi  di  esami
(principale e aggiunta) presso due istituti diversi e che ad una sola
delle  due  sedi  risultino assegnati candidati privatisti, gli esami
avranno inizio presso la sede estratta per prima  nel  sorteggio  (e,
nell'ambito   di   questa,  con  la  sezione  indicata  da  ulteriore
sorteggio, nel caso di piu' sezioni), anche se  a  questa  non  siano
assegnati   candidati   privatisti;  continueranno,  successivamente,
nell'altra sede, con l'inizio delle prove integrative e dei  colloqui
dei candidati privatisti e proseguiranno - secondo l'ordine stabilito
con  sorteggio  in  caso  di  piu'  sezioni  -  con  il colloquio dei
candidati interni.
  I privatisti, ai sensi dell'art. 40 dell'ordinanza ministeriale  su
indicata,  sostengono  per  primi  sia  le  prove  integrative che il
colloquio.
  Quando l'istituto aggregato non sia  sede  aggiunta  di  esame,  il
presidente  dovra'  decidere  se la commissione debba spostarsi - per
quanto concerne le sole prove orali - nell'istituto stesso, ovvero se
debbano essere i candidati a raggiungere la  commissione  nella  sede
principale.   Ovviamente,   lo   spostamento   della  commissione  e'
necessario per i candidati degenti in luogo di cura o detenuti, ecc.,
qualora il competente provveditore agli studi li abbia autorizzati  a
sostenere le prove d'esame fuori della sede scolastica.
  Per  le  prove  orali integrative e/o per il colloquio, i candidati
verranno convocati giornalmente in numero  non  inferiore  a  cinque,
tenendo  presente  che  in nessun caso e' possibile convocare meno di
cinque candidati, ad eccezione dei candidati privatisti, se di numero
inferiore a cinque, per le  sole  prove  integrative.  Il  presidente
conformera' il diario degli esami alla situazione numerica effettiva,
non  includendovi,  ad  esempio,  i  candidati che senza giustificato
motivo, non abbiano sostenuto una o entrambe le prove scritte.
  Per il colloquio e le eventuali prove integrative  negli  esami  di
maturita'  sperimentale devono essere convocati giornalmente non meno
di quattro candidati.
  Lo scrutinio finale dovra' avere luogo nella sede  principale  dopo
che   siano   stati   esaminati  tutti  i  candidati  assegnati  alla
commissione.
  Ciascuna commissione puo' impiegare, per gli  scrutini  e  per  gli
altri atti conclusivi degli esami, non piu' di tre giorni.
  I  giorni  festivi  non  vanno computati in tutte le operazioni che
comportino  tempi  o  scadenze  (giorni  assegnati  per  la  riunione
preliminare,  per  la  revisione degli elaborati, per la formulazione
dei giudizi).
  Ferma restando la competenza  del  presidente  nello  stabilire  il
diario  degli  esami  entro  i  limiti  dell'art.  40  dell'ordinanza
ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395, i provveditori agli studi,  ai
fini  della  liquidazione  dell'indennita' di missione, eserciteranno
ogni opportuna azione di vigilanza e di controllo.
14) Scelta  della  materia  oggetto  del  colloquio  da  parte  della
commissione (nei corsi ordinari).
  Per  la  determinazione  delle  due  materie oggetto del colloquio,
l'art. 50 dell'ordinanza  ministeriale  n.  395  dispone  un  preciso
ordine  di  successione.  Nei  giorni stabiliti per le prove scritte,
grafiche e scritto-grafiche, i candidati indicano - per iscritto - la
materia da essi prescelta tra le quattro  indicate  dal  Ministero  e
l'eventuale materia facoltativa aggiunta.
  Il  candidato  puo' indicare, come materia facoltativa aggiunta, ai
fini del colloquio, solo una materia che non sia compresa tra  quelle
indicate  nell'apposita ordinanza ministeriale per lo svolgimento dei
colloqui.
