UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.111 del 14-5-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  12  ottobre  1989
concernente modificazioni all'ordinamento universitario relativamente
al corso di laurea in scienze naturali;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della  facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 11
gennaio 1991, dal consiglio di amministrazione  in  data  29  gennaio
1991 e dal senato accademico in data 15 marzo 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 17 settembre 1991;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  della  facolta'   di   scienze
matematiche, fisiche e naturali in data 17 dicembre 1991;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  77  relativo  al  corso di laurea in scienze naturali viene
soppresso e sostituito come segue:
                     LAUREA IN SCIENZE NATURALI
  Art. 77. - Il titolo di ammissione al corso  di  laurea  e'  quello
previsto  dalla  legge.  Il corso di laurea in scienze naturali e' di
quattro anni, con  ventitre  insegnamenti  annuali  complessivi,  dei
quali  sedici,  che  costituiscono  l'area  comune, sono insegnamenti
obbligatori di base, e sette insegnamenti  di  indirizzo.  Di  questi
ultimi:   tre   sono   obbligatori  sul  piano  nazionale;  due  sono
obbligatori in sede locale, su scelta della facolta' tra  quelli  dei
blocchi   indicati   nella  tabella  XXIV  per  ciascun  indirizzo  e
orientamento; due sono a scelta dello studente.
  I due insegnamenti a scelta dello studente devono essere tra quelli
attivati dalla facolta' che sono in armonia  con  l'indirizzo  e  con
l'orientamento del proprio piano individuale di studi.
  Sono previsti due indirizzi: un indirizzo generale e didattico, con
un  orientamento  generale ed un orientamento didattico; un indirizzo
conservazione della natura e delle sue risorse.
  I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di 70 e
non  piu'  di  90  ore,  comprensive   di   lezioni,   esercitazioni,
sperimentazioni,  esercizi  e dimostrazioni; quelli semestrali di non
meno di 45 ore.
  Gli  insegnamenti  obbligatori  di   base   sono   da   distribuire
principalmente  nel  primo biennio e in numero minore nel terzo e nel
quarto anno di  corso,  nei  quali  prevalgono  gli  insegnamenti  di
indirizzo.
  La  facolta'  deve,  altresi', provvedere all'organizzazione di due
corsi integrativi introduttivi, di cui uno  di  biologia  ed  uno  di
scienze  della  terra, articolati in non meno di 100 ore di lezioni e
20 ore di esercitazioni, ciascuno secondo lo schema  riportato  nella
nuova  tabella XXIV. Detti corsi sono attuati con il concorso di piu'
docenti delle  discipline  interessate:  non  danno  quindi  luogo  a
titolarita'.
  La  facolta',  nell'organizzare  detti corsi integrati, indica anno
per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto ovviamente  tra
i docenti impegnati nei cicli di lezioni.
  Parte delle ore destinate alle esercitazioni puo' essere utilizzata
per  analisi,  in  laboratorio  e/o  sul  campo,  di  situazioni  che
richiedono  un  approccio  interdisciplinare,  in  coerenza  con   il
significato dei corsi integrati.
  La facolta', nel provvedere alla loro organizzazione, stabilisce le
modalita' di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi
introduttivi integrati.
  Nei  quattro  anni  di  corso  il consiglio di corso di laurea deve
organizzare escursioni per attivita' di studio sul campo.
  Il  numero  complessivo  delle  ore  di  insegnamento  deve  essere
contenuto  in  1800,  escluse  quelle destinate ai corsi introduttivi
integrati.
  Ai fini degli esami di  profitto,  piu'  insegnamenti  disciplinari
possono  essere  accorpati  secondo  un  criterio  di  affinita',  su
deliberazione del consiglio di corso di laurea e della  facolta',  in
modo  che lo studente debba sostenere e superare un minimo di ventuno
esami.
  La facolta' organizza, altresi', corsi di  lingua  inglese  che  si
concludono  con  un  colloquio  da superarsi prima della assegnazione
formale della tesi di laurea.
  Per tutti e due gli indirizzi, sono obbligatori di base i  seguenti
sedici insegnamenti:
    1) istituzioni di matematiche;
    2) fisica;
    3) chimica generale e inorganica;
    4) chimica organica;
    5) anatomia comparata;
    6) botanica;
    7) botanica sistematica;
    8) ecologia;
    9) fisiologia generale;
   10) antropologia;
   11) genetica;
   12) geografia;
   13) geologia;
   14) mineralogia;
   15) paleontologia;
   16) zoologia.
  Per  l'indirizzo generale e didattico, sono obbligatori, secondo il
piano nazionale, i seguenti tre insegnamenti:
   17) fisiologia vegetale;
   18) geografia fisica;
   19) sistematica e filogenesi animale.
