MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1992 

  Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1992,
alle  operazioni  di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5
luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.
(GU n.104 del 6-5-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Visto il decreto  interministeriale  dell'8  agosto  1986,  recante
modifiche   al   sistema   di  variazione  automatica  del  tasso  di
riferimento da praticare  sulle  operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio;
  Visto  il  successivo  decreto  interministeriale  n. 115130 del 27
dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e  2
del citato decreto dell'8 agosto 1986;
  Visto  il  proprio  decreto  del  21  dicembre 1991 con il quale la
misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere  agli  istituti
ed  enti  esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di
credito agrario di esercizio e' stata fissata, per l'anno 1992, nella
misura dell'1,25%, per le operazioni di  durata  inferiore  a  dodici
mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  di  cui  sopra,  ha  reso  noto  che il costo medio della
provvista dei fondi, per il bimestre maggio-giugno 1992, e'  pari  al
12,60% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,65% per quelle
oltre i diciotto mesi;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  agrario  di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli
interessi, e' pari, per il bimestre maggio-giugno 1992, al:
    a) 12,60% per le operazioni fino a diciotto mesi;
    b) 12,65% per quelle oltre i diciotto mesi.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  delle  maggiorazioni  forfettarie,
dell'1,25%  e  dell'1%,  il tasso di riferimento da praticare, per il
bimestre maggio-giugno 1992, per le operazioni di cui sopra, e'  pari
al:
   1) 13,85% per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi;
   2) 13,60% per le operazioni da dodici a diciotto mesi;
   3) 13,65% per le operazioni oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1992
                                                   Il Ministro: CARLI