Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1992, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.(GU n.104 del 6-5-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recanti provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura; Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e succes- sive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale e' stata fissata, per l'anno 1992, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attivita' di intermediazione; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre maggio-giugno 1992, ha reso noto il costo medio della provvista dei fondi e' pari al 12,95%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento, previste dalle norme indicate in premessa, e' pari per il bimestre maggio-giugno 1992, al 12,95%. La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito e' pari: a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990; b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988; c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988. In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari: 1) al 14,25% per le operazioni di cui al punto a); 2) al 14,75% per le operazioni di cui al punto b); 3) al 14,85% per le operazioni di cui al punto c). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 1992 Il Ministro: CARLI