MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 10 aprile 1992, n. 273 

  Legge 7 febbraio 1992, n. 140,  art.  2.  Modifiche  parziali  alle
disposizioni attuative per la concessione di mutui ventennali a tasso
agevolato a favore di cooperative agricole.
(GU n.92 del 18-4-1992)
 
 Vigente al: 18-4-1992  
 

                                  Alle  organizzazioni  nazionali  di
                                  rappresentanza   e   assistenza   e
                                  tutela del movimento cooperativo
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole a livello nazionale
                                  Alle  regioni a statuto speciale ed
                                  a statuto ordinario  -  Assessorati
                                  agricoltura e foreste
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano - Assessorati agricoltura e
                                  foreste
                                  Agli istituti ed enti esercenti  il
                                  Credito agrario
                                  Alla Corte dei conti
 Come e' noto con circolare 16 marzo 1992, n. 21661, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  67 del 20 marzo 1992, sono state diramate le
disposizioni attuative di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1992,
n. 140, per la concessione di mutui ventennali a  tasso  agevolato  a
favore di cooperative agricole.
  A  seguito  di  oggettive  difficolta' operative, manifestate dagli
organismi cooperativi  interessati  ai  benefici  creditizi  previsti
dalla richiamata legge n. 140, per la predisposizione e l'invio delle
relative  domande  di  agevolazione  e di alcuni atti da presentare a
corredo della documentazione richiesta in riguardo ai ristretti tempi
previsti  dalla  circolare  sopra  citata,  si  ritiene   necessario,
condividendone le motivazioni, stabilire quanto segue:
    a)  il  termine  del  15  aprile  1992,  di  cui al punto 6 della
suddetta circolare, e' prorogato al 6 maggio 1992;
    b) la documentazione prevista ai numeri 7  e  8  del  punto  6.1,
riguardante  rispettivamente  la  "delibera  dell'assemblea  relativa
all'impegno dei soci all'aumento del capitale sociale"  e  "l'impegno
di  un  primario  istituto  di  credito  alla concessione di un mutuo
vincolato alle finalita' per le quali si chiede il sostegno  pubblico
revocabile  soltanto  in  caso  di mancata concessione del contributo
statale" deve essere inviata a questo Ministero  entro  e  non  oltre
sessanta giorni dalla prevista nuova scadenza del 6 maggio 1992.
                                                   Il Ministro: GORIA