Indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e delle commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturita'.(GU n.91 del 17-4-1992)
Vigente al: 17-4-1992
Ai provveditori agli studi Ai presidenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturita' professionale, tecnica, classica, scientifica, magistrale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica Ai presidi degli istituti professionali, tecnici, dei licei classici, dei licei scientifici, dei licei linguistici, dei licei artistici, degli istituti magistrali e degli istituti d'arte Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti e indicazioni, nonche' l'elenco degli adempimenti, per la puntuale applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di esami di maturita' e per un migliore svolgimento degli esami stessi, ferme restando le considerazioni di ordine didattico effettuate con le circolari 2 gennaio 1970, n. 10 e 13 maggio 1970, n. 2010. La circolare e' indirizzata non solo ai presidenti delle commissioni giudicatrici, ma anche ai capi di istituto, in quanto le attivita' delle commissioni postulano l'utilizzazione di parte delle strutture della scuola e l'indispensabile e fattiva collaborazione del personale dell'istituto. Al fine di fornire i necessari chiarimenti e gli orientamenti generali sulla regolare funzionalita' delle operazioni delle commissioni, con particolare riferimento alla necessita' dell'adozione di criteri di valutazione uniformi, i presidenti delle medesime commissioni verranno riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di maturita', dal competente provveditore agli studi dopo l'insediamento delle commissioni e senza interferire con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni dovranno essere esaurite prima dell'inizio della correzione degli elaborati della prima prova scritta. Parte prima DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE 1) Giudizio di ammissione all'esame. Si richiama l'attenzione sull'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e sul decreto ministeriale 15 maggio 1970, nonche' sull'art. 41 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395. Si raccomanda che il testo originale dei giudizi analitici dei singoli membri del consiglio di classe sia inserito nel curriculum del candidato; anch'esso, pertanto, deve essere messo a disposizione della commissione, unitamente a tutti gli atti dello scrutinio finale e a quelli relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno. Tra gli atti della carriera scolastica di ciascun alunno devono considerarsi compresi anche gli elaborati scritti, svolti durante l'ultimo anno scolastico. In proposito, infine, si raccomanda che il testo originale dei giudizi analitici e di ammissione venga conservato agli atti della scuola, trascritto nel registro generale degli alunni e nei rispettivi verbali dei consigli di classe, affinche' in qualsiasi momento se ne possa prendere visione, anche dopo che la commissione giudicatrice, espletati i suoi lavori, abbia inserito nel plico sigillato le schede dei candidati che contengono tali giudizi. 2) Modelli, registri e scritture. A titolo indicativo, si elencano i modelli normalmente occorrenti per un'organizzazione-tipo, da predisporre a cura dei singoli istituti: verbale di consegna dei locali da adibire ad uffici della commissione; verbale di consegna della documentazione relativa ai candidati interni e privatisti; verbali di apertura del plico dei temi ministeriali e di consegna delle buste contenenti i temi di esame nella sede principale e nelle eventuali sedi aggiunte; schede personali di ciascun candidato dalle quali risultano: le generalita', la provenienza, un breve cenno sul curriculum scolastico, i giudizi analitici ed il giudizio di ammissione del consiglio di classe, l'indicazione della materia oggetto del colloquio scelta dal candidato, della materia scelta dalla commissione, di quella eventualmente "aggiunta", le valutazioni delle prove scritte, le risultanze del colloquio, la discussione sugli elaborati, nonche' il giudizio di maturita' con relativo voto e la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari o il giudizio di non maturita'; per i candidati privatisti la scheda dovra' contenere apposita voce per le prove orali integrative; sulla medesima scheda sara' riportato per i candidati non maturi il giudizio, sia positivo sia negativo, per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe o, per la maturita' professionale, se essi siano idonei all'ultima classe; diario delle prove orali; congruo numero dei prospetti giornalieri per i colloqui, con l'indicazione della materia scelta dal candidato e della materia scelta dalla commissione; registro dei verbali; si consiglia di usare registri in bianco, facendo riferimento ai fac-simili dei verbali riportati nel Bollettino ufficiale contenente le norme sugli scrutini ed esami; gli stampati forniti dalle scuole potranno essere utilizzati solo se conformi alle direttive ministeriali. Sul frontespizio dei verbali sono indicati: l'anno scolastico cui si riferisce la sessione d'esame, la sede e la denominazione dell'istituto presso cui la commissione e' stata destinata, la numerazione delle commissioni (I, II, ecc.) quando ve ne siano piu' di una; in calce ai verbali, a fianco delle firme dei commissari che li hanno sottoscritti, dovranno essere indicati i rispettivi nominativi; registro degli esami: sul frontespizio e' tracciato il prospetto statistico riassuntivo con la distinzione fra candidati interni e candidati privatisti e con la specificazione, per ciascuna categoria, del numero dei candidati ammessi agli esami, degli assenti, dei candidati esaminati, dei maturi e dei non maturi. Nell'interno, il registro conterra' le seguenti colonne: 1) numero d'ordine; 2) cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati (in ordine alfabetico) per ciascuna classe; 3) luogo di residenza del candidato; 4) scuola di provenienza con le seguenti sottodistinzioni: a) statale; b) pareggiata; c) legalmente riconosciuta; d) scuola privata o paterna, con l'indicazione del titolo di studio posseduto dal candidato; 5) risultato dell'esame con le seguenti sottodistinzioni: maturo con il voto di .. .. .. ..; non maturo; il voto dovra' essere scritto in lettere e le eventuali correzioni apposte in rosso dovranno essere convalidate dalla firma del presidente; per i corsi ordinari, dovranno essere indicate le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta; 6) giudizio finale (da trascriversi per tutti i candidati siano essi dichiarati maturi o non maturi) e valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari (unicamente per i candidati dichiarati maturi); 7) osservazioni varie; in tale ultima colonna sara' indicata, per i candidati privatisti dichiarati non maturi, la dichiarazione di ammissione o di non ammissione all'ultima classe o, per la maturita' professionale, se essi siano idonei all'ultima classe; modello dei risultati dell'esame da affiggere all'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per stralcio, agli albi degli istituti dai quali i candidati provengono (sede aggregata e/o aggiunta); tabelloni dei vari risultati delle operazioni di scrutinio, da affiggere all'albo dell'istituto. 3) Custodia di atti e di elaborati. Per assicurare la massima sicurezza si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti: a) gli elaborati relativi alle prove scritte e grafiche siano sempre raccolti e ordinati in armadi e locali che offrano, nel sistema di sicurezza a disposizione dei singoli istituti, il massimo delle garanzie, in modo da evitare qualsiasi rilievo di negligenza o di scarsa prudenza; b) i giudizi formulati sia sulle prove scritte e grafiche sia su quelle orali siano riportati sugli appositi modelli che devono essere custoditi in locali e in armadi o cassetti diversi da quelli sopra indicati, in modo che, sulla scorta di tali giudizi, la commissione possa deliberare anche in mancanza degli elaborati; c) il personale di custodia sia opportunamente impegnato negli obblighi di vigilanza cui e' soggetto; d) in caso di inidoneita' dei locali o per particolari esigenze di sicurezza i provvedimenti agli studi, di propria iniziativa o su richiesta del presidente della commissione o del capo di istituto, interesseranno l'autorita' di pubblica sicurezza per un adeguato servizio di vigilanza, specialmente nei giorni dello scrutinio. 4) Custodia del plico degli atti d'esame. Al termine della sessione i verbali verranno consegnati al preside dell'istituto sede principale d'esame, il quale li conservera' in plico sigillato insieme con tutti gli altri atti dell'esame. Tali plichi non dovranno essere aperti se non a seguito di espressa autorizzazione ministeriale con le modalita' indicate nelle autorizzazioni stesse, salvo che nei seguenti casi previa autorizzazione del provveditore agli studi competente: ricorso giurisdizionale ai tribunali amministrativi regionali o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esito degli esami; indagine da effettuarsi da parte dell'autorita' giudiziaria; prelievo di certificati e documenti rinchiusi nel plico; ogni qualvolta il provveditore agli studi medesimo ne ravvisi la necessita'. Le operazioni di apertura e chiusura dei plichi dovranno essere effettuate dal preside dell'istituto interessato, assistito da un funzionario designato dal provveditore agli studi e da un insegnante dello stesso istituto, possibilmente quello che ha svolto le funzioni di rappresentante di classe nella commissione giudicatrice. Al termine delle suddette operazioni dovra' essere redatto un apposito verbale in duplice copia, di cui una sara' inserita nel plico stesso e l'altra sara' rimessa al provveditore agli studi. Parte seconda DISPOSIZIONI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI 5) Riunione preliminare. La riunione preliminare e' particolarmente destinata ai seguenti adempimenti: elezione del vice-presidente; scelta, da parte del presidente, di uno o piu' membri per le funzioni di verbalizzazione e, in genere, di segretario della commissione; esame degli elenchi dei candidati, delle domande di iscrizione, degli atti relativi alla carriera scolastica dei candidati stessi e dei documenti previsti dalla normativa vigente; controllo dei programmi di esami e - per le classi sperimentali - della documentazione di cui all'ottavo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1991, n. 396. La commissione giudicatrice, qualora nell'esaminare la documentazione relativa a ciascun candidato rilevi eventuali irregolarita' insanabili, provvedera' all'esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare, sempre che essa sia accertata anteriormente all'inizio della prima prova scritta. Se tale accertamento sara' stato effettuato dopo la detta prova, la commissione giudicatrice provvedera' a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi adempimenti. In tal caso i candidati continueranno le prove di esame con riserva; visita ai locali predisposti dal capo di istituto per lo svolgimento delle prove scritte e orali, allo scopo anche di adottare ogni opportuno provvedimento per assicurare la regolarita' delle stesse e la sicurezza della custodia degli elaborati e degli atti di esame; raccolta delle dichiarazioni dei componenti le commissioni rela- tive alle lezioni private. Tutti i componenti le commissioni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati della propria commissione; tale dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa; raccolta delle dichirazioni dei componenti le commissioni relative all'assenza di rapporti di