Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e
dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di
Lucca che prevede:
il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmio di Lucca
S.p.a.";
la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di
Lucca S.p.a." con un capitale sociale di L. 350.000.000.000,
suddiviso in n. 350.000.000 di azioni del valore nominale di L. 1.000
ciascuna;
l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione di "Ente Cassa di risparmio di Lucca" e
sara' titolare inizialmente dell'intero pacchetto azionario della
societa' bancaria conferitaria;
l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di Lucca
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
la successiva cessione da parte dell'"Ente Cassa di risparmio di
Lucca" alla costituenda holding creditizia, denominata "Casse Toscane
S.p.a.", di una quota delle azioni della Cassa di risparmio di Lucca
S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 51% del capitale della
societa' conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n.
287/90, nonche' degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, l'Ente Cassa di
risparmio di Lucca - cui continuera' a far capo il rimanente 49%
circa del capitale della societa' bancaria conferitaria - assumera'
una partecipazione, allo stato quantificata nel 18% circa, nel
capitale della holding.
La Cassa di risparmio di Lucca contestualmente alla stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di risparmio di Lucca S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti
connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.
3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.