UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.108 del 11-5-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  ottobre  1988
concernente modificazioni alla tabella XIX dell'ordinamento didattico
universitario, corso di laurea in chimica;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  nella
riunione del 18 dicembre 1990;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del  21  gennaio 1991 e dal consiglio di amministrazione riunione del
13 febbraio 1991;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nella seduta del 14 giugno 1991;
  Viste  le  delibere  di  adeguamento  adottate  dal consiglio della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali  nella  riunione
del  17 dicembre 1991, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza
del 14 gennaio 1992 e dal  senato  accademico  nell'adunanza  del  13
gennaio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  102 relativo alla facolta' di scienze matematiche fisiche e
naturali,  sede  di  Alessandria,  corso  di  laurea  in  chimica  e'
soppresso.
  Dopo  l'art. 101 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi al riordinamento del corso di laurea in chimica, facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria):
                    1) Corso di laurea in chimica
  Art. 102. - La durata del corso di studi in chimica  e'  di  cinque
anni,  articolati  in un triennio propedeutico, a carattere formativo
di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e  di
contenuti  piu'  specifici  sia sotto l'aspetto scientifico che sotto
quello applicativo.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge.
  Art. 103. - Il numero di esami e' non meno di ventitre.
  Nel caso di verifiche di profitto  contestuali  -  accorpamento  di
piu'   insegnamenti   nello  stesso  anno  accademico  -  il  preside
costituisce le commissioni di  profitto  utilizzando  i  docenti  dei
relativi  corsi,  secondo  le  norme  dettate dall'art. 160 del testo
unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio
decreto  31  agosto  1933,  n.  1592  e  dall'art. 42 del regolamento
studenti approvato con regio decreto il 4 giugno 1938, n. 1269.
  La didattica del corso di laurea  in  chimica  e'  organizzata  per
ciacun  anno  di  corso  in  due cicli coordinati di durata inferiore
all'anno. Ciascun ciclo di seguito  indicato  convenzionalmente  come
semestre,   ha   durata  minima  di  quattordici-quindici  settimane.
L'intervallo fra  i  due  semestri  deve  essere  almeno  di  quattro
settimane.  Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre,
prevedendo tre sessioni di esami: una durante  la  pausa  tra  i  due
semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed
una  di  recupero prima dell'inizio dei corsi, e cio' nel rispetto di
quanto  stabilito  dal  testo  unico  n.  1592/1933  e  dal  R.S.  n.
1269/1938.
  Il  totale  delle  ore di insegnamento e' nel triennio di 1680 ore,
suddivise  in  ventisei  corsi  e  sedici  esami  e  nel  biennio  di
cinquecentoquaranta  ore  suddivise  in  nove corsi e sette esami; lo
studente dovra' inoltre svolgere un lavoro di tesi  sperimentale  per
un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo
di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto.
Di  norma  i  corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4
dedicate  agli  esercizi  mentre  i  corsi  di  laboratorio  sono  di
settantacinque  di  cui  almeno  i  2/3  di  esercitazioni  pratiche.
L'accertamento finale del profitto, secondo le modalita' previste dai
consigli di corso di laurea, avverra' per singolo insegnamento tranne
nei casi elencati piu' avanti in cui e' prevista una prova  di  esame
unica per due corsi della stessa area.
  I  corsi,  come  previsto  dall'art. 6, primo comma, della legge 18
marzo 1958, n. 311,  comprendono  lezioni,  esercitazioni,  esercizi,
sperimentazioni   e   dimostrazioni  a  seconda  della  natura  degli
insegnamenti.
  Il consiglio del corso di laurea  stabilisce  l'organizzazione  dei
corsi nei vari semestri.
  Nell'ambito  della  programmazione  prevista dagli articoli 10 e 94
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80,  il  consiglio
di  corso di laurea e quello di facolta' per le rispettive competenze
stabiliscono le modalita' di coordinamento didattico  nell'ambito  di
ciascuna  area  e  tra le diverse aree. In tale ambito possono essere
previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti  ai
sensi  del  terzo  comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/80.
  Nell'ambito del biennio, il  consiglio  di  corso  di  laurea  puo'
definire  combinazioni  di  corsi  opzionali,  che  rispondono ad una
logica di  natura  culturale,  in  modo  da  costituire  orientamento
all'interno   dei   singoli   indirizzi.  Tali  combinazioni  vengono
pubblicate nel manifesto annuale degli studi.
  Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  11  dicembre 1969, n. 910, e
dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924,  lo  studente  puo'
presentare  un  piano  di  studio diverso da quello consigliato dalla
facolta' e previsto dal manifesto degli  studi,  purche'  nell'ambito
delle  discipline  attivate  e  nel  rispetto  del  numero  dei corsi
relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione  e  di
laboratorio.
  Il  consiglio  di corso di laurea valutera' la congruita' del piano
di  studi  proposto  dallo  studente  con  il  raggiungimento   degli
obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.
  Art.  104  (Triennio  propedeutico).  -  L'attivita'  didattica del
triennio  e'  articolata  in  aree,  ciascuna   comprende   i   corsi
fondamentali indicati.
   A) Area matematica (240 ore totali)
   istituzioni di matematiche (primo corso);
   istituzioni di matematiche (secondo corso);
   calcolo numerico;
   laboratorio di programmazione e calcolo.
   B) Area fisica (180 ore totali):
   fisica generale (primo corso);
   fisica generale (secondo corso);
   laboratorio di fisica generale.
   C) Area di chimica analitica (270 ore totali):
   chimica analitica (primo corso);
   laboratorio di chimica analitica (primo corso);
   laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
   laboratorio di chimica analitica (terzo corso).
   D) Area di chimica fisica (270 ore totali):
   chimica fisica (primo corso);
   chimica fisica (secondo corso);
   laboratorio di chimica fisica (primo corso);
   laboratorio di chimica fisica (secondo corso);
   E) Area di chimica organica (270 ore totali):
   chimica organica (primo corso);
   chimica organica (secondo corso);
   laboratorio di chimica organica (primo corso);
   laboratorio di chimica organica (secondo corso).
   F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
   chimica generale ed inorganica;
   chimica inorganica (primo corso);
   laboratorio di chimica generale ed inorganica;
   laboratorio di chimica inorganica (primo corso).
   G) Area di chimica biologica (60 ore totali):
   chimica biologica (primo corso).
  Gli  studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali
(60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio  di  corso
di laurea.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio su richiesta viene rilasciato un certificato  attestante  il
completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.
  I seguenti insegnamenti comportano una prova unica per i due corsi:
   calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;
   chimica  generale  ed inorganica e laboratorio di chimica generale
ed inorganica;
   fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;
   laboratorio  di  chimica  analitica (primo corso) e laboratorio di
chimica analitica (secondo corso);
   chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica
(terzo corso);
   chimica fisica (primo  corso)  e  laboratorio  di  chimica  fisica
(primo corso);
   chimica  fisica  (secondo  corso)  e laboratorio di chimica fisica
(secondo corso);
   chimica organica (primo corso) e laboratorio di  chimica  organica
(primo corso);
   chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica
(secondo corso);
   chimica   inorganica   (primo  corso)  e  laboratorio  di  chimica
inorganica (primo corso).
  I  corsi  e  laboratori  possono  essere  svolti,  per   necessita'
didattiche,  in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo
sara' sostenuto alla fine della seconda parte.
  Lo studente sara' tenuto a dimostrare di aver  appreso  almeno  una
lingua  straniera  moderna  (di  regola la lingua inglese) tra quelle
proposte dal consiglio di corso di laurea
nel manifesto degli studi. La conoscenza verra' verificata attraverso
un colloquio regolarmente verbalizzato da  una  commissione  nominata
dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
  Art.  105  (Biennio).  -  Sono  ammessi  al  quarto anno coloro che
abbiano superato gli esami del  triennio  propedeutico.  E'  comunque
consentita  l'iscrizione  al quarto anno in difetto di due soli esami
del triennio, che dovranno essere peraltro sostenuti prima di  quelli
del biennio.
  Il biennio si articola in indirizzi.
  Gli  indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali
comuni a tutti i piani di studio  dell'indirizzo,  con  i  rispettivi
laboratori  o  esercitazioni,  e  da cinque insegnamenti opzionali da
scegliere tra quelli attivati nella sede.
  Sono previsti i seguenti indirizzi:
                  Indirizzo: chimica dei materiali
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica dei materiali;
   2) laboratorio di chimica dei materiali;
   3) chimica macromolecolare;
   4) laboratorio di chimica macromolecolare.
  I corsi di chimica dei  materiali  e  laboratorio  di  chimica  dei
materiali danno luogo ad una prova di accertamento unica cosi' come i
corsi   di   chimica   macromolecolare   e   laboratorio  di  chimica
macromolecolare.
