MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 aprile 1992 

  Autorizzazione  all'ospedale  per lungodegenti "S. Giovanni di Dio"
di Gorizia ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge
4 gennaio 1968, n. 15,  per  la  fotoriproduzione  sostitutiva  delle
cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960-90.
(GU n.107 del 9-5-1992)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva  dei
documenti   di   archivio   e   di   altri   atti   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del  tesoro  e
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data  29  marzo  1979,  con  il  quale  sono   state   approvate   le
caratteristiche   della  pellicola  destinata  alla  fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto l'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista  la  richiesta  n.  4733/91  dell'11 novembre 1991 presentata
dall'ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli per la
fotoriproduzione sostitutiva delle  cartelle  cliniche  prodotte  dal
dipendente  ospedale provinciale lungodegenti "S. Giovanni di Dio" di
Gorizia;
  Considerato che l'ospedale provinciale lungodegenti "S. Giovanni di
Dio" e' convenzionato con l'unita' sanitaria locale n. 2  di  Gorizia
ai  sensi  dell'art.  1  della legge n. 132/1968 e dell'art. 41 della
legge n. 833/1978;
  Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta  -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'ospedale  per  lungodegenti  "S.  Giovanni  di Dio" di Gorizia e'
autorizzato ad avvalersi della facolta'  di  cui  all'art.  25  della
legge  4  gennaio  1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel
periodo 1960-90.
  Le modalita' di riproduzione ed  i  procedimenti  tecnici  dovranno
essere  corrispondenti  a  quelli previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione  sostitutiva,  possono  essere   distrutti   se   si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 aprile 1992
                                               Il Ministro: ANDREOTTI