parentele e di affinita' entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio tra loro e/o con i candidati che essi dovranno esaminare; predisposizione dei turni di vigilanza durante le prove scritte presso la sede principale e le eventuali sedi aggiunte (art. 87 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653); nomina dei membri aggregati, a pieno titolo e non, e contestuale comunicazione al competente provveditore agli studi contenente l'esplicita dichiarazione redatta dal presidente, sotto la sua responsabilita', che nessuno dei membri effettivi, compresi lo stesso presidente e i rappresentanti di classe, e' in possesso del titolo (con riferimento alla classe di concorso o di abilitazione ovvero nel caso di docenti non abilitati, con riferimento al titolo di studio) necessario per assolvere tale funzione. I commissari sono tenuti ad indicare al presidente il loro recapito, per consentire la tempestivita' di eventuali comunicazioni, anche per le vie brevi. All'atto dell'insediamento delle commissioni, qualora il presidente accerti che tra i componenti siano presenti docenti legati tra loro e/o con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado, dovra' farlo presente al provveditorato agli studi di competenza, il quale provvedera' al necessario spostamento. 6) Intese tra i presidenti. Al fine di raggiungere un'intesa per l'adozione di criteri armonici nella condotta delle operazioni d'esame, e' opportuno che i presidenti di commissioni operanti in un medesimo istituto si incontrino sia nei giorni dedicati alla riunione preliminare delle rispettive commissioni, sia in quelli precedenti lo scrutinio finale. Nel caso in cui, a causa del numero non elevato di candidati, il Ministero abbia raggruppato piu' indirizzi nella medesima commissione (es. per la maturita' tecnica industriale: elettrotecnica e meccanica) anche operanti in piu' sedi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturita' e all'assegnazione del voto, debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del provveditore, i membri aggregati a pieno titolo, compresi i rappresentanti di classe che eventualmente svolgono anche tale funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati da essi rappresentati). Si verifichera' quindi che, alle operazioni di esame di un candidato ad esempio di indirizzo "elettrotecnica", partecipino anche i commissari (membri effettivi e membri aggregati a pieno titolo) nominati per le esigenze dell'indirizzo "meccanica". 7) Membri aggregati. La nomina dei membri aggregati e' disciplinata dall'art. 44 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395. I presidenti delle commissioni giudicatrici nomineranno i commissari aggregati, scegliendoli, di norma, tra le persone comprese negli elenchi disponibili presso i provveditorati agli studi. La nomina dei membri aggregati nelle commissioni di maturita' sperimentale e' disciplinata dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1991, n. 396. Nel disporre la nomina dei membri aggregati il presidente della commissione di maturita' sperimentale dovra' tener conto, oltre che della disposizione del precedente comma, anche della possibilita' di utilizzare un solo docente per piu' discipline affini, in quanto comprese nella stessa classe di concorso o di abilitazione (ad es., per gli indirizzi di tipo edile, un solo commissario potrebbe essere competente per architettura, urbanistica, costruzioni e tecnologie delle costruzioni). 8) Identita' dei candidati. L'identificazione dei candidati deve avvenire nella maniera piu' scrupolosa: la responsabilita' di tale identificazione spetta al presidente della commissione il quale, prima dell'inizio delle prove di esame, deve esigere la presentazione, da parte del candidato, di un documento di riconoscimento. Nel caso in cui, all'atto della prima prova scritta, un candidato fosse sprovvisto di documento di identificazione, il presidente potra' consentirgli di sostenere tale prova, ma non dovra' ammetterlo alla seconda prova scritta se, all'inizio di quest'ultima, non avra' esibito il documento di cui sopra. In casi eccezionali e sotto la sua personale responsabilita', il presidente potra' consentire che l'identificazione del candidato avvenga successivamente alla partecipazione alla seconda prova scritta. 9) Assenza dei candidati. Si richiama l'attenzione sull'art. 52 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395. Sull'istanza di rinvio delle prove, che deve essere motivata, il presidente, valutatane l'attendibilita', decide inappellabilmente. a) PROVE SCRITTE. Nel caso in cui il candidato presenti certificazione medica, il presidente disporra', ai sensi dell'art. 8- bis della legge n. 119/1969, immediatamente, per le vie brevi, visita medico-fiscale, al fine di accertare le reali condizioni di salute del candidato stesso. Ovviamente, nel caso in cui detta visita non confermi quanto riportato nella certificazione medica presentata, il candidato non verra' ammesso a sostenere le prove suppletive. Ovviamente i candidati assenti anche ad una sola delle prove scritte e che non abbiano chiesto o non siano stati ammessi a sostenere le prove suppletive non possono partecipare alle prove integrative ed ai colloqui. Sugli atti di esame per i candidati assenti a tutte o parte delle prove, per i quali quindi non si e' potuto procedere alla formulazione del giudizio finale, si verbalizzera' apponendo la dizione: "assente da ..". b) PROVE INTEGRATIVE E/O COLLOQUIO. Nel caso in cui il candidato presenti certificazione medica, il presidente della commissione deve disporre che le prove integrative e/o il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali il candidato e' stato convocato. 