DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 279 

  Regolamento  recante  modificazioni  al  regolamento  in materia di
licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
(GU n.107 del 9-5-1992)
 
 Vigente al: 24-5-1992  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 731 del  codice  della  navigazione,  come  modificato
dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
  Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,
n. 566, recante approvazione del regolamento in materia  di  licenze,
attestati e abilitazioni aeronautiche;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1992;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n.
566, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 9, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite  dalle
seguenti:
    "  a)  piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e
non di linea quando l'attivita' venga svolta con  un  solo  pilota  a
bordo.  I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al
sessantacinquesimo anno di eta' con gli aeromobili per  i  quali  sia
prescritto  l'impiego  di  piu'  di  un pilota purche' almeno uno dei
piloti abbia un'eta' inferiore ai sessanta anni;
     b) piloti istruttori, limitatamente all'attivita' di  istruzione
di volo acrobatico;";
    b)  all'art.  42,  comma  11,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La convalida non e', inoltre, prescritta per l'attivita' di
volo minima periodica e per i  controlli  d'addestramento,  richiesti
per  mantenere  in  corso  di  validita'  e rinnovare le licenze e le
abilitazioni  aeronautiche,  qualora  la  predetta  attivita'  ed   i
controlli  siano  stati  effettuati  nell'ambito  di  una  scuola  di
pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di  un  centro
operativo   o   d'addestramento;  tale  attivita'  e  controlli  sono
attestati dai direttori delle predette scuole o  centri,  dai  piloti
controllori  autorizzati  o  dagli  ispettori  di  volo, apponendo la
propria firma, la data ed il numero di identificazione.";
    c) all'art. 51, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: "oppure la licenza di pilota privato di velivolo;";
    d)  all'art.  60, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "oppure aver conseguito il brevetto di pilota civile
di 2› grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno
cinque   anni,   presso   un   aeroclub   o   presso   una   stazione
ricetrasmittente  aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio
addetto alla manovra degli apparati;";
    e) all'art. 83, comma 3, le parole:  "Le  domande  devono  essere
presentate  entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente regolamento", sono sostituite dalle  seguenti:  "Le  domande
devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992,";
    f)   all'allegato  A,  tabella  di  equiparazione  I,  Licenze  e
attestati, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) alla lettera  f),  numero  1),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "la  stessa  disposizione di applica ai piloti che
abbiano conseguito la licenza di pilota  commerciale  di  velivolo  a
seguito  dell'entrata  in vigore del presente regolamento, ed abbiano
svolto la suindicata attivita' di volo;";
    2) alla lettera h), numero 1), le parole "in lingua inglese" sono
sostituite dalle seguenti: "in lingua italiana o inglese;";
    3) alla lettera  i),  numero  1),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "La  stessa  disposizione si applica ai piloti che
abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero,  a
seguito  dell'entrata  in  vigore  del  presente regolamento, purche'
abbiano svolto la suindicata attivita' di volo e  siano  in  possesso
dell'abilitazione  al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia
in lingua inglese.";
    4) alla lettera q), numero 1), dopo le parole:  "al  titolare  di
brevetto  di  motorista  d'aeromobile"  sono  inserite  le  seguenti:
"civile o militare";
    5) alla lettera  r),  numero  1),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole: "civile o del titolo di meccanico sperimentatore di
volo rilasciato dalle autorita' militari italiane;";
    6) dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente:
   "s-bis)  licenza  di  operatore   radiotelefonista   di   stazione
aeronautica:
    1) al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno cinque anni
dall'azienda  di  assistenza  al  volo  a  svolgere  le  funzioni  di
operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992
   Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 29