MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 aprile 1992 

  Autorizzazione  all'ospedale "San Raffaele Arcangelo" di Venezia ad
avvalersi della facolta' di cui all'art. 25  della  legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  per  la  fotoriproduzione  sostitutiva delle cartelle
cliniche prodotte nel periodo 1960-90.
(GU n.108 del 11-5-1992)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti   di   archivio   e   di   altri   atti   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta n. 4732/1991 dell'11  novembre  1991  presentata
dall'ordine  ospedaliero di S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli per
la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte  dal
dipendente ospedale provinciale specializzato medico-riabilitativo S.
Raffaele Arcangelo di Venezia;
  Considerato  che  l'ospedale  S.  Raffaele  Arcangelo di Venezia e'
convenzionato con la unita' locale socio sanitaria n. 16  di  Venezia
ai  sensi  dell'art.  1  della legge n. 132/1968 e dell'art. 41 della
legge n. 833/1978;
  Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta  -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
  L'ospedale  S.Raffaele  Arcangelo  di  Venezia  e'  autorizzato  ad
avvalersi della facolta' di cui all'art. 25  della  legge  4  gennaio
1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960-90.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza  per sostituire ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29 marzo  1979,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 aprile 1992
                                               Il Ministro: ANDREOTTI