10) Assenze dei commissari e dei presidenti. Si rammenta che a norma dell'art. 11, del regio decreto 18 aprile 1929, n. 673, dell'art. 2, lettera E), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, la partecipazione agli esami di Stato costituisce servizio di istituto. Non e' pertanto consentito ai componenti le commissioni di rifiutare o lasciare l'incarico dopo l'insediamento delle stesse, salvo nei casi di legittimo impedimento i cui motivi devono essere documentati e rigorosamente accertati. Consegue che le dimissioni rassegnate all'infuori di tali norme oppure l'abbandono di fatto dei lavori di esame sono perseguibili disciplinarmente, mentre, per i casi piu' gravi, potra' essere configurato, da parte della competente autorita', il reato di interruzione di pubblico servizio. La norma, secondo la quale nel corso dei colloqui la collegialita' e' assicurata dalla presenza di almeno cinque membri effettivi, compreso il rappresentante di classe, non significa che i componenti delle commissioni possano assentarsi, magari a turno, dai lavori di esame. Essa prevede soltanto il caso eccezionale della momentanea assenza di non piu' di un componente la commissione, ma non autorizza assenze prolungate o ripetute, che non siano giustificate. Tale norma non puo' estendersi alle altre operazioni di esame che debbono sempre svolgersi alla presenza dell'intera commissione. Ne' infine, la collegialita' potra' essere considerata fatta salva se il commissario assente fosse proprio quello effettivo della materia del colloquio. Cio' premesso, si chiarisce che il commissario legittimamente assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata dei lavori dal provveditore agli studi nei casi di assenze superiori ad un giorno; a meno che altro componente facente parte della commissione (ivi compresi il presidente e i membri interni) sia competente, nella materia per la quale era stato nominato il commissario temporaneamente assente. Si chiarisce che nel caso di temporanea assenza di qualche componente la commissione, la revisione delle prove scritte e i colloqui possono ugualmente effettuarsi: nel caso vi sia nella commissione altro componente (compresi il presidente e i rappresentanti di classe o di indirizzo) competente nella materia per la quale e' stato nominato il commissario assente; nel caso in cui, limitatamente ai colloqui ed alle prove integrative, nei giorni dell'assenza non debbano svolgersi prove su materie di competenza dell'assente. Fuori dei casi predetti e soprattutto se non e' possibile prevedere con certezza la data di rientro del commissario assente, il competente provveditore agli studi deve procedere alla nomina di altro docente per l'intera durata delle operazioni di esame. Qualora l'assenza sia superiore ad un giorno, le operazioni di esame verranno strutturate in base ad un nuovo calendario. Eventuali brevi assenze del presidente non pregiudicano la prosecuzione dei colloqui, in quanto la funzione verra' assolta dal vice presidente. Si tenga, comunque, presente che, qualora l'assenza si verifichi in coincidenza con la formulazione dei giudizi di maturita', occorre provvedere in ogni caso alla sostituzione tanto del commissario quanto del presidente assenti. Poiche' le norme vigenti prevedono espressamente la sostituzione per tutta la rimanente durata della sessione, e' chiaro che - in sede di esame - non e' dato ricorrere alla supplenza di presidenti o commissari assenti, bensi' soltanto alla loro sostituzione definitiva. I provvedimenti di collocamento in congedo o in aspettativa per motivi di salute o di famiglia sono limitati ai soli periodi espressamente indicati dagli interessati, che non potranno accettare altra nomina in commissioni di esami di maturita', salva la facolta' dei provveditori agli studi di chiedere a questo Ministero l'autorizzazione di avvalersi del personale di cui sopra. 11) Modalita' per le prove scritte. Fatto l'appello e distribuiti i fogli con il timbro della scuola e la firma del presidente della commissione o, nel caso di sedi aggiunte, del commissario delegato, il presidente della commissione o il commissario delegato ricevera' dal preside o dal suo rappresentante la busta contenente i temi. Il presidente, constatata e fatta constatare l'integrita' della busta, procede all'apertura di essa in presenza dei candidati. Della consegna e dell'apertura della busta si fa menzione nel verbale. Si procede subito alla dettatura; al termine della dettatura si chiedera' ai candidati se abbiano perfettamente udito e, in caso negativo, si ripeteranno, eventualmente scrivendole sulla lavagna, le parti che non siano state comprese. Il termine massimo concesso per le prove, indicato in calce al tema, decorrera' dal momento in cui siano esaurite queste operazioni preliminari. I candidati possono lasciare l'istituto dopo che siano trascorse almeno tre ore dalla dettatura del tema. A meno che non sia diversamente disposto in calce ai temi d'esame, durante lo svolgimento delle prove scritte linguistico-letterarie e' consentito l'uso dei vocabolari; durante le prove scritte, scritto- grafiche, grafiche di materie tecnico-professionali, e' consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili (di tipo non scrivente e non programmabile). Per quanto riguarda la lingua straniera sono consentiti: il vocabolario bilingue, il monolingue (purche' non enciclopedico) ed i dizionari tecnici non fraseologici. L'organizzazione della vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte e' affidata, negli istituti sedi di commissione giudicatrice, al presidente della commissione, nelle sedi aggiunte, al commissario delegato. I commissari che assistono alle prove scritte hanno facolta' di allontanare dalla sala di esame i candidati che abbiano commesso gravi mancanze disciplinari o che abbiano contravvenuto alle norme che regolano lo svolgimento delle prove scritte. Di quanto sopra verra' fatta espressa menzione nel verbale. Al termine della prova, ogni candidato deve consegnare l'elaborato insieme alla minuta di esso ed ai fogli non utilizzati. Su ciascun elaborato, un componente la commissione o uno dei professori assistenti segnera' l'ora della consegna e apporra' la firma. Per l'annullamento delle prove di esame a causa di frode o infrazione disciplinare, si procede a norma dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. 