IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei
confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, una retribuzione
convenzionale da fissarsi annualmente con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in
relazione alla media delle retribuzioni iniziali comprensive
dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di
radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, che
attribuisce al comitato esecutivo dell'INAIL i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto;
Vista la delibera del suddetto comitato esecutivo dell'INAIL,
adottata nella seduta del 23 gennaio 1992, che ha proposto la misura
retributiva annua da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di
radiologia per l'anno 1990;
Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei
tecnici sanitari di radiologia medica;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1991;
Ritenuta la necessita' di approvare la suddetta retribuzione;
Decreta:
La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la
liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di
radiologia medica e' fissata, per l'anno 1990, nella misura di L.
27.644.480.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 1992
p. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
CIOCIA
Il Ministro della sanita'
DE LORENZO