MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.109 del 12-5-1992)

   Con   decreto  ministeriale  29  aprile  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Maison
Blu, con sede in Torino e stabilimento in  Rivoli  (Torino),  per  il
periodo dal 4 dicembre 1991 al 31 maggio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  29  aprile  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.F.
Engineering, con sede in Torino e stabilimento in Trana (Torino), per
il periodo dal 24 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 29 aprile  1992  in  favore  di  diciotto
dipendenti  dalla  S.r.l.  Mollificio  lombardo,  con sede in Milano,
occupati presso lo stabilimento di Carvico (Bergamo), per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a  20  ore  settimanali  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo  dal  3  febbraio  1992  al  31
gennaio 1993.
   Con   decreto   ministeriale   29   aprile   1992   in  favore  di
settantacinque  unita'  lavorative  dipendenti  dalla  S.r.l.   Mecar
ingranaggi,  con  sede  in  Casalecchio  di  Reno (Bologna), occupati
presso lo stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali per 17
impiegati;  da 40 a 16 ore settimanali per 50 operai e da 20 a 16 ore
settimanali per 8 operai con contratto a part-time,  e'  disposta  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 25 ottobre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  29  aprile 1992 in favore di trentotto
unita' dipendenti dalla S.p.a. Basket, con sede  in  Udine,  occupati
presso  lo  stabilimento  di Udine, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per 31 operai (4 ore
al  giorno per 5 giorni) e da 40 a 30 ore settimanali per 7 impiegati
(6 ore al giorno per 5 giorni)  e'  disposta  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 1› gennaio 1992 al 28 giugno 1992.