UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.111 del 14-5-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  ottobre  1988
concernente modificazioni all'ordinamento universitario relativamente
ai corsi di laurea in chimica e chimica industriale;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della  facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 22
febbraio 1991, dal consiglio di amministrazione in data 2 aprile 1991
e dal senato accademico in data 18 aprile 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle  deliberazioni  degli  organi  accademici  e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 12 luglio 1991;
  Vista   la   delibera  del  consiglio  della  facolta'  di  scienze
matematiche, fisiche e naturali in data 17 dicembre 1991;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 77 relativo al corso di laurea in chimica industriale  viene
soppresso e sostituito come segue:
                    LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE
  Art.  77.  - La durata del corso di studi in chimica industriale e'
di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico,  a  carattere
formativo  di  base,  ed  in  successivi distinti indirizzi di durata
biennale a carattere applicativo.
  L'accesso al corso di laurea  e'  regolato  dalle  disposizioni  di
legge.
  Il numero di esami e' non meno di ventiquattro.
  Nel  caso  di  verifiche  di profitto contestuali - accorpamento di
piu'  insegnamenti  dello  stesso  anno  accademico  -   il   preside
costituisce  le  commissioni  di  profitto  utilizzando i docenti dei
relativi corsi, secondo le norme  dettate  dall'art.  160  del  testo
unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n.  1592,  e  dall'art.  42  del  regolamento
studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  La  didattica  del  corso  di  laurea  in  chimica  industriale  e'
organizzata per ciascun anno di corso  in  due  cicli  coordinati  di
durata   inferiore  all'anno.  Ciascun  ciclo,  di  seguito  indicato
convenzionalmente come semestre, ha  durata  minima  di  quattordici-
quindici  settimane.  L'intervallo  tra i due semestri deve essere di
almeno quattro settimane. Gli esami sono  effettuati  al  termine  di
ciascun  semestre,  prevedendo  tre sessioni di esami: una durante la
pausa tra i due semestri dell'anno  accademico,  una  alla  fine  del
secondo  semestre,  ed  una di recupero prima dell'inizio dei corsi e
cio' nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n.  1592/1933 e
dal regolamento studenti n. 1269/1938.
  Il  totale  delle  ore  di  insegnamento   e'   nel   triennio   di
millesettecentosettanta   ore,   suddivise   in  ventisette  corsi  e
diciassette  esami,  e  nel  biennio  di   cinquecentosettanta   ore,
suddivise  in  nove  corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezione
sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi  mentre
i  corsi  di  laboratorio sono di settantacinque ore, di cui almeno i
2/3 di esercitazione pratica.  L'accertamento  finale  del  profitto,
secondo  le  modalita'  previste  dal  consiglio  di corso di laurea,
avverra' per singolo  insegnamento  tranne  nei  casi  elencati  piu'
avanti  in  cui  e'  prevista  una prova di esame unica per due corsi
della stessa area.
  I corsi, come previsto dall'art. 6, primo  comma,  della  legge  18
marzo  1958,  n.  311,  comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi,
sperimentazioni  e  dimostrazioni  a  seconda  della   natura   degli
insegnamenti.
  Nell'ambito  della  programmazione  prevista dagli articoli 10 e 94
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio
di  corso  di  laurea  e  quello  di  facolta',  per  le   rispettive
competenze,  stabiliscono  le  modalita'  del coordinamento didattico
nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree.  In  tale  ambito
possono  essere  previste forme di coordinamento e interscambio tra i
vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  Il  consiglio  di  corso  di laurea stabilira' l'organizzazione dei
corsi nei vari semestri.
TRIENNIO DI STUDI PROPEDEUTICI.
  L'attivita' didattica del triennio e' articolata in aree,  ciascuna
comprendente i corsi fondamentali indicati:
  Area matematica (180 ore totali):
   istituzioni di matematiche (primo corso);
   calcolo numerico e programmazione;
   istituzioni di matematiche (secondo corso).
  Area fisica (180 ore totali):
   fisica generale (primo corso);
   fisica generale (secondo corso);
   laboratorio di fisica generale.
  Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):
   chimica generale ed inorganica;
   laboratorio di chimica generale ed inorganica;
   chimica inorganica;
   laboratorio di chimica inorganica.
  Area di chimica analitica (270 ore totali):
   chimica analitica;
   laboratorio di chimica analitica;
   chimica analitica strumentale;
   laboratorio di chimica analitica strumentale.
  Area di chimica organica (270 ore totali):
   chimica organica (primo corso);
   laboratorio di chimica organica (primo corso);
   chimica organica (secondo corso);
   laboratorio di chimica organica (secondo corso).
  Area di chimica fisica (270 ore totali):
   chimica fisica (primo corso);
   laboratorio di chimica fisica;
   chimica fisica (secondo corso);
   chimica fisica industriale.
  Area di chimica industriale (270 ore totali):
   chimica industriale I;
   laboratorio di chimica industriale I;
   processi ed impianti industriali chimici I;
   laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.
  Area di chimica biologica (60 ore totali):
   chimica biologica.
  E'  prevista  una  prova  di  esame  unica nei casi elencati qui di
seguito:
    1)  chimica  generale  ed  inorganica,  laboratorio  di   chimica
generale ed inorganica;
    2)   fisica  generale  (secondo  corso),  laboratorio  di  fisica
generale;
    3) chimica analitica, laboratorio di chimica analitica;
    4)  chimica  analitica  strumentale,   laboratorio   di   chimica
analitica strumentale;
    5) chimica fisica (secondo corso), laboratorio di chimica fisica;
    6)   chimica  organica  (primo  corso),  laboratorio  di  chimica
organica (primo corso);
    7) chimica  organica  (secondo  corso),  laboratorio  di  chimica
organica (secondo corso);
    8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;
    9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I;
   10)  processi  ed  impianti  industriali chimici I, laboratorio di
processi ed impianti industriali chimici.
  Qualora, per necessita' didattiche i corsi ed  i  laboratori  siano
svolti  in  due  cicli  didattici  successivi, l'esame relativo sara'
sostenuto alla fine della seconda parte.
  Lo studente sara' tenuto a dimostrare di aver  appreso  almeno  una
lingua  straniera  moderna  (di  regola la lingua inglese) tra quelle
proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli  studi.
La  conoscenza verra' verificata attraverso un colloquio regolarmente
verbalizzato da una commissione nominata dalla  facolta'  di  scienze
matematiche, fisiche e naturali.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento  degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in   chimica
industriale.
BIENNIO DI STUDI DI APPLICAZIONE.
  Sono  ammessi  al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami
del triennio propedeutico. E'  comunque  consentita  l'iscrizione  al
quarto  anno  in  difetto  di  due soli degli esami del triennio, che
dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.
  Il biennio si articola nei seguenti indirizzi:
    a) ricerca e sviluppo dei processi;
    b) ricerca e sviluppo dei materiali.
  Lo studente dovra' seguire tre insegnamenti fondamentali comuni  ai
due  indirizzi  (corrispondenti  a  due  esami) e sei insegnamenti di
indirizzo di cui uno abbinato ad un omonimo corso di laboratorio, con
esame unico, per un totale di cinque esami.
  Nel  biennio  lo  studente  dovra'  svolgere  un  lavoro  di   tesi
sperimentale  per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad
un impegno  minimo  di  milleduecento  ore)  su  argomenti  attinenti
l'indirizzo prescelto.
  Insegnamenti fondamentali del biennio comuni a tutti gli indirizzi:
   chimica industriale II;
   laboratorio di chimica industriale II;
   processi ed impianti industriali chimici II.
  Gli  insegnamenti  di  chimica  industriale  II e di laboratorio di
chimica industriale II danno luogo ad una prova di esame unica.
Prova di accertamento unica.
  Il preside della facolta'  per  la  prova  di  accertamento  unica,
prevista  per  i  corsi  del  triennio  propedeutico  e  per  i corsi
fondamentali del biennio comuni a tutti gli indirizzi costituisce  le
relative  commissioni  per  gli esami di profitto utilizzando docenti
dei rispettivi corsi, secondo le  norme  dettate  dall'art.  160  del
testo  unico  n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n.
1269/1938.
Insegnamenti di indirizzo.
  Sono irrinunciabili i seguenti insegnamenti di indirizzo:
    a) per l'indirizzo ricerca e sviluppo dei processi:
    teoria e sviluppo dei processi chimici;
    b) per l'indirizzo ricerca e sviluppo dei materiali:
    chimica fisica dei materiali.
  Gli altri cinque insegnamenti di indirizzo potranno  essere  scelti
dallo   studente  fra  quelli  indicati  nell'elenco  successivamente
riportato fra le discipline  attivate.  Nel  manifesto  degli  studi,
pubblicato  annualmente,  saranno elencati gli insegnamenti opzionali
attivati.  In  tale  elenco  saranno  indicati  con   asterisco   gli
insegnamenti che si intende consigliare in via preferenziale.
Insegnamenti opzionali:
   biochimica industriale;
   biopolimeri;
   chemiometria;
   chimica analitica separativa;
   chimica bioinorganica;
   chimica bioorganica;
   chimica computazionale;
   chimica degli alimenti;
   chimica dei composti etrociclici;
   chimica dei metalli e delle leghe;
   chimica dei processi biotecnologici;
   chimica dell'ambiente;
   chimica delle sostanze coloranti;
   chimica delle sostanze organiche naturali;
   chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
   chimica dello stato solido;
   chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;
   chimica e tecnologie degli intermedi;
   chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
   chimica e tecnologia dei materiali;
   chimica e tecnologia dei polimeri;
   chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici;
   chimica e tecnologia della catalisi;
   chimica e tecnologia della cellulosa e della carta;
   chimica fisica ambientale;
   chimica fisica biologica;
   chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
   chimica fisica dei materiali;
   chimica fisica organica;
   chimica inorganica industriale;
   chimica macromolecolare;
   chimica merceologica;
   chimica organica applicata;
   cristallochimica;
   cristallografia;
   didattica della chimica;
   elettrochimica;
   fotochimica;
   meccanismi di reazioni in chimica inorganica;
   meccanismi di reazione in chimica organica;
   metodi analitici in chimica industriale;
   metodi fisici in chimica inorganica;
   metodi fisici in chimica organica;
   petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
   polimeri per usi speciali;
   sintesi e tecniche speciali inorganiche;
   sintesi e tecniche speciali organiche;
   spettroscopia molecolare;
   stereochimica;
   strutturistica chimica;
   tecnologia chimico agrarie;
   termodinamica chimica.
  Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  11  dicembre  1969, n. 910 e
dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924,  lo  studente  puo'
presentare  un  piano  di  studi  diverso da quello consigliato dalla
facolta' e previsto dal manifesto degli  studi,  purche'  nell'ambito
delle  discipline  attivate  e  nel  rispetto  del  numero  dei corsi
relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione  e  di
laboratorio.
  Il  consiglio  di corso di laurea valutera' la congruita' del piano
di  studi  proposto  dallo  studente  per  il  raggiungimento   degli
obiettivi didattico-formativi previsti.
  Quando  vengono  scelti  come  corsi opzionali i fondamentali con i
relativi laboratori, di un  indirizzo  diverso  da  quello  prescelto
dallo  studente,  il corso fondamentale ed il corrispondente corso di
laboratorio, che sono  stati  sostitutivi  di  due  corsi  opzionali,
comportano due esami distinti.
Esame e diploma di laurea.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito tutti i corsi previsti dal piano  di  studi  approvato  dalla
facolta'  e superati i relativi esami. Lo studente deve avere inoltre
svolto il lavoro di tesi sperimentale.
  L'esame  di  laurea   consiste   nella   discussione   della   tesi
sperimentale  con  le  modalita' stabilite dal consiglio del corso di
laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.
  Il diploma di laurea riporta  il  titolo  di  laureato  in  chimica
industriale,  mentre il certificato relativo, rilasciato al laureato,
fara' menzione dell'indirizzo seguito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 29 gennaio 1992
                                                           Il rettore