  Ovviamente la scelta non puo' cadere su materie  non  comprese  nei
programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.
  Il   giorno  precedente  il  colloquio  di  ciascun  candidato,  la
commissione delibera sulla scelta della materia di propria competenza
tra le residue tre materie, e ne da' comunicazione il  giorno  stesso
mediante  avviso  affisso  all'albo dell'istituto ove la prova dovra'
avere svolgimento.
  Per i candidati che dovranno sostenere il colloquio di lunedi',  la
commissione  giudicatrice scegliera' la materia di propria competenza
oggetto del colloquio il sabato precedente e, nello stesso giorno, la
rendera' nota mediante affissione all'albo.
  La   commissione   operera'   meditatamente   la   propria   scelta
individualizzata  dopo un'attenta, approfondita disamina di tutti gli
elementi a sua disposizione,  quali  le  valutazioni  espresse  dalla
scuola  nel giudizio di ammissione formulato dal consiglio di classe,
che si inseriscono nel curriculum  degli  studi  e  quelle  che  essa
stessa  ha  potuto  trarre  dalla  revisione degli elaborati, nonche'
dalla scelta gia' operata da ciascun candidato.
  Va  sottolineato  che  la scelta della seconda materia non deve mai
essere interpretata  come  una  disposizione  restrittiva,  o  peggio
punitiva,  nei  confronti dei candidati; inoltre, si deve ribadire un
esplicito richiamo, volto ad affermare l'esigenza che le commissioni,
tenuto  conto  del  carattere  "collegiale"  della  prova,   motivino
opportunamente la scelta della seconda materia.
  Ai  fini  di  detta  scelta,  molti utili elementi di conoscenza su
ciascun candidato si possono proficuamente  acquisire  attraverso  il
consapevole  e  responsabile  apporto  del  commissario interno sulla
situazione della classe.
  Solo cosi' nel pieno rispetto della legge 5 aprile 1969, n.  119  e
del  decreto  ministeriale  15  maggio 1970, ogni commissione puo', a
buon diritto, avere  la  consapevolezza  di  disporre  di  tutti  gli
elementi  piu'  opportuni,  sul piano oggettivo e soggettivo, per "la
valutazione globale della personalita' del candidato, considerata con
riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali"  (art.
5 della legge e art. 4 del decreto ministeriale).
  La  scelta  della  seconda  materia del colloquio dovra' costituire
oggetto  di  un'apposita  deliberazione,  dalla  quale   risulteranno
specificate,  sia  pure  sinteticamente,  le  particolari motivazioni
della scelta stessa per ogni singolo candidato.
15) Svolgimento delle prove orali integrative (nei corsi ordinari).
  Le prove orali integrative, cui sono tenuti i candidati privatisti,
sono espressamente stabilite dall'art. 3 della legge 5  aprile  1969,
n. 119, e dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sono
disciplinate  dall'art.  51  dell'ordinanza  ministeriale 23 dicembre
1991, n. 395.
  Le specificazioni della suddetta norma,  necessarie  per  stabilire
uniformita'  di  comportamento  da  parte  di  tutte  le  commissioni
giudicatrici,  non  significano  tuttavia  che  l'accertamento  debba
riguardare  pedissequamente tutti gli argomenti delle materie oggetto
di esame, ovvero che la prova  debba  consistere  in  una  minuziosa,
dettagliata   indagine   nell'ambito   degli   interi   programmi  di
insegnamento delle discipline medesime.
  La ratio dei citati articoli 3 e' coerente con l'esame e considera,
percio', le prove integrative come uno strumento  sostitutivo  di  un
curricolo  scolastico  non  esistente,  che,  unitamente  alle  prove
scritte ed al colloquio,  concorre  alla  valutazione  globale  della
personalita' del candidato ed all'accertamento della sua maturita'.
