MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 marzo 1992 

  Modalita'  di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative
del bicentenario della nascita di G. Rossini.
(GU n.108 del 11-5-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
 Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente  la  costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  404401  del 27 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, con il
quale  si  autorizza  l'emissione  di  monete  d'argento  da  L.  500
celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini;
  Considerata la necessita':
   di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad enti,
associazioni e privati italiani o  stranieri  delle  suddette  monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di  favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso
l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
effettuare  le  prenotazioni  delle  monete  d'argento  da   L.   500
celebrative  del  bicentenario  della  nascita  di Gioacchino Rossini
entro il 30 settembre 1992 mediante il versamento di L.  26.500  (IVA
inclusa)  per  ogni  moneta nella versione "ordinaria" e di L. 52.000
(IVA inclusa) per ogni moneta nella versione "proof" sul c/c  postale
n.  59231001  intestato  all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
"Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.
  L'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  entro  novanta  giorni
dalla  scadenza  dei termini di prenotazione e' tenuto a versare alla
tesoreria centrale dello Stato il controvalore  di  tutte  le  monete
prenotate.
  Al  fine  di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione
Zecca delle monete in  questione  entro  i  termini  stabiliti,  alle
condizioni suddette, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a
titolo   di   "cauta   custodia",  adeguati  quantitativi  di  monete
all'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato,  che  provvedera'  a
versare   mensilmente   alla   Tesoreria   centrale  dello  Stato  il
controvalore delle monete vendute.
  La Direzione della Zecca alla  scadenza  dei  termini  retrocedera'
alla  Cassa speciale le monete ricevute ai sensi del comma precedente
e rimaste invendute.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 337