DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 279
Regolamento recante modificazioni al regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.(GU n.107 del 9-5-1992)
Vigente al: 24-5-1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, recante approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: " a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attivita' venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di eta' con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di piu' di un pilota purche' almeno uno dei piloti abbia un'eta' inferiore ai sessanta anni; b) piloti istruttori, limitatamente all'attivita' di istruzione di volo acrobatico;"; b) all'art. 42, comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La convalida non e', inoltre, prescritta per l'attivita' di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validita' e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attivita' ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o d'addestramento; tale attivita' e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione."; c) all'art. 51, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure la licenza di pilota privato di velivolo;"; d) all'art. 60, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure aver conseguito il brevetto di pilota civile di 2 grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati;"; e) all'art. 83, comma 3, le parole: "Le domande devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992,"; f) all'allegato A, tabella di equiparazione I, Licenze e attestati, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera f), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la stessa disposizione di applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di velivolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed abbiano svolto la suindicata attivita' di volo;"; 2) alla lettera h), numero 1), le parole "in lingua inglese" sono sostituite dalle seguenti: "in lingua italiana o inglese;"; 3) alla lettera i), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, purche' abbiano svolto la suindicata attivita' di volo e siano in possesso dell'abilitazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia in lingua inglese."; 4) alla lettera q), numero 1), dopo le parole: "al titolare di brevetto di motorista d'aeromobile" sono inserite le seguenti: "civile o militare"; 5) alla lettera r), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "civile o del titolo di meccanico sperimentatore di volo rilasciato dalle autorita' militari italiane;"; 6) dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: "s-bis) licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica: 1) al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno cinque anni dall'azienda di assistenza al volo a svolgere le funzioni di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 29