  Da  quanto  sopra discende che le commissioni giudicatrici, durante
lo svolgimento delle prove orali integrative, rivolgeranno la propria
attenzione sui  contenuti  fondamentali  delle  materie  o  parti  di
materie  oggetto  delle  prove  medesime,  al  fine  di acquisire gli
elementi indispensabili per la  formulazione  di  un  giudizio  sulla
preparazione complessiva del candidato.
  L'art.  51,  lettera  f),  dell'ordinanza  ministeriale su indicata
stabilisce che, per i candidati che hanno seguito  studi  all'estero,
le  prove  orali  integrative vertono su tutte le materie incluse nei
programmi di insegnamento del corso dell'istituto  cui  si  riferisce
l'esame  di maturita', escluse le materie oggetto della seconda prova
scritta e del colloquio, limitatamente al programma dell'ultimo  anno
di studi.
  Nel  caso  in cui i candidati suddetti abbiano presentato titoli di
studio conseguiti presso scuole estere aventi riconoscimento  legale,
corredati  dai  relativi  programmi  di  insegnamento,  si rimette al
prudente   apprezzamento   della   commissione   la    determinazione
dell'entita' e dell'estensione delle prove orali integrative.
16) Svolgimento del colloquio.
  Per  la maturita' nei corsi ordinari, le prove sono stabilite dagli
articoli 5 e 6 della legge n. 119/1969, e dagli articoli 4  e  5  del
decreto  ministeriale  15  maggio  1970,  e  consistono  in due prove
scritte e  in  un  colloquio;  da  tali  prove  di  maturita'  nessun
candidato  puo'  essere  esonerato  anche se risulti fornito di altra
maturita' o di titolo di studio ad essa superiore.
  Si  ricorda  che,  durante  lo  svolgimento   tanto   delle   prove
integrative  quanto  del  colloquio,  devono  essere  presenti almeno
cinque membri effettivi della commissione compreso il presidente o il
vice presidente (art. 54 dell'ordinanza  ministeriale  n.  395/1991).
Non e' possibile, in altri termini, esaminare contemporaneamente piu'
di   un   candidato,   costituendo   in   tal  modo  di  fatto  delle
sottocommissioni che opererebbero illegittimamente.
  Il colloquio inizia con la materia scelta dal  candidato.  L'ordine
nel  quale si devono succedere le altre fasi (colloquio sulla materia
scelta dalla  commissione,  discussione  sugli  elaborati,  eventuale
materia  aggiunta) non e' prestabilito ma e' rimesso alle valutazioni
del presidente, il quale, uditi i commissari, decidera'  in  modo  da
garantire, caso per caso, che nel colloquio si proceda, in ogni fase,
con  la  necessaria  serenita'  e  nel  rispetto  -  sempre  -  della
personalita' del  candidato,  per  il  migliore  conseguimento  delle
finalita' cui il colloquio stesso tende.
  Il risultato del colloquio deve essere espresso con una valutazione
unica e non distinta per le singole materie che hanno formato oggetto
del colloquio stesso.
17) Prove scritte suppletive.
  L'art.  37,  ultimo  comma, dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre
1991, n. 395, stabilisce che, per i candidati  degenti  in  luogo  di
cura,  detenuti,  ecc., l'eventuale effettuazione delle prove scritte
fuori dalla sede scolastica, debitamente autorizzata  dal  competente
provveditore  agli  studi,  potra'  essere  effettuata soltanto nella
sessione suppletiva.
  Per la procedura da seguire, si richiama quanto stabilito dall'art.
52 dell'ordinanza sopra citata.
  Per ciascun condidato assente che  abbia  chiesto  ed  ottenuto  il
rinvio  del  colloquio,  la deliberazione eventualmente gia' adottata
dalla commissione giudicatrice in  merito  alla  materia  di  propria
competenza   su  cui  dovra'  vertere  il  colloquio,  dovra'  essere
ripetuta.