  Per l'indirizzo generale ad orientamento  generale,  sono  altresi'
obbligatori,  secondo  il  piano  locale per scelta della facolta', i
seguenti due insegnamenti:
   20) chimica biologica (blocco A);
   21) petrografia (blocco B).
  Per l'indirizzo generale ad orientamento didattico,  sono  altresi'
obbligatori,  secondo  il  piano  locale per scelta della facolta', i
seguenti due insegnamenti:
   20) anatomia umana (blocco A);
   21) didattica delle scienze naturali (blocco B).
  Per l'indirizzo conservazione della natura  e  delle  sue  risorse,
sono   obbligatori   secondo  il  piano  nazionale,  i  seguenti  tre
insegnamenti:
   17) conservazione della natura e delle sue risorse;
   18) geologia ambientale;
   19) sistematica e filogenesi animale.
  Sono altresi' obbligatori, seondo il piano  locale  per  la  scelta
della facolta', i seguenti due insegnamenti:
   20) geobotanica (blocco A);
   21) idrogeologia (blocco B).
   Sono  inoltre  insegnamenti  caratterizzanti  del  corso di laurea
quelli degli indirizzi, e  relativi  orientamenti,  come  di  seguito
specificato.
                   Indirizzo generale e didattico
Orientamento generale:
  Blocco A:
   1) biogeografia;
   2) biologia cellulare;
   3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
   4) ecologia microbica.
  Blocco B:
   5) geochimica;
   6) geologia stratigrafica;
   7) geofisica;
   8) vulcanologia.
Orientamento didattico:
  Blocco A:
   1) analisi degli ecosistemi;
   2) fitosociologia;
   3) geologia storica;
   4) etologia.
  Blocco B:
   5) educazione ambientale;
   6) metodologia didattica;
   7) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
   8) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra.
      Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse
  Blocco A:
   1) ecologia delle acque interne;
   2) zoocenosi e protezione della fauna;
   3) igiene ambientale;
   4) museologia naturalistica.
  Blocco B:
   5) geologia del quaternario;
   6) geologia regionale;
   7) sedimentologia e regime dei litorali;
   8) telerilevamento delle risorse ambientali.
  Sono  insegnamenti  facoltativi  del  corso  di  laurea  in scienze
naturali i seguenti:
    1) biofisica;
    2) biologia generale;
    3) biologia molecolare;
    4) citologia;
    5) citologia ed embriologia vegetale;
    6) didattica delle scienze della terra;
    7) ecologia animale;
    8) ecologia vegetale;
    9) embriologia degli invertebrati;
   10) embriologia e morfologia sperimentale;
   11) entomologia;
   12) etnologia;
   13) filosofia della scienza;
   14) fisica terrestre;
   15) fisiologia cellulare;
   16) fisiologia comparata;
   17) geochimica applicata;
   18) geopedologia;
   19) idrobiologia;
   20) igiene;
   21) istologia ed embriologia;
   22) meteorologia;
   23) micologia;
   24) mineralogia applicata;
   25) mineralogia sistematica;
   26) oceonografia biologica;
   27) ornitologia;
   28) paleogeografia;
   29) paleontologia vegetale;
   30) petrografia applicata;
   31) planctologia;
   32) protozoologia;
   33) rilevamento geologico;
   34) zoologia applicata;
   35) zoologia dei vertebrati.
  Lo  studente,  a  completamento  del   proprio   curriculum,   agli
insegnamenti  gia'  fissati  come obbligatori, deve aggiungere almeno
altri  due  insegnamenti  scelti,  in  armonia  con   l'indirizzo   e
l'orientamento  del proprio piano di studi, fra quelli attivati dalla
facolta' come:
   insegnamenti di altri corsi di laurea;
   insegnamenti  dei  blocchi  A  e  B dei tre indirizzi del corso si
laurea in scienze naturali;
   insegnamenti facoltativi del corso di laurea stesso.
  I corsi degli insegnamenti di botanica e di  botanica  sistematica,
di  zoologia  e di sistematica e filogenesi animale, di mineralogia e
di geologia non possono essere inseriti nello stesso anno o, in  caso
di  compattazione  semestrale  dei medesimi, nello stesso semestre di
corso.
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  di  profitto di tutti gli
insegnamenti obbligatori e di almeno altri due scelti dallo  studente
stesso  con i criteri prima indicati; deve inoltre aver elaborato una
tesi sperimentale, in una o piu'  discipline  del  proprio  piano  di
studi, da presentare in forma scritta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 4 febbraio 1992
                                                           Il rettore