Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmi di Livorno(GU n.99 del 29-4-1992)
Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmi di Livorno che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmi di Livorno S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmi di Livorno S.p.a." con un capitale sociale di lire 82,8 miliardi, suddiviso in n. 82.800.000 azioni ordinarie da lire 1.000 nominali ciascuna; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmi di Livorno" e sara' titolare inizialmente dell'intero pacchetto azionario della societa' bancaria conferitaria; l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmi di Livorno S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; la successiva cessione da parte della "Fondazione" alla costituenda holding creditizia, denominata "Casse Toscane S.p.a.", di una quota delle azioni della Cassa di risparmi di Livorno S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 52,25% del capitale della societa' conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonche' degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la "Fondazione" - di cui continuera' a far capo il rimanente 47,75% circa del capitale della societa' bancaria conferitaria - assumera' una partecipazione, allo stato quantificata nel 3,46% circa, nel capitale della holding. La Cassa di risparmi di Livorno contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmi di Livorno S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.