MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 6 maggio 1992, n. 786 

  Decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste 3 aprile
1992, n.  276,  recante  modificazioni  al  regolamento  ministeriale
concernente  le  disposizioni  per la concessione dell'aiuto previsto
dalle norme CEE per il grano duro, adottato con decreto del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416.
(GU n.109 del 12-5-1992)
 
 Vigente al: 12-5-1992  
 

                                   All'Azienda   di   Stato  per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  A.I.M.A.
                                  Agli  assessorati agricoltura delle
                                  regioni:
                                           Marche     -  Ancona
                                           Toscana    -  Firenze
                                           Lazio      -  Roma
                                           Abruzzo    -  Pescara
                                           Molise     -  Campobasso
                                           Campania   -  Napoli
                                           Puglia     -  Bari
                                           Basilicata -  Potenza
                                           Calabria   -  Catanzaro
                                           Sicilia    -  Palermo
                                           Sardegna   -  Cagliari
                                  Agli  enti  regionali  di  sviluppo
                                  agricolo delle regioni:
                                           Abruzzo    -  Avezzano
                                           Molise     -  Campabasso
                                           Puglia     -  Bari
                                           Basilicata -  Matera
                                           Calabria   -  Cosenza
                                           Sardegna   -  Cagliari
                                   Alla  Confederazione nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  coltivatori
  Il regolamento ministeriale  adottato  con  il  decreto  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  103  del 5 maggio 1992 prevede talune
modifiche al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17
dicembre 1990, n.  416,  recante  "Disposizioni  per  la  concessione
dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro".
  Al  fine di rendere piu' agevole l'interpretazione e l'applicazione
della  normativa  in  questione,  si  forniscono  di  seguito  taluni
chiarimenti.
  L'art.  1  prevede  l'obbligo,  per il produttore, di presentare la
certificazione antimafia con validita' compresa nel periodo tra il 1›
dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di  coltivazione
ed il 31 marzo dell'anno successivo.
  Attraverso l'introduzione di detto obbligo, il cui mancato rispetto
comporta   l'esclusione   dal  diritto  all'aiuto,  l'amministrazione
intende perseguire la finalita' della massima accelerazione dei tempi
concernenti il  pagamento  dell'importo  dell'aiuto  a  favore  degli
aventi diritto.
  Il  produttore  interessato,  al fine di soddisfare l'obbligo della
certificazione di cui trattasi, puo' avvalersi dell'art. 20, comma 8,
del  decreto-legge  13  maggio  1991,   n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
  Detta   disposizione  prevede  che  le  prefetture  sono  tenute  a
rilasciare al richiedente apposita ricevuta  attestante  la  data  di
presentazione  dell'istanza  di certificazione. Trascorsi inutilmente
trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui  sopra,
l'interessato,  puo',  in sostituzione, fornire una dichiarazione che
attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e  di
non  essere  a  conoscenza  dell'esistenza  a suo carico e dei propri
conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione  della  misura
di  prevenzione  o  di  una  delle  cause ostative alla concessione a
proprio favore del beneficio comunitario previsto per  la  produzione
di  grano  duro. La sottoscrizione di detta dichiarazione deve essere
autenticata con le modalita' stabilite dall'art.  20  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15.
  Resta,  in  ogni  caso,  impregiudicata  la  facolta'  dell'ufficio
istruttorio,   competente   per   territorio,   di   richiedere    la
certificazione prefettizia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.
  E'  da  precisare,  infine, che in caso di scadenza della validita'
del  certificato  "antimafia",   per   effetto   di   ritardi   nella
liquidazione  dell'aiuto  connessi ad esigenze istruttorie, l'ufficio
competente e' tenuto a richiederne il rinnovo.
  L'art. 2 prescrive  l'obbligo,  per  gli  organismi  incaricati,  a
seguito  di  apposita  convenzione  con  l'Azienda  di  Stato per gli
interventi  nel  mercato  agricolo  -  A.I.M.A.,  di  effettuare   le
operazioni  di  verifica  in  campo delle superfici investite a grano
duro, ai sensi dell'art. 7,  comma  6,  del  decreto  n.  416/90,  di
trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli uffici istruttori
regionali la documentazione concernente le predette operazioni.
