Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1990.(GU n.99 del 29-4-1992)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, una retribuzione convenzionale da fissarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, che attribuisce al comitato esecutivo dell'INAIL i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto; Vista la delibera del suddetto comitato esecutivo dell'INAIL, adottata nella seduta del 23 gennaio 1992, che ha proposto la misura retributiva annua da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia per l'anno 1990; Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1991; Ritenuta la necessita' di approvare la suddetta retribuzione; Decreta: La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica e' fissata, per l'anno 1990, nella misura di L. 27.644.480. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 1992 p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CIOCIA Il Ministro della sanita' DE LORENZO