MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO

            Approvazione del progetto di ristrutturazione
            presentato dalla Cassa di risparmi di Livorno
(GU n.99 del 29-4-1992)

   Con  decreto  ministeriale  7  aprile  1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto  presentato  dalla  Cassa  di  risparmi  di
Livorno che prevede:
    il  conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmi di  Livorno
S.p.a.";
    la  costituzione  della societa' per azioni "Cassa di risparmi di
Livorno S.p.a." con  un  capitale  sociale  di  lire  82,8  miliardi,
suddiviso  in  n.  82.800.000 azioni ordinarie da lire 1.000 nominali
ciascuna;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la  denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di  risparmi  di
Livorno"   e   sara'   titolare  inizialmente  dell'intero  pacchetto
azionario della societa' bancaria conferitaria;
    l'adozione dello statuto della  "Cassa  di  risparmi  di  Livorno
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
    la   successiva   cessione   da  parte  della  "Fondazione"  alla
costituenda holding creditizia, denominata "Casse Toscane S.p.a.", di
una quota delle azioni della Cassa di risparmi di Livorno  S.p.a.  di
propria pertinenza pari a circa il 52,25% del capitale della societa'
conferitaria,  ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90,
nonche' degli articoli 13, comma  4,  e  20,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  356/90.  Conseguentemente,  la "Fondazione" - di cui
continuera' a far capo il rimanente 47,75% circa del  capitale  della
societa'  bancaria  conferitaria - assumera' una partecipazione, allo
stato quantificata nel 3,46% circa, nel capitale della holding.
   La Cassa di  risparmi  di  Livorno  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di  risparmi di Livorno S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti
connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi  dell'art.
3   del   citato   decreto  legislativo  n.  356/90,  dovra'  cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.