  Cio',  per  consentire  agli  stessi uffici istruttori di procedere
alla liquidazione dell'aiuto a favore dei produttori interessati  con
la  massima  celerita'  e,  comunque,  nel  pieno  rispetto dei tempi
previsti dalla regolamentazione  comunitaria  vigente  in  materia  e
cioe' entro il 30 aprile dell'anno successivo.
  L'art.  3  introduce la possibilita', limitatamente alla produzione
di grano  duro  1991,  di  rettificare,  mediante  apposita  istanza,
redatta  sulla  base  del  modello  allegato  al decreto n. 276 del 3
aprile  1992,  gli  errori  materiali  concernenti  esclusivamente  i
riferimenti  catastali  delle  particelle  investite  a  grano  duro,
contenuti nella originaria dichiarazione di coltivazione.
  E' appena il caso di sottolineare che le  predette  rettifiche  non
possono riguardare, nel modo piu' assoluto, sia la superficie globale
che  ha  costituito  oggetto  della  originaria domanda di aiuto, sia
altri elementi essenziali richiesti, dalla vigente normativa, per  la
validita' della dichiarazione di coltivazione.
  Per  quanto concerne le superfici, la rettifica non puo' comportare
il superamento degli investimenti  globali  (ettari,  aree)  indicati
nell'originaria   dichiarazione   di  coltivazione  e,  pertanto,  la
relativa domanda non puo' essere, in tal caso, accolta.
  Sono,  tuttavia,  ammissibili  le  rettifiche  che  comportano   la
riduzione  delle superfici precedentemente dichiarate solo nei limiti
di tolleranza previsti dalla vigente normativa e cioe' non  piu'  del
10% della superficie dichiarata e, comunque, non oltre un ettaro.
  Diversamente  trova,  infatti,  applicazione  la  disposizione  che
prescrive l'esclusione dal diritto all'aiuto  per  la  produzione  in
causa   e   la   comunicazione  della  sanzione,  per  il  produttore
interessato, di fruire dell'aiuto per l'anno successivo.
  In caso di coltivazione in compartecipazione,  sono  consentite  le
precisazioni  relative alla quota di spettanza di ciascun produttore,
sempre che non risulti l'indicazione di qualsiasi  elemento  relativo
al dato in questione nella originaria domanda di aiuto.
  L'autenticazione della sottoscrizione delle istanze di rettifica di
cui  trattasi  puo'  essere effettuata presso un notaio, cancelliere,
segretario comunale,  altro  funzionario  incaricato  dal  sindaco  o
direttamente   dal  funzionario  delegato  dall'ufficio  istruttorio,
competente per territorio, a ricevere la  documentazione  concernente
l'aiuto in questione.
  Le  istanze  di rettifica devono, comunque, essere presentate entro
il  termine  improrogabile  di  sessanta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione  del  predetto decreto ministeriale n. 276 del 3 aprile
1992.
  Cio', in relazione alla esigenza di organizzare tempestivamente  un
sistema  di  informatizzazione  che consenta di rispettare il termine
inderogabile del 31 agosto 1992 previsto per il pagamento  dell'aiuto
dal  regolamento  CEE della Commissione n. 930/92 del 13 aprile 1992,
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'  europee  n.  L
100 del 14 aprile 1992.
  Si  coglie  inoltre l'occasione, al fine di ovviare alla situazione
di incertezza che ha causato taluni  inconvenienti  nelle  precedenti
annate,  per fornire precisazioni concernenti i rimedi amministrativi
e giurisdizionali  avverso  i  provvedimenti  adottati  dagli  organi
istruttori regionali in materia di aiuto per il grano duro.
  L'art.  6,  comma  2,  del  decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, ha stabilito che  gli  uffici
competenti  per territorio, elencati nel comma 1 dello stesso art. 6,
provvedono alla  istuttoria,  al  controllo,  all'acquisizione  della
documentazione  ritenuta  necessaria, alla emanazione e alla notifica
agli  interessati  dei  provvedimenti  che  hanno  per   oggetto   la
concessione dell'aiuto in questione.
  Si  ha  ragione di ritenere, pertanto, che i provvedimenti adottati
dagli  organi  regionali,  competenti  per   territorio,   siano   da
considerarsi definitivi. Cio' sia per l'ampia discrezionalita' che ne
caratterizza  il  procedimento  di adozione, sia per i caratteri e le
circostanze della valutazione, di ordine specificatamente locale, che
gli organi regionali di controllo sono chiamati a  svolgere  ai  fini
dell'emanazione  degli  atti medesimi, sia, infine, per assicurare il
rapido espletamento del procedimento di adozione degli atti.
  I provvedimenti in questione non appaiono, quindi, in  alcun  modo,
riformabili  da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Avverso tali atti e' data la facolta', quale unica forma  di  tutela,
di esperire gli ordinari mezzi di impugnazione in sede amministrativa
e giurisdizionale.
  E'  appena  il caso di rilevare che resta, comunque, impregiudicata
la possibilita' per gli organi istruttori di interessare il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito delle  attribuzioni  di
indirizzo  e di consulenza, in ordine a specifici quesiti concernenti
la interpretazione della normativa comunitaria e nazionale vigente in
materia.
                                                   Il Ministro: GORIA