Modificazioni allo statuto della Scuola.(GU n.112 del 15-5-1992)
IL PRESIDENTE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, e suc- cessive modificazioni; Vista la legge 11 maggio 1976, n. 359, recante norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1990, con il quale e' stato determinato il collegio di cui all'art. 16, comma quinto, della predetta legge n. 168/1989; Visto il decreto presidenziale n. 675 del 20 luglio 1991 di approvazione del nuovo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena; Attesa la comprovata assoluta esigenza ed urgenza di talune inderogabili modifiche del nuovo statuto necessarie alla definizione del ruolo della istituzione nonche' ad immediate esigenze funzionali; Sentito il consiglio di amministrazione della Scuola in data 5 febbraio 1992; Vista la conforme ed unanime delibera adottata in data 6 febbraio 1992 dal collegio ad hoc istituito con decreto ministeriale 20 aprile 1990; Decreta: Lo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, approvato con decreto presidenziale n. 675 del 20 luglio 1991, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26 e 27 le dizioni Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, Scuola per stranieri, Scuola sono rispettivamente sostituite con le dizioni: Universita' per stranieri di Siena; Universita' per stranieri; Universita'. All'art. 5 (Consiglio accademico), comma 3, e' aggiunto il seguente punto: 12) approva i modelli di valutazione delle abilita' linguistiche e i criteri per le relative certificazioni. Il quinto comma dell'art. 5 e' cosi' modificato: 5. Per i punti 2, 9 e 10 dell'art. 5, comma 3, del presente statuto, il consiglio accademico e' integrato da un rappresentante per ciascuna delle categorie dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori, dei docenti di lingua italiana agli stranieri e del personale tecnico e amministrativo. Il primo comma dell'art. 6 (Collegio dei docenti) e' sostituito dal seguente: 1. Il collegio dei docenti, presieduto dal preside, e' costituito dai titolari delle discipline ufficiali di insegnamento, nonche' da quattro ricercatori e da quattro docenti di lingua italiana agli stranieri. All'art. 12 (Organizzazione didattica) e' aggiunto il seguente comma: 4. Per particolari esigenze didattiche, l'Universita' stipula contratti con docenti esperti nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Dal primo comma dell'art. 14 (Titoli di ammissione) vengono espunte le parole "e a quelli superiori". Il primo comma dell'art. 16 (Centri di spesa) e' sostituito dal seguente: 1. Con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, possono essere istituiti un centro linguistico d'Ateneo cui afferiscono i docenti di lingua italiana per stranieri, nonche' strutture di servizio didattico-scientifico e amministrativo, dotati di autonomia amministrativo-contabile e di gestione. All'art. 20 e' aggiunto il seguente comma: 3. Il pro-rettore e' scelto dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia anche di altra Universita'. Dopo l'art. 26 vengono inseriti i seguenti articoli: Art. 27. - 1. In prima applicazione del presente statuto, al fine di assicurare l'efficienza dei servizi, le funzioni proprie del direttore amministrativo e le connesse responsabilita', sono assunte ed esercitate dal funzionario reggente alla data di entrata in vigore dello statuto stesso. Art. 28. - 1. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente statuto, assumono la denominazione di docenti di lingua italiana agli stranieri e restano in servizio a domanda come figure a esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'Universita'. L'art. 27 viene pertanto numerato come art. 29, con la aggiunta del seguente comma: 2. All'elenco delle discipline impartite nell'Universita' sono aggiunte le seguenti materie: lingua italiana per stranieri; sociolinguistica; linguistica italiana; linguistica applicata. Siena, 12 febbraio 1992 Il presidente: BARNI