MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1992 

  Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 maggio-14  giugno
1992,  alle  operazioni  di  credito  all'esportazione previste dalla
legge 24 maggio 1977, n. 227.
(GU n.110 del 13-5-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1›  marzo  1988,  n. 123, recante
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle operazioni di credito inerenti alle  esportazioni  di  merci  e
servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli
articoli   13  e  14  riguardanti  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento da assumere come base  dell'intervento  del  Mediocredito
centrale  sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma
dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;
  Visto l'art.  3  del  decreto  ministeriale  del  9  gennaio  1989,
registrato  alla  Corte  dei  conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1
Tesoro, foglio n. 285,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale e' stata
fissata  nella  misura  dello   0,50   per   cento   la   commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri
relativi  alle  operazioni  di  credito  agevolato  con  dilazione di
pagamento uguale  o  superiore  ai  ventiquattro  mesi  di  cui  alle
disposizioni sopracitate;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 30 marzo 1992 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 1992
l'errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  91  del  17
aprile  1992, con i quali e' stato fissato nella misura del 13,05 per
cento il tasso di riferimento per  il  periodo  15  aprile-14  maggio
1992;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni sopra indicate per il periodo 15 maggio-14 giugno 1992, ha
reso  noto  che  il  costo medio della provvista dei fondi e' pari al
12,90 per cento;
  Ritenuta valida la  predetta  comunicazione  e  dovendosi,  quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa,  per  il
periodo 15 maggio-14 giugno 1992, e' pari al 12,90 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
riconosciuta  nella  misura  dello  0,50  per  cento,  il  tasso   di
riferimento  applicabile  alle operazioni suddette, per il periodo 15
maggio-14 giugno 1992, e' pari al 13,40 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1992
                                                   Il Ministro: CARLI