Sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 18 giugno 1991. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Possibilita' di trattenimento in servizio dei dipendenti statali ultrasessantacinquenni privi dell'anzianita' minima per il diritto a pensione. Criteri generali ai fini dell'applicazione del trattenimento in servizio.(GU n.91 del 17-4-1992)
Vigente al: 17-4-1992
A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale degli affari generali ed amministrativi e del personale e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Dipartimento degli affari giuridici e legislativi Dipartimento degli affari generali e del personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Con sentenza n. 282 del 18 giugno 1991, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, in rapporto al principio previsto dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione relativo al riconoscimento del diritto dei lavoratori ad una adeguata tutela previdenziale e di quiescenza. Nel concreto il dispositivo della sentenza ha riconosciuto l'illegittimita' della norma predetta "nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima, e comunque non oltre il 70 anno di eta'". Cio' premesso, considerati i numerosi quesiti pervenuti, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ritiene di specificare - ai sensi ed agli effetti dei poteri di coordinamento previsti dall'art. 27 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93 - in quali termini e secondo quali modalita' le amministrazioni statali devono applicare il principio affermato dalla sentenza n. 282/1991 nei confronti del dipendente personale che versi nella situazione di non aver maturato il minimo dell'anzianita' effettiva richiesta dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, come sostituito dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione (quattordici anni, sei mesi ed un giorno) e che debba essere collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Premesso che la cessazione di efficacia della norma dichiarata illegittima opera ex tunc, ovvero con effetto retroattivo, specie per quel che concerne la definizione del giudizio di merito nel cui contesto e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale, ne consegue il divieto di applicare la norma predetta anche a situazioni e rapporti sorti anteriormente, purche' tuttora pendenti. In effetti, in base all'art. 136, comma primo, della Costituzione, la norma di cui trattasi ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 282/1991 nella Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 27 giugno 1991). Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, la sentenza citata e' applicabile nei limiti che solitamente sono riassunti nella nota formula secondo cui restano fermi i "rapporti chiusi in modo irretrattabile" o "esauriti" (quali ad es. i provvedimenti inoppugnabili di collocamento a riposo gia' adottati anteriormente alla data del 27 giugno 1991), in contrapposizione a quelli "pendenti" sui quali, come in precedenza illustrato, la sentenza esplica i propri effetti. Pertanto i dipendenti statali che, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non maturino la prescritta anzianita' effettiva di quattordici anni, sei mesi ed un giorno di servizio, compresi i periodi riscattati, computati o ricongiunti con provvedimento formale ai fini di quiescenza, hanno titolo a presentare un'apposita domanda all'amministrazione di appartenenza con la quale richiedere di permanere in servizio esclusivamente per maturare la predetta anzianita' per conseguire il diritto al minimo trattamento pensionistico. Ovviamente il trattenimento in servizio ai fini predetti non puo' superare il limite del compimento del settantesimo anno di eta'. Per quanto concerne il termine entro cui la domanda va formalizzata, tenuto conto anche di quanto prospettato in merito dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, si ritiene che - in analogia a quanto previsto dall'art. 155, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 - la domanda debba essere presentata almeno sei mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Si aggiunge infine che vanno, in ogni caso, salvaguardati gli effetti derivanti da domande gia' presentate, anteriormente alla presente circolare senza l'osservanza del limite predetto, ma purche' formalizzate prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Le amministrazioni in indirizzo sono vivamente sollecitate ad assicurare la massima diffusione alla presente circolare. Il Ministro: GASPARI