12) Modalita' delle votazioni. Durante i lavori della commissione, in tutte le occasioni in cui si debba ricorrere alla votazione per le necessarie determinazioni, non e' consentito astenersi dal voto. Ciascun commissario dovra' esprimere in modo palese il proprio voto. Il numero dei voti espressi a favore o contro una determinazione deliberazione deve essere espressamente riportato nei verbali. 13) Diario e sedi di esame. Il diario degli esami e' stabilito dall'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395. Dopo lo svolgimento delle prove scritte, il diario prevede, per i corsi ordinari, la correzione degli elaborati, ai sensi dell'ordinanza ministeriale sopra indicata (tempo previsto: da un minimo di tre giorni a un massimo di cinque giorni). E' fatto divieto di procedere alla revisione degli elaborati della seconda prova scritta se non si e' esaurita e verbalizzata quella relativa alla prima prova scritta. Per le sperimentazioni di ordinamento e struttura negli istituti inclusi nella tabella A dell'apposito decreto ministeriale, le commissioni proseguono i lavori iniziati nella seduta preliminare per non piu' di tre giorni. Per le sperimentazioni di solo ordinamento (parziali) negli istituti inclusi, invece, nella tabella B, i lavori proseguono per non piu' di due giorni. Segue la correzione degli elaborati, secondo quanto gia' descritto nel secondo capoverso del presente paragrafo. Un suggerimento che puo' essere offerto per contenere le prove di esame nel minor tempo possibile, soprattutto in presenza di un rilevante numero di candidati privatisti, e' quello di stabilire il diario delle prove integrative e dei colloqui subito dopo la conclusione della seconda prova scritta. Fermo restando il principio sancito nell'art. 37 della predetta ordinanza ministeriale, secondo il quale le scuole che hanno almeno venticinque candidati interni possono essere sedi aggiunte di esame sia per quanto concerne le prove scritte sia per quanto concerne le prove orali, si ribadisce che, quando la stessa commissione debba esaminare candidati provenienti da due o piu' istituti, il diario degli esami orali dovra' essere stabilito in modo che la successione delle classi di uno stesso istituto non subisca interruzioni. Si suggerisce, pertanto, in tali casi, che con il sorteggio venga prima determinato l'ordine di successione degli istituti e poi, nell'ambito di ciascun istituto, la successione delle classi. Nel caso in cui la commissione debba operare in due sedi di esami (principale e aggiunta) presso due istituti diversi e che ad una sola delle due sedi risultino assegnati candidati privatisti, gli esami avranno inizio presso la sede estratta per prima nel sorteggio (e, nell'ambito di questa, con la sezione indicata da ulteriore sorteggio, nel caso di piu' sezioni), anche se a questa non siano assegnati candidati privatisti; continueranno, successivamente, nell'altra sede, con l'inizio delle prove integrative e dei colloqui dei candidati privatisti e proseguiranno - secondo l'ordine stabilito con sorteggio in caso di piu' sezioni - con il colloquio dei candidati interni. I privatisti, ai sensi dell'art. 40 dell'ordinanza ministeriale su indicata, sostengono per primi sia le prove integrative che il colloquio. Quando l'istituto aggregato non sia sede aggiunta di esame, il presidente dovra' decidere se la commissione debba spostarsi - per quanto concerne le sole prove orali - nell'istituto stesso, ovvero se debbano essere i candidati a raggiungere la commissione nella sede principale. Ovviamente, lo spostamento della commissione e' necessario per i candidati degenti in luogo di cura o detenuti, ecc., qualora il competente provveditore agli studi li abbia autorizzati a sostenere le prove d'esame fuori della sede scolastica. Per le prove orali integrative e/o per il colloquio, i candidati verranno convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque, tenendo presente che in nessun caso e' possibile convocare meno di cinque candidati, ad eccezione dei candidati privatisti, se di numero inferiore a cinque, per le sole prove integrative. Il presidente conformera' il diario degli esami alla situazione numerica effettiva, non includendovi, ad esempio, i candidati che senza giustificato motivo, non abbiano sostenuto una o entrambe le prove scritte. Per il colloquio e le eventuali prove integrative negli esami di maturita' sperimentale devono essere convocati giornalmente non meno di quattro candidati. Lo scrutinio finale dovra' avere luogo nella sede principale dopo che siano stati esaminati tutti i candidati assegnati alla commissione. Ciascuna commissione puo' impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non piu' di tre giorni. I giorni festivi non vanno computati in tutte le operazioni che comportino tempi o scadenze (giorni assegnati per la riunione preliminare, per la revisione degli elaborati, per la formulazione dei giudizi). Ferma restando la competenza del presidente nello stabilire il diario degli esami entro i limiti dell'art. 40 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395, i provveditori agli studi, ai fini della liquidazione dell'indennita' di missione, eserciteranno ogni opportuna azione di vigilanza e di controllo. 