MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.106 del 8-5-1992)

   Con  decreto  ministeriale  10  aprile 1992 e' disposta la proroga
della   corresponsione   di   una  indennita'  pari  all'importo  del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle  compagnie  e  gruppi  portuali,  cosi' elencati nella allegata
tabella,  che  fa parte integrante del presente provvedimento, per il
periodo  dal  1›  gennaio  1992  al 31 dicembre 1992, e per la durata
dell'intera  sospensione,  cosi'  come  disciplinata  dall'art. 8 del
decreto-legge   17   dicembre   1986,   n.   873,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del
decreto-legge  9  gennaio  1989, n. 4, convertito, con modificazioni,
nella  legge  7 marzo 1989, n. 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto-
legge  22  gennaio  1990,  n. 6, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 marzo 1990, n. 58, e dall'art. 31 del decreto-legge 1› marzo
1992, n. 195.
                                                            TABELLA C


    ---->  Vedere Tabella da Pag. 13 a Pag. 14 della G.U.   <----




Con  decreto  ministeriale  11  aprile  1992 in favore di ventitre
dipendenti dalla S.r.l. "La Pulisan", occupati presso lo stabilimento
di Ferro Sud S.p.a. di Matera, per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a  20  ore  settimanali  e'  disposta  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 18 luglio 1991 al 17 gennaio 1992.

Con   decreto   ministeriale   11   aprile   1992   in  favore  di
sessantacinque operai dipendenti dalla S.r.l.  Confezioni  Spluga  di
Dubino  Nuova  Olonio  (Sondrio),  occupati presso lo stabilimento di
Dubino Nuova Olonio (Sondrio), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a  24  ore  settimanali  (3  giorni  alla
settimana  a  8  ore  giornaliere)  e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19 dicembre 1984, n.   863, per il
periodo dal 1› ottobre 1991 al 27 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in  favore  di  ottantatre
dipendenti  dalla  S.r.l.  Maper  G.  di Canegrate (Milano), occupati
presso lo stabilimento di Canegrate (Milano), per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (5  giorni
settimanali  -  da  lunedi'  al  venerdi'  -  a 4 ore giornaliere) e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
dicembre  1984,  n.  863,  per  il  periodo dal 4 novembre 1991 al 1›
novembre 1992.

Con  decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore di trentacinque
dipendenti dalla Co.Avi. Cooperativa a r.l. di S.  Martino  in  Campo
(Perugia),  occupati  presso  lo  stabilimento di S. Martino in Campo
(Perugia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
a 24 ore settimanali  distribuite  su  tre  giornate  lavorative,  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo  dal  3  settembre  1990  al  3
settembre 1991.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti
dell'art.  2,  comma 1, della legge 1› giugno 1991, n. 169, in favore
dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Cogitau impegnato nei  lavori
per  il  completamento  del  porto  di Gioia Tauro (Reggio Calabria),
resisi disponibili dal 1› marzo 1991 al 10 agosto 1991,  e'  disposta
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale sino all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 1, della legge 1› giugno 1991, n. 169,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di
Salerno e impegnate nella realizzazione del II lotto della  strada  a
S.V. Fondo Valle Sele-Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio 1990,
e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale sino al 30 giugno 1991.

La corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  il  precedente  comma  e' prolungata all'11
agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.