A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale degli affari
generali ed amministrativi e del
personale
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Segretariato generale
Dipartimento degli affari
giuridici e legislativi
Dipartimento degli affari
generali e del personale
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
All'Avvocatura generale dello Stato
- Segretariato generale
Con sentenza n. 282 del 18 giugno 1991, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
concernente il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, in rapporto al
principio previsto dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione
relativo al riconoscimento del diritto dei lavoratori ad una adeguata
tutela previdenziale e di quiescenza.
Nel concreto il dispositivo della sentenza ha riconosciuto
l'illegittimita' della norma predetta "nella parte in cui non
consente al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del
limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il
numero degli anni per ottenere il minimo della pensione, di rimanere
in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita'
minima, e comunque non oltre il 70 anno di eta'".
Cio' premesso, considerati i numerosi quesiti pervenuti, questa
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ritiene di specificare - ai sensi ed agli effetti dei poteri
di coordinamento previsti dall'art. 27 della legge quadro 29 marzo
1983, n. 93 - in quali termini e secondo quali modalita' le
amministrazioni statali devono applicare il principio affermato dalla
sentenza n. 282/1991 nei confronti del dipendente personale che versi
nella situazione di non aver maturato il minimo dell'anzianita'
effettiva richiesta dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092/1973, come sostituito dall'art. 27 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, per ottenere il riconoscimento del
diritto a pensione (quattordici anni, sei mesi ed un giorno) e che
debba essere collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo
anno di eta'.
Premesso che la cessazione di efficacia della norma dichiarata
illegittima opera ex tunc, ovvero con effetto retroattivo, specie per
quel che concerne la definizione del giudizio di merito nel cui
contesto e' stata sollevata la questione di legittimita'
costituzionale, ne consegue il divieto di applicare la norma predetta
anche a situazioni e rapporti sorti anteriormente, purche' tuttora
pendenti.
In effetti, in base all'art. 136, comma primo, della Costituzione,
la norma di cui trattasi ha cessato di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza n. 282/1991 nella
Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 27 giugno 1991).
Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale,
la sentenza citata e' applicabile nei limiti che solitamente sono
riassunti nella nota formula secondo cui restano fermi i "rapporti
chiusi in modo irretrattabile" o "esauriti" (quali ad es. i
provvedimenti inoppugnabili di collocamento a riposo gia' adottati
anteriormente alla data del 27 giugno 1991), in contrapposizione a
quelli "pendenti" sui quali, come in precedenza illustrato, la
sentenza esplica i propri effetti.
Pertanto i dipendenti statali che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta' non maturino la prescritta anzianita'
effettiva di quattordici anni, sei mesi ed un giorno di servizio,
compresi i periodi riscattati, computati o ricongiunti con
provvedimento formale ai fini di quiescenza, hanno titolo a
presentare un'apposita domanda all'amministrazione di appartenenza
con la quale richiedere di permanere in servizio esclusivamente per
maturare la predetta anzianita' per conseguire il diritto al minimo
trattamento pensionistico.
Ovviamente il trattenimento in servizio ai fini predetti non puo'
superare il limite del compimento del settantesimo anno di eta'.
Per quanto concerne il termine entro cui la domanda va
formalizzata, tenuto conto anche di quanto prospettato in merito dal
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, si
ritiene che - in analogia a quanto previsto dall'art. 155, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 - la domanda
debba essere presentata almeno sei mesi prima del compimento del
sessantacinquesimo anno di eta'.
Si aggiunge infine che vanno, in ogni caso, salvaguardati gli
effetti derivanti da domande gia' presentate, anteriormente alla
presente circolare senza l'osservanza del limite predetto, ma purche'
formalizzate prima del compimento del sessantacinquesimo anno di
eta'.
Le amministrazioni in indirizzo sono vivamente sollecitate ad
assicurare la massima diffusione alla presente circolare.
Il Ministro: GASPARI