14) Scelta della materia oggetto del colloquio da parte della commissione (nei corsi ordinari). Per la determinazione delle due materie oggetto del colloquio, l'art. 50 dell'ordinanza ministeriale n. 395 dispone un preciso ordine di successione. Nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche e scritto-grafiche, i candidati indicano - per iscritto - la materia da essi prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e l'eventuale materia facoltativa aggiunta. Il candidato puo' indicare, come materia facoltativa aggiunta, ai fini del colloquio, solo una materia che non sia compresa tra quelle indicate nell'apposita ordinanza ministeriale per lo svolgimento dei colloqui. Ovviamente la scelta non puo' cadere su materie non comprese nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso. Il giorno precedente il colloquio di ciascun candidato, la commissione delibera sulla scelta della materia di propria competenza tra le residue tre materie, e ne da' comunicazione il giorno stesso mediante avviso affisso all'albo dell'istituto ove la prova dovra' avere svolgimento. Per i candidati che dovranno sostenere il colloquio di lunedi', la commissione giudicatrice scegliera' la materia di propria competenza oggetto del colloquio il sabato precedente e, nello stesso giorno, la rendera' nota mediante affissione all'albo. La commissione operera' meditatamente la propria scelta individualizzata dopo un'attenta, approfondita disamina di tutti gli elementi a sua disposizione, quali le valutazioni espresse dalla scuola nel giudizio di ammissione formulato dal consiglio di classe, che si inseriscono nel curriculum degli studi e quelle che essa stessa ha potuto trarre dalla revisione degli elaborati, nonche' dalla scelta gia' operata da ciascun candidato. Va sottolineato che la scelta della seconda materia non deve mai essere interpretata come una disposizione restrittiva, o peggio punitiva, nei confronti dei candidati; inoltre, si deve ribadire un esplicito richiamo, volto ad affermare l'esigenza che le commissioni, tenuto conto del carattere "collegiale" della prova, motivino opportunamente la scelta della seconda materia. Ai fini di detta scelta, molti utili elementi di conoscenza su ciascun candidato si possono proficuamente acquisire attraverso il consapevole e responsabile apporto del commissario interno sulla situazione della classe. Solo cosi' nel pieno rispetto della legge 5 aprile 1969, n. 119 e del decreto ministeriale 15 maggio 1970, ogni commissione puo', a buon diritto, avere la consapevolezza di disporre di tutti gli elementi piu' opportuni, sul piano oggettivo e soggettivo, per "la valutazione globale della personalita' del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali" (art. 5 della legge e art. 4 del decreto ministeriale). La scelta della seconda materia del colloquio dovra' costituire oggetto di un'apposita deliberazione, dalla quale risulteranno specificate, sia pure sinteticamente, le particolari motivazioni della scelta stessa per ogni singolo candidato. 15) Svolgimento delle prove orali integrative (nei corsi ordinari). Le prove orali integrative, cui sono tenuti i candidati privatisti, sono espressamente stabilite dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sono disciplinate dall'art. 51 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395. Le specificazioni della suddetta norma, necessarie per stabilire uniformita' di comportamento da parte di tutte le commissioni giudicatrici, non significano tuttavia che l'accertamento debba riguardare pedissequamente tutti gli argomenti delle materie oggetto di esame, ovvero che la prova debba consistere in una minuziosa, dettagliata indagine nell'ambito degli interi programmi di insegnamento delle discipline medesime. La ratio dei citati articoli 3 e' coerente con l'esame e considera, percio', le prove integrative come uno strumento sostitutivo di un curricolo scolastico non esistente, che, unitamente alle prove scritte ed al colloquio, concorre alla valutazione globale della personalita' del candidato ed all'accertamento della sua maturita'. Da quanto sopra discende che le commissioni giudicatrici, durante lo svolgimento delle prove orali integrative, rivolgeranno la propria attenzione sui contenuti fondamentali delle materie o parti di materie oggetto delle prove medesime, al fine di acquisire gli elementi indispensabili per la formulazione di un giudizio sulla preparazione complessiva del candidato. L'art. 51, lettera f), dell'ordinanza ministeriale su indicata stabilisce che, per i candidati che hanno seguito studi all'estero, le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturita', escluse le materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio, limitatamente al programma dell'ultimo anno di studi. Nel caso in cui i candidati suddetti abbiano presentato titoli di studio conseguiti presso scuole estere aventi riconoscimento legale, corredati dai relativi programmi di insegnamento, si rimette al prudente apprezzamento della commissione la determinazione dell'entita' e dell'estensione delle prove orali integrative. 16) Svolgimento del colloquio. Per la maturita' nei corsi ordinari, le prove sono stabilite dagli articoli 5 e 6 della legge n. 119/1969, e dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e consistono in due prove scritte e in un colloquio; da tali prove di maturita' nessun candidato puo' essere esonerato anche se risulti fornito di altra maturita' o di titolo di studio ad essa superiore. Si ricorda che, durante lo svolgimento tanto delle prove integrative quanto del colloquio, devono essere presenti almeno cinque membri effettivi della commissione compreso il presidente o il vice presidente (art. 54 dell'ordinanza ministeriale n. 395/1991). Non e' possibile, in altri termini, esaminare contemporaneamente piu' di un candidato, costituendo in tal modo di fatto delle sottocommissioni che opererebbero illegittimamente. Il colloquio inizia con la materia scelta dal candidato. L'ordine nel quale si devono succedere le altre fasi (colloquio sulla materia scelta dalla commissione, discussione sugli elaborati, eventuale materia aggiunta) non e' prestabilito ma e' rimesso alle valutazioni del presidente, il quale, uditi i commissari, decidera' in modo da garantire, caso per caso, che nel colloquio si proceda, in ogni fase, con la necessaria serenita' e nel rispetto - sempre - della personalita' del candidato, per il migliore conseguimento delle finalita' cui il colloquio stesso tende. Il risultato del colloquio deve essere espresso con una valutazione unica e non distinta per le singole materie che hanno formato oggetto del colloquio stesso. 17) Prove scritte suppletive. L'art. 37, ultimo comma, dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395, stabilisce che, per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc., l'eventuale effettuazione delle prove scritte fuori dalla sede scolastica, debitamente autorizzata dal competente provveditore agli studi, potra' essere effettuata soltanto nella sessione suppletiva. Per la procedura da seguire, si richiama quanto stabilito dall'art. 52 dell'ordinanza sopra citata. Per ciascun condidato assente che abbia chiesto ed ottenuto il rinvio del colloquio, la deliberazione eventualmente gia' adottata dalla commissione giudicatrice in merito alla materia di propria competenza su cui dovra' vertere il colloquio, dovra' essere ripetuta. Anche tale nuova deliberazione verra' adottata il giorno precedente quello stabilito per lo svolgimento del colloquio e potra' anche confermare la scelta precedentemente effettuata. L'eventuale ammissione dei candidati a prove suppletive non potra' comportare il prolungamento dei lavori della commissione, ne' potra' essere disposta dopo che abbiano avuto inizio le sedute per il giudizio di maturita'. 18) Giudizio di maturita'. Si richiama l'attenzione sull'art. 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sull'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sull'art. 55 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395, che dettano precise norme per la formulazione del giudizio conclusivo nei riguardi di tutti i candidati esaminati. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto ed alla valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione; partecipa altresi' solo il rappresentante di classe o di indirizzo dei candidati per i quali il giudizio deve essere espresso, con esclusione degli altri membri interni, a meno che questi ultimi non siano stati nominati membri aggregati a pieno titolo. I commissari aggregati non a pieno titolo partecipano con voto meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali si e' resa necessaria la loro partecipazione all'esame. Deve essere prestata particolare attenzione alla motivazione del giudizio. Va, infatti, tenuto presente che il difetto di motivazione puo' costituire motivo di annullamento del deliberato della commissione in sede contenziosa, e, piu' in generale, che la discrezionalita' dei deliberati della commissione non esclude che i detti giudizi siano sindacabili, in sede contenziosa, oltreche' per difetto di motivazione, sotto i profili della illogicita', della irrazionalita', della contraddittorieta' o della mancata valutazione di tutti gli elementi di giudizio. Conseguentemente, deve essere, ad esempio, seriamente giustificata una votazione massima nei confronti di un candidato che, pur avendo fornito buone prove d'esame, risulta ammesso con stentata sufficienza o con indicazioni di carenze in materie fondamentali o caratterizzanti l'indirizzo di studi, ovvero una votazione minima nei confronti di un candidato che, pur avendo sostenuto prove d'esame non brillanti, sia stato ammesso con un giudizio molto positivo. Particolare cautela deve poi essere impiegata nella formulazione dei giudizi di non maturita', soprattutto in presenza di elementi favorevoli al candidato nel giudizio sintetico di ammissione e/o nei giudizi analitici. E' necessario infatti, in tali casi, motivare dettagliatamente ed esaurientemente le ragioni per le quali l'esito delle prove d'esame non puo' confermare le valutazioni positive del consiglio di classe o di alcuni suoi componenti. 19) Voto di maturita'. Si rinvia agli articoli 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e 55 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395. Si precisa che, nel caso ci siano uno o piu' membri aggregati a pieno titolo, aventi anch'essi diritto ad esprimere voto, la valutazione risultante dovra' essere rapportata a sessantesimi. Tale risultato si consegue moltiplicando per sei la somma dei voti e dividendo poi il prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto. Le frazioni inferiori a cinquanta centesimi saranno ridotte all'unita' inferiore, quelle superiori a cinquanta centesimi saranno elevate all'unita' superiore (ad es.: una votazione di 39,42/60 sara' ridotta a 39/60, mentre una votazione di 36,57/60 sara' elevata a 37/60). Negli esami di maturita' sperimentale puo' succedere che il colloquio venga condotto da un numero di commissari inferiore a sei e che pertanto anche il giudizio di maturita' ed il relativo voto debbano essere espressi da un collegio costituito da meno di sei membri. In tal caso, fermo restando che ogni commissario dispone di voti da 6 a 10, il voto complessivo deve essere rapportato in sessantesimi moltiplicando per sei la somma dei voti e dividendo il prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto. 20) Valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari. Per i candidati dichiarati maturi, la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari deve discendere dall'esito delle prove d'esame, dal curriculum degli studi seguito, nonche' dalle indicazioni fornite dal consiglio di classe, a norma dell'art. 56 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395. Anche in questo adempimento, assume particolare rilievo la presenza del rappresentante di classe, ai fini della migliore mediazione della problematica del rapporto scuola-prova d'esame. Nel formulare la valutazione, si consideri che l'orientamento non va riferito tanto ad una determinata facolta', quanto ad un gruppo di discipline affini. Si raccomanda, inoltre, che la valutazione sull'orientamento non venga espressa in formule generiche e convenzionali, ma sia esaurientemente motivata. Il giudizio, positivo o negativo, sulla maturita' di ciascun candidato e, per i candidati dichiarati maturi, la valutazione sull'orientamento universitario, vanno trascritti nei registri d'esame e sono rilasciati, a richiesta dell'interessato, dal preside dell'istituto di appartenenza (art. 8 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e art. 56 dell'ordinanza su indicata). 21) Giudizio per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe. Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, le commissioni devono giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possano essere ammessi a frequentare l'ultima classe dell'istituto e, per i candidati privatisti agli esami di maturita' professionale, se essi possano ottenere l'idoneita' all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. Detto giudizio e' obbligatorio per tutti i candidati privatisti che siano sprovvisti di promozione o idoneita' all'ultima classe e deve risultare, in maniera inequivocabile, tanto nel quadro da affiggere all'albo dell'istituto, quanto nei registri d'esame. Il giudizio non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline e non ha altro effetto legale se non di consentire la frequenza dell'ultima classe. Tuttavia, detto giudizio e' valutabile ai fini della determinazione delle prove orali integrative a norma dell'art. 51, lettera b), dell'ordinanza ministeriale n. 395. E' da considerarsi abrogata la disposizione che limitava la possibilita' della frequenza all'anno scolastico successivo (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227); deve altresi' intendersi abrogata la disposizione relativa alla dichiarazione di idoneita' alla quarta classe di istituto di istruzione tecnica (par. 40 dell'ordinanza ministeriale 3 maggio 1947). Si precisa che, a norma dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i candidati privatisti non maturi e non ammessi a frequentare l'ultima classe o dichiarati non idonei, possono sostenere in sessione autunnale esami di idoneita' all'ultima classe o a classe precedente l'ultima, anche di istituto di tipo diverso da quello in cui non abbiano superato l'esame di maturita', esclusi gli esami di idoneita' all'ultima classe del medesimo indirizzo di maturita' professionale. Si ricorda che i candidati interni dichiarati non maturi o non ammessi agli esami di maturita', possono ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni (art. 8, penultimo comma, legge 5 aprile 1969, n. 119, e art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970). 22) Registri di esami. I registri di esami di maturita' sono compilati a cura della commissione giudicatrice in duplice copia, di cui una rimane agli atti dell'istituto sede principale d'esame e l'altra e' trasmessa al provveditore agli studi competente per territorio. Il registro contiene la trascrizione delle generalita' dei candidati, della loro provenienza scolastica, dei risultati degli esami (deliberazione conclusiva e giudizio; voto di maturita' e valutazione dell'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari per i candidati maturi; dichiarazione di ammissione o di non ammissione alla frequenza dell'ultima classe di corso per i candidati privatisti dichiarati non maturi). Vengono altresi' trascritte sul registro le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta, ai fini dell'indicazione sui certificati di studio, a richiesta degli interessati. Gli atti devono essere firmati da tutti i componenti la commissione. Ogni commissione ha facolta' di verbalizzare eventuali motivi di dissenso, fermo restando l'obbligo di sottoscrivere tutti gli atti. L'estratto del registro, in duplice copia, viene compilato per gli eventuali istituti aggiunti e/o aggregati. Una copia viene consegnata ai suoi rappresentanti, debitamente munita della firma di tutti i membri della commissione; l'altra copia viene inviata, a cura del presidente, al provveditore agli studi della provincia di competenza, tramite l'istituto sede principale di esami. 23) Relazione del presidente della commissione. I presidenti di commissioni invieranno le relazioni sugli esami, sia dei corsi ordinari sia dei corsi sperimentali, entro il 13 agosto, ai provveditori agli studi competenti; agli IRRSAE vanno inviate soltanto le relazioni sugli esami di maturita' sperimentale. I provveditori agli studi segnaleranno alle direzioni generali e ispettorato competenti i casi maggiormente significativi risultanti dalle relazioni stesse. 24) Diplomi di maturita' e certificati provvisori. Qualora non pervengano tempestivamente i modelli di diploma, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in un unico esemplare; essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare la seguente dicitura: "Il presente certificato viene rilasciato in luogo del di- ploma originale del quale ha, a tutti gli effeti di legge, lo stesso valore". Esso perdera' tale efficacia quando, da parte delle autorita' scolastiche, sara' rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrera', peraltro, la restituzione del certificato provvisorio. 25) Norme abrogate. Sono abrogate le seguenti circolari: a) C.M. 22 dicembre 1990, n. 360; b) C.M. 12 aprile 1991, n. 114. Il Ministro: MISASI