  Anche tale nuova deliberazione verra' adottata il giorno precedente
quello stabilito per lo svolgimento  del  colloquio  e  potra'  anche
confermare la scelta precedentemente effettuata.
  L'eventuale  ammissione dei candidati a prove suppletive non potra'
comportare il prolungamento dei lavori della commissione, ne'  potra'
essere  disposta  dopo  che  abbiano  avuto  inizio  le sedute per il
giudizio di maturita'.
18) Giudizio di maturita'.
  Si  richiama l'attenzione sull'art. 8 della legge 5 aprile 1969, n.
119, sull'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sull'art.
55 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395, che  dettano
precise  norme  per  la  formulazione  del  giudizio  conclusivo  nei
riguardi di  tutti  i  candidati  esaminati.  Alla  formulazione  del
giudizio,    all'attribuzione    del   voto   ed   alla   valutazione
sull'orientamento partecipa l'intera commissione; partecipa  altresi'
solo  il  rappresentante di classe o di indirizzo dei candidati per i
quali il giudizio deve essere espresso, con  esclusione  degli  altri
membri  interni,  a  meno  che questi ultimi non siano stati nominati
membri aggregati a pieno titolo.
  I commissari aggregati non a  pieno  titolo  partecipano  con  voto
meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per
i quali si e' resa necessaria la loro partecipazione all'esame.
  Deve  essere  prestata  particolare attenzione alla motivazione del
giudizio.
  Va, infatti, tenuto presente che il  difetto  di  motivazione  puo'
costituire motivo di annullamento del deliberato della commissione in
sede  contenziosa,  e,  piu' in generale, che la discrezionalita' dei
deliberati della commissione non esclude che i  detti  giudizi  siano
sindacabili,   in   sede   contenziosa,   oltreche'  per  difetto  di
motivazione, sotto i profili della illogicita', della irrazionalita',
della contraddittorieta' o della mancata  valutazione  di  tutti  gli
elementi di giudizio.
  Conseguentemente,  deve essere, ad esempio, seriamente giustificata
una votazione massima nei confronti di un candidato che,  pur  avendo
fornito buone prove d'esame, risulta ammesso con stentata sufficienza
o   con   indicazioni   di   carenze   in   materie   fondamentali  o
caratterizzanti l'indirizzo di studi, ovvero una votazione minima nei
confronti di un candidato che, pur avendo sostenuto prove d'esame non
brillanti,  sia  stato  ammesso  con  un  giudizio  molto   positivo.
Particolare  cautela deve poi essere impiegata nella formulazione dei
giudizi  di  non  maturita',  soprattutto  in  presenza  di  elementi
favorevoli  al candidato nel giudizio sintetico di ammissione e/o nei
giudizi analitici. E' necessario  infatti,  in  tali  casi,  motivare
dettagliatamente  ed  esaurientemente le ragioni per le quali l'esito
delle prove d'esame non puo' confermare le valutazioni  positive  del
consiglio di classe o di alcuni suoi componenti.
19) Voto di maturita'.
  Si  rinvia agli articoli 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, 7 del
decreto ministeriale 15 maggio 1970, e 55 dell'ordinanza ministeriale
23 dicembre 1991, n. 395.
  Si precisa che, nel caso ci siano uno o  piu'  membri  aggregati  a
pieno   titolo,  aventi  anch'essi  diritto  ad  esprimere  voto,  la
valutazione risultante dovra' essere rapportata a sessantesimi.  Tale
risultato  si  consegue  moltiplicando  per  sei  la somma dei voti e
dividendo poi il prodotto per il numero di coloro che hanno  espresso
il  voto. Le frazioni inferiori a cinquanta centesimi saranno ridotte
all'unita' inferiore, quelle superiori a cinquanta centesimi  saranno
elevate all'unita' superiore (ad es.: una votazione di 39,42/60 sara'
ridotta  a  39/60,  mentre  una votazione di 36,57/60 sara' elevata a
37/60).
  Negli  esami  di  maturita'  sperimentale  puo'  succedere  che  il
colloquio venga condotto da un numero di commissari inferiore a sei e
che  pertanto  anche  il  giudizio  di  maturita' ed il relativo voto
debbano essere espressi da un collegio  costituito  da  meno  di  sei
membri.  In  tal caso, fermo restando che ogni commissario dispone di
voti da 6 a  10,  il  voto  complessivo  deve  essere  rapportato  in
sessantesimi  moltiplicando  per sei la somma dei voti e dividendo il
prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto.
20) Valutazione sull'orientamento ai fini della  scelta  degli  studi
universitari.
  Per i candidati dichiarati maturi, la valutazione sull'orientamento
ai  fini  della  scelta  degli  studi  universitari  deve  discendere
dall'esito delle prove d'esame, dal curriculum degli  studi  seguito,
nonche'  dalle  indicazioni  fornite dal consiglio di classe, a norma
dell'art. 56 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395.
  Anche in questo adempimento, assume particolare rilievo la presenza
del rappresentante di classe, ai fini della migliore mediazione della
problematica del rapporto scuola-prova d'esame.
  Nel formulare la valutazione, si consideri che  l'orientamento  non
va riferito tanto ad una determinata facolta', quanto ad un gruppo di
discipline affini.
  Si  raccomanda,  inoltre,  che la valutazione sull'orientamento non
venga  espressa  in  formule  generiche  e  convenzionali,   ma   sia
esaurientemente motivata.
  Il  giudizio,  positivo  o  negativo,  sulla  maturita'  di ciascun
candidato e,  per  i  candidati  dichiarati  maturi,  la  valutazione
sull'orientamento   universitario,   vanno  trascritti  nei  registri
d'esame e sono rilasciati, a richiesta dell'interessato, dal  preside
dell'istituto  di  appartenenza (art. 8 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e art. 56 dell'ordinanza su indicata).
21) Giudizio per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe.
  Nei riguardi dei candidati privatisti  dichiarati  non  maturi,  le
commissioni  devono  giudicare,  sia  in  senso positivo sia in senso
negativo, se essi  possano  essere  ammessi  a  frequentare  l'ultima
classe  dell'istituto  e,  per  i  candidati privatisti agli esami di
maturita'  professionale,  se  essi  possano   ottenere   l'idoneita'
all'ultima  classe,  ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15
maggio 1970. Detto giudizio e' obbligatorio  per  tutti  i  candidati
privatisti  che siano sprovvisti di promozione o idoneita' all'ultima
classe e deve risultare, in maniera inequivocabile, tanto nel  quadro
da  affiggere all'albo dell'istituto, quanto nei registri d'esame. Il
giudizio   non   costituisce   titolo   di   studio,   non   contiene
specificazione  di  voti  sulle  singole  discipline  e  non ha altro
effetto legale se non di consentire la frequenza dell'ultima  classe.
Tuttavia,  detto  giudizio e' valutabile ai fini della determinazione
delle prove orali integrative  a  norma  dell'art.  51,  lettera  b),
dell'ordinanza  ministeriale  n.  395. E' da considerarsi abrogata la
disposizione che limitava la possibilita'  della  frequenza  all'anno
scolastico successivo (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
5  aprile  1945,  n.  227);  deve  altresi'  intendersi  abrogata  la
disposizione relativa alla dichiarazione  di  idoneita'  alla  quarta
classe  di  istituto  di  istruzione  tecnica (par. 40 dell'ordinanza
ministeriale 3 maggio 1947).
  Si precisa che, a norma dell'art. 44 del  regio  decreto  4  maggio
1925,  n.  653,  i  candidati  privatisti  non maturi e non ammessi a
frequentare  l'ultima  classe  o  dichiarati  non   idonei,   possono
sostenere  in sessione autunnale esami di idoneita' all'ultima classe
o  a classe precedente l'ultima, anche di istituto di tipo diverso da
quello in cui non abbiano superato l'esame di maturita', esclusi  gli
esami  di  idoneita'  all'ultima  classe  del  medesimo  indirizzo di
maturita'  professionale.  Si  ricorda  che   i   candidati   interni
dichiarati  non maturi o non ammessi agli esami di maturita', possono
ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due  anni  (art.  8,
penultimo  comma,  legge  5 aprile 1969, n. 119, e art. 7 del decreto
ministeriale 15 maggio 1970).
22) Registri di esami.
  I registri di esami  di  maturita'  sono  compilati  a  cura  della
commissione  giudicatrice  in  duplice  copia, di cui una rimane agli
atti dell'istituto sede principale d'esame e l'altra e' trasmessa  al
provveditore  agli  studi  competente  per  territorio.  Il  registro
contiene la trascrizione delle generalita' dei candidati, della  loro
provenienza  scolastica,  dei  risultati  degli  esami (deliberazione
conclusiva   e   giudizio;   voto   di   maturita'   e    valutazione
dell'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari per i
candidati  maturi;  dichiarazione  di  ammissione o di non ammissione
alla frequenza dell'ultima classe di corso per i candidati privatisti
dichiarati non maturi).
  Vengono altresi' trascritte sul registro le materie  oggetto  delle
prove  scritte  e  del  colloquio  e  l'eventuale materia facoltativa
aggiunta, ai fini  dell'indicazione  sui  certificati  di  studio,  a
richiesta degli interessati.
  Gli   atti   devono   essere  firmati  da  tutti  i  componenti  la
commissione.
  Ogni commissione ha facolta' di verbalizzare  eventuali  motivi  di
dissenso, fermo restando l'obbligo di sottoscrivere tutti gli atti.
  L'estratto  del registro, in duplice copia, viene compilato per gli
eventuali istituti aggiunti e/o aggregati.
  Una copia viene  consegnata  ai  suoi  rappresentanti,  debitamente
munita della firma di tutti i membri della commissione; l'altra copia
viene  inviata,  a  cura  del  presidente, al provveditore agli studi
della provincia di competenza, tramite l'istituto sede principale  di
esami.
23) Relazione del presidente della commissione.
  I  presidenti  di  commissioni invieranno le relazioni sugli esami,
sia dei corsi ordinari  sia  dei  corsi  sperimentali,  entro  il  13
agosto,  ai  provveditori  agli  studi  competenti; agli IRRSAE vanno
inviate soltanto le relazioni sugli esami di maturita' sperimentale.
  I provveditori agli studi segnaleranno alle  direzioni  generali  e
ispettorato  competenti  i casi maggiormente significativi risultanti
dalle relazioni stesse.
24) Diplomi di maturita' e certificati provvisori.
  Qualora  non  pervengano  tempestivamente  i  modelli  di  diploma,
saranno   rilasciati   certificati  provvisori  dal  capo  d'istituto
statale, pareggiato o  legalmente  riconosciuto  di  provenienza  dei
candidati.
  Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non
potranno  essere  rilasciati  se  non  in  un  unico  esemplare; essi
dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare la  seguente
dicitura:  "Il presente certificato viene rilasciato in luogo del di-
ploma originale del quale ha, a tutti gli effeti di legge, lo  stesso
valore".   Esso  perdera'  tale  efficacia  quando,  da  parte  delle
autorita' scolastiche, sara' rilasciato il diploma originale, per  la
cui  consegna  occorrera',  peraltro, la restituzione del certificato
provvisorio.
25) Norme abrogate.
  Sono abrogate le seguenti circolari:
    a) C.M. 22 dicembre 1990, n. 360;
    b) C.M. 12 aprile 1991, n. 114.
                                                  Il Ministro: MISASI