COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992 

       Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Barilla.
(GU n.112 del 15-5-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto il testo unico delle leggi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 1› marzo 1986,  n.  64,  sulla  disciplina  organica
dell'intervento    straordinario   nel   Mezzogiorno   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  propria  delibera  del  16  luglio  1986  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  che,  ai  fini  di  un piu' efficace
coinvolgimento dei  grandi  gruppi  industriali  nella  realizzazione
delle  azioni  integrate previste dal programma triennale di sviluppo
del  Mezzogiorno,  introduce  lo   strumento   della   contrattazione
programmata  demandando  al piano annuale di attuazione la disciplina
delle forme e delle modalita'  idonee  a  garantire  tempestivita'  e
unitarieta' all'intervento;
  Vista  la  propria  delibera  del  24  marzo 1988, n. 181, la quale
impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle
agevolazioni   finanziarie   nel   quadro   delle   procedure   della
contrattazione  programmata  stabilite  nel  primo  piano  annuale di
attuazione con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilita'
delle iniziative, comprese nel piano  organico  di  intervento,  alle
agevolazioni  che  possono  essere  concesse in base alle valutazioni
settoriali e territoriali degli interventi;
  Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 con  la  quale  sono
state   fissate   procedure   e   metodologie  per  il  cumulo  delle
agevolazioni;
  Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella
seduta del 29 marzo 1990;
  Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e  il   gruppo   Barilla,
trasmessa  con  nota  del  12 marzo 1992 n. 2099/92, che contiene tra
l'altro:
   l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione  dei
singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;
   le  procedure  ed i tempi di intervento ivi compresi gli incentivi
in relazione all'accelerata attuazione ed al coordinamento del  piano
progettuale.
  Considerato   che  in  connessione  con  le  iniziative  del  piano
progettuale  e'  previsto,  per  esigenze  di  razionalizzazione   ed
integrazione,  ambientali  e  logistiche,  il  trasferimento a Foggia
degli impianti molitori attualmente operanti a Termoli e Matera;
  Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
                              Delibera:
  1. E' approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con  il  gruppo  Barilla,
con il quale il gruppo stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno
investimenti  per  un  importo globale pari a 834,4 miliardi di lire,
oltre 25,5 miliardi per scorte, cosi' articolato:
                                                            (Miliardi
                                                             di lire)
                                                                --
  A) Investimenti tecnologici industriali . . . . . . . .       671,8
     Scorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        25,5
  B) Centro di ricerche . . . . . . . . . . . . . . . . .        54,2
  C) Progetti di ricerca  . . . . . . . . . . . . . . . .        77,2
  D) Progetti di formazione per addetti alle
      attivita' industriali . . . . . . . . . . . . . . .        31,2
                                                              -------
                                                                859,9
  2.   Le   singole   tipologie  di  investimento  sono  riconosciute
ammissibili alle seguenti agevolazioni:
    A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da
diverse iniziative nelle aree di Melfi (Potenza), Foggia,  Marcianise
(Caserta),  Matera  e  Cagliari  comportanti investimenti complessivi
pari a 697,3 miliardi di lire (inclusi 25,5 miliardi di scorte);
     a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1, del
testo  unico  n.  218/1978  secondo  gli  scaglioni  di  investimento
determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e), della legge n.
64  del  1986, con l'attribuzione delle maggiorazioni del quinto, ove
ricorrano, di cui all'art. 69,  commi  4  e  5  del  testo  unico  n.
218/1978;
     b)   finanziamento  a  tasso  agevolato  nella  misura  prevista
dall'art. 63 del  testo  unico  n.  218/1978  cosi'  come  modificato
dall'art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9 della legge n. 64/1986.
    B)  Quanto  agli  investimenti  relativi  al centro di ricerca di
Foggia comportante spese per 54,2 miliardi di lire:
     a) contributo in conto capitale di cui  all'art.  70  del  testo
unico n. 218/1978, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto,
ove ricorra, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;
     b)  finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo
unico n. 218/1978 nella misura  determinata  ai  sensi  dell'art.  9,
commi 3, lettera e), 8 e 9 della legge n. 64/1986.
    C)  Quanto alla realizzazione dei progetti di ricerca comportanti
spese pari a 77,2 miliardi di lire:
    contributo in conto capitale nella misura dell'80%, come previsto
dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.
    D)  Quanto  alla  realizzazione  dei  progetti  di  formazione  e
qualificazione  di  personale collegati agli investimenti tecnologici
industriali comportanti spese pari a 31,2 miliardi di lire:
    contributo in conto capitale nella misura variabile tra il 70%  e
90%  dei  costi  in  riferimento  a  personale  gia'  in forza ovvero
neoassunto.
  3.  I  provvedimenti  di  concessione  delle  agevolazioni   e   il
conseguente  avvio degli impegni di spesa del gruppo Barilla previsti
in attuazione delle iniziative contenute nella proposta di contratto,
dovranno essere assunti, ove ricorrano le condizioni  di  legge,  non
oltre il 31 dicembre 1993.
  4.  L'onere  complessivo  delle  agevolazioni finanziarie, a carico
dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, per  l'attuazione  del
contratto, e' valutato in 359 miliardi di lire.
  Il  citato  onere  complessivo  sara'  considerato nel quadro delle
risorse finanziarie di cui all'art. 6, primo comma, del decreto-legge
n. 237 del 20 marzo 1992, di  rifinanziamento  degli  interventi  nei
territori del Mezzogiorno.
  Nel  contratto  di  programma,  comunque,  dovra'  essere  inserita
un'apposita clausola in forza della quale gli impegni finanziari  del
Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno risultino
subordinati  all'approvazione   del   provvedimento   di   legge   di
conversione del detto decreto-legge.
  5.  Eventuali  variazioni  degli  oneri  a  carico  dell'intervento
straordinario  nel  Mezzogiorno   eccedenti   il   limite   del   10%
dell'importo  globale  sopra indicato dovranno essere autorizzate dal
CIPI, cosi' come  dovra'  essere  autorizzata  dal  CIPI  ogni  altra
variazione che comporti modifiche sostanziali del piano progettuale.
  6.  Per  quanto  concerne  il trasferimento a Foggia degli impianti
molitori attualmente operanti in Termoli e Matera, esso potra' essere
attuato, ferme restando le competenze  del  Ministero  dell'industria
previste  dall'art.  7- bis della legge n. 452/1987, nei limiti della
complessiva  capacita'  produttiva  attualmente  esistente  nei   due
stabilimenti  di  Termoli e Matera e senza alcun onere da parte dello
Stato.
  7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che
puo' portare in sede di stipula quelle modifiche  che  si  rendessero
necessarie,  provvede  alla stipula e all'attuazione del contratto di
programma, secondo le procedure indicate nel  medesimo,  avendo  cura
che  non  vengano  superati i massimali di intervento stabiliti dalla
normativa CEE.
   Roma, 25 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO