SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO PRESIDENZIALE 12 febbraio 1992 

  Modificazioni allo statuto della Scuola.
(GU n.112 del 15-5-1992)

                            IL PRESIDENTE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  21  febbraio  1980,  n