Legge 7 febbraio 1992, n. 140, art. 2. Modifiche parziali alle disposizioni attuative per la concessione di mutui ventennali a tasso agevolato a favore di cooperative agricole.(GU n.92 del 18-4-1992)
Vigente al: 18-4-1992
Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste Agli istituti ed enti esercenti il Credito agrario Alla Corte dei conti Come e' noto con circolare 16 marzo 1992, n. 21661, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1992, sono state diramate le disposizioni attuative di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, per la concessione di mutui ventennali a tasso agevolato a favore di cooperative agricole. A seguito di oggettive difficolta' operative, manifestate dagli organismi cooperativi interessati ai benefici creditizi previsti dalla richiamata legge n. 140, per la predisposizione e l'invio delle relative domande di agevolazione e di alcuni atti da presentare a corredo della documentazione richiesta in riguardo ai ristretti tempi previsti dalla circolare sopra citata, si ritiene necessario, condividendone le motivazioni, stabilire quanto segue: a) il termine del 15 aprile 1992, di cui al punto 6 della suddetta circolare, e' prorogato al 6 maggio 1992; b) la documentazione prevista ai numeri 7 e 8 del punto 6.1, riguardante rispettivamente la "delibera dell'assemblea relativa all'impegno dei soci all'aumento del capitale sociale" e "l'impegno di un primario istituto di credito alla concessione di un mutuo vincolato alle finalita' per le quali si chiede il sostegno pubblico revocabile soltanto in caso di mancata concessione del contributo statale" deve essere inviata a questo Ministero entro e non oltre sessanta giorni dalla prevista nuova scadenza del 6 maggio 1992. Il Ministro: GORIA