UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.108 del 11-5-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta del 21 dicembre 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unito 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti  nelle delibere degli organi accademici e convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di  Chieti,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
  Art. 18-ter (Aree didattico formative).
                      AREE DEL SECONDO TRIENNIO
  12) Area della medicina clinica.
  All'elenco  delle  discipline  del  corso  integrato  di  "medicina
interna"  dopo  "medicina  termale"  e'  aggiunta  la  disciplina  di
"medicina dello sport".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 26 marzo 1992
                                           Il pro-rettore: CUCCURULLO