                  Indirizzo: applicativo ambientale
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica analitica (secondo corso);
   2) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);
   3) chimica fisica ambientale;
   4) laboratorio di chimica fisica ambientale.
  I corsi di chimica analitica (secondo corso) e  di  laboratorio  di
chimica  analitica  (quarto  corso)  danno  luogo  ad  una  prova  di
accertamento unico, cosi' come i corsi di chimica fisica ambientale e
di laboratorio di chimica fisica ambientale.
  Prova  di  accertamento  unica  -  Il preside della facolta' per la
prova di accertamento  unica,  prevista  per  i  corsi  del  triennio
propedeutico  e  per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le
relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i  docenti
dei rispettivi corsi, secondo le
norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933
e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.
  Art.  106.  -  L'elenco  dei corsi opzionali tra cui possono essere
scelti i corsi  da  attivare  e'  costituito  dall'elenco  nazionale,
riportato qui di seguito:
   analisi chimica spettroscopica;
   biochimica applicata;
   biochimica cellulare;
   biochimica industriale;
   biocristallografia;
   biologia cellulare;
   biologia generale;
   biopolimeri;
   chemiometria;
   chimica dell'ambiente;
   chimica analitica clinica;
   chimica analitica dei beni culturali;
   chimica analitica dei processi industriali;
   chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
   chimica analitica strumentale;
   chimica bioinorganica;
   chimica bioorganica;
   chimica bromatologica;
   chimica computazionale;
   chimica dei composti di coordinazione;
   chimica metallorganica;
   chimica dei composti eterociclici;
   chimica dei metalli e delle leghe;
   chimica del suolo;
   chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
   chimica macromolecolare;
   chimica delle sostanze coloranti;
   chimica delle sostanze organiche naturali;
   chimica dello stato solido;
   chimica e tecnologia dei polimeri;
   chimica elettroanalitica;
   chimica farmaceutica e tossicologica;
   chimica fisica ambientale;
   chimica fisica biologica;
   chimica fisica dei fluidi;
   chimica fisica dei materiali;
   chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
   chimica fisica industriale;
   chimica fisica organica;
   chimica industriale;
   chimica inorganica industriale;
   chimica merceologica;
   chimica organica fisica;
   chimica organica industriale;
   chimica per la conservazione dei beni culturali;
   chimica teorica;
   cinetica chimica e dinamica molecolare;
   cristallochimica;
   cromatografia;
   didattica della chimica;
   elettrochimica;
   fotochimica;
   genetica;
   geochimica;
   meccanismi di reazioni in chimica inorganica;
   meccanismi di reazioni in chimica organica;
   metodi analitici in chimica industriale;
   metodi fisici in chimica inorganica;
   metodi fisici in chimica organica;
   microbiologia generale;
   mineralogia;
   radiochimica;
   sintesi e tecniche speciali inorganiche;
   sintesi e tecniche speciali organiche;
   spettroscopia molecolare;
   stereochimica;
   storia della chimica;
   strutturistica chimica;
   termodinamica chimica.
  Corsi  opzionali:  i  corsi  opzionali potranno essere scelti dallo
studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto  dalla
sede, fra le discipline attivate.
  Possono  anche essere inserite a statuto, con la procedura prevista
dall'art. 17  del  testo  unico  n.  1592/1933,  ed  utilizzate,  nel
rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti, come corsi
opzionali   tutte   le   discipline   fondamentali   dell'ordinamento
nazionale. Quando vengono scelti come corsi opzionali i  fondamentali
con  i  relativi  laboratori,  di  un  indirizzo  diverso  da  quello
prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il  corrispondente
corso  di  laboratorio,  che  sono  stati  sostitutivi  di  due corsi
opzionali, comportano due esami distinti.
  Art. 107 (Esame e diploma  di  laurea).  -  Per  essere  ammesso  a
sostenere  l'esame  di  laurea  lo studente deve aver seguito tutti i
corsi previsti  dal  piano  di  studio  approvato  dalla  facolta'  e
superato  i  relativi  esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il
lavoro di tesi sperimentale.
  L'esame  di  laurea   consiste   nella   discussione   della   tesi
sperimentale  con  le  modalita' stabilite dal consiglio del corso di
laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.
  Il diploma di laurea riporta il  titolo  di  laureato  in  chimica,
mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, fara' menzione
dell'indirizzo seguito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 26 febbraio 1992
                                                 Il rettore: DIANZANI