Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.106 del 8-5-1992)
Con decreto ministeriale 10 aprile 1992 e' disposta la proroga
della corresponsione di una indennita' pari all'importo del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali, cosi' elencati nella allegata
tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il
periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, e per la durata
dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del
decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del
decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 marzo 1989, n. 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto-
legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 marzo 1990, n. 58, e dall'art. 31 del decreto-legge 1 marzo
1992, n. 195.
TABELLA C
----> Vedere Tabella da Pag. 13 a Pag. 14 della G.U. <----
Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore di ventitre
dipendenti dalla S.r.l. "La Pulisan", occupati presso lo stabilimento
di Ferro Sud S.p.a. di Matera, per i quali e' stato stipulato un
contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali e' disposta la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 18 luglio 1991 al 17 gennaio 1992.
Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore di
sessantacinque operai dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Spluga di
Dubino Nuova Olonio (Sondrio), occupati presso lo stabilimento di
Dubino Nuova Olonio (Sondrio), per i quali e' stato stipulato un
contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali (3 giorni alla
settimana a 8 ore giornaliere) e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il
periodo dal 1 ottobre 1991 al 27 settembre 1992.
Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore di ottantatre
dipendenti dalla S.r.l. Maper G. di Canegrate (Milano), occupati
presso lo stabilimento di Canegrate (Milano), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (5 giorni
settimanali - da lunedi' al venerdi' - a 4 ore giornaliere) e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 1
novembre 1992.
Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore di trentacinque
dipendenti dalla Co.Avi. Cooperativa a r.l. di S. Martino in Campo
(Perugia), occupati presso lo stabilimento di S. Martino in Campo
(Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
a 24 ore settimanali distribuite su tre giornate lavorative, e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 settembre 1990 al 3
settembre 1991.
Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore
dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Cogitau impegnato nei lavori
per il completamento del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria),
resisi disponibili dal 1 marzo 1991 al 10 agosto 1991, e' disposta
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale sino all'11 agosto 1991.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai
lavoratori interessati.
Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore
dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di
Salerno e impegnate nella realizzazione del II lotto della strada a
S.V. Fondo Valle Sele-Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio 1990,
e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale sino al 30 giugno 1991.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale disposta con il precedente comma e' prolungata all'11
agosto 1991.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai
lavoratori interessati.