Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 3 aprile 1992, n. 276, recante modificazioni al regolamento ministeriale concernente le disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro, adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416.(GU n.109 del 12-5-1992)
Vigente al: 12-5-1992
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Agli assessorati agricoltura delle regioni: Marche - Ancona Toscana - Firenze Lazio - Roma Abruzzo - Pescara Molise - Campobasso Campania - Napoli Puglia - Bari Basilicata - Potenza Calabria - Catanzaro Sicilia - Palermo Sardegna - Cagliari Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni: Abruzzo - Avezzano Molise - Campabasso Puglia - Bari Basilicata - Matera Calabria - Cosenza Sardegna - Cagliari Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana coltivatori Il regolamento ministeriale adottato con il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1992 prevede talune modifiche al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, recante "Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro". Al fine di rendere piu' agevole l'interpretazione e l'applicazione della normativa in questione, si forniscono di seguito taluni chiarimenti. L'art. 1 prevede l'obbligo, per il produttore, di presentare la certificazione antimafia con validita' compresa nel periodo tra il 1 dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione ed il 31 marzo dell'anno successivo. Attraverso l'introduzione di detto obbligo, il cui mancato rispetto comporta l'esclusione dal diritto all'aiuto, l'amministrazione intende perseguire la finalita' della massima accelerazione dei tempi concernenti il pagamento dell'importo dell'aiuto a favore degli aventi diritto. Il produttore interessato, al fine di soddisfare l'obbligo della certificazione di cui trattasi, puo' avvalersi dell'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Detta disposizione prevede che le prefetture sono tenute a rilasciare al richiedente apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui sopra, l'interessato, puo', in sostituzione, fornire una dichiarazione che attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative alla concessione a proprio favore del beneficio comunitario previsto per la produzione di grano duro. La sottoscrizione di detta dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta, in ogni caso, impregiudicata la facolta' dell'ufficio istruttorio, competente per territorio, di richiedere la certificazione prefettizia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. E' da precisare, infine, che in caso di scadenza della validita' del certificato "antimafia", per effetto di ritardi nella liquidazione dell'aiuto connessi ad esigenze istruttorie, l'ufficio competente e' tenuto a richiederne il rinnovo. L'art. 2 prescrive l'obbligo, per gli organismi incaricati, a seguito di apposita convenzione con l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di effettuare le operazioni di verifica in campo delle superfici investite a grano duro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto n. 416/90, di trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli uffici istruttori regionali la documentazione concernente le predette operazioni. Cio', per consentire agli stessi uffici istruttori di procedere alla liquidazione dell'aiuto a favore dei produttori interessati con la massima celerita' e, comunque, nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia e cioe' entro il 30 aprile dell'anno successivo. L'art. 3 introduce la possibilita', limitatamente alla produzione di grano duro 1991, di rettificare, mediante apposita istanza, redatta sulla base del modello allegato al decreto n. 276 del 3 aprile 1992, gli errori materiali concernenti esclusivamente i riferimenti catastali delle particelle investite a grano duro, contenuti nella originaria dichiarazione di coltivazione. E' appena il caso di sottolineare che le predette rettifiche non possono riguardare, nel modo piu' assoluto, sia la superficie globale che ha costituito oggetto della originaria domanda di aiuto, sia altri elementi essenziali richiesti, dalla vigente normativa, per la validita' della dichiarazione di coltivazione. Per quanto concerne le superfici, la rettifica non puo' comportare il superamento degli investimenti globali (ettari, aree) indicati nell'originaria dichiarazione di coltivazione e, pertanto, la relativa domanda non puo' essere, in tal caso, accolta. Sono, tuttavia, ammissibili le rettifiche che comportano la riduzione delle superfici precedentemente dichiarate solo nei limiti di tolleranza previsti dalla vigente normativa e cioe' non piu' del 10% della superficie dichiarata e, comunque, non oltre un ettaro. Diversamente trova, infatti, applicazione la disposizione che prescrive l'esclusione dal diritto all'aiuto per la produzione in causa e la comunicazione della sanzione, per il produttore interessato, di fruire dell'aiuto per l'anno successivo. In caso di coltivazione in compartecipazione, sono consentite le precisazioni relative alla quota di spettanza di ciascun produttore, sempre che non risulti l'indicazione di qualsiasi elemento relativo al dato in questione nella originaria domanda di aiuto. L'autenticazione della sottoscrizione delle istanze di rettifica di cui trattasi puo' essere effettuata presso un notaio, cancelliere, segretario comunale, altro funzionario incaricato dal sindaco o direttamente dal funzionario delegato dall'ufficio istruttorio, competente per territorio, a ricevere la documentazione concernente l'aiuto in questione. Le istanze di rettifica devono, comunque, essere presentate entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale n. 276 del 3 aprile 1992. Cio', in relazione alla esigenza di organizzare tempestivamente un sistema di informatizzazione che consenta di rispettare il termine inderogabile del 31 agosto 1992 previsto per il pagamento dell'aiuto dal regolamento CEE della Commissione n. 930/92 del 13 aprile 1992, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 100 del 14 aprile 1992. Si coglie inoltre l'occasione, al fine di ovviare alla situazione di incertezza che ha causato taluni inconvenienti nelle precedenti annate, per fornire precisazioni concernenti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso i provvedimenti adottati dagli organi istruttori regionali in materia di aiuto per il grano duro. L'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, ha stabilito che gli uffici competenti per territorio, elencati nel comma 1 dello stesso art. 6, provvedono alla istuttoria, al controllo, all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria, alla emanazione e alla notifica agli interessati dei provvedimenti che hanno per oggetto la concessione dell'aiuto in questione. Si ha ragione di ritenere, pertanto, che i provvedimenti adottati dagli organi regionali, competenti per territorio, siano da considerarsi definitivi. Cio' sia per l'ampia discrezionalita' che ne caratterizza il procedimento di adozione, sia per i caratteri e le circostanze della valutazione, di ordine specificatamente locale, che gli organi regionali di controllo sono chiamati a svolgere ai fini dell'emanazione degli atti medesimi, sia, infine, per assicurare il rapido espletamento del procedimento di adozione degli atti. I provvedimenti in questione non appaiono, quindi, in alcun modo, riformabili da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Avverso tali atti e' data la facolta', quale unica forma di tutela, di esperire gli ordinari mezzi di impugnazione in sede amministrativa e giurisdizionale. E' appena il caso di rilevare che resta, comunque, impregiudicata la possibilita' per gli organi istruttori di interessare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito delle attribuzioni di indirizzo e di consulenza, in ordine a specifici quesiti concernenti la interpretazione della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. Il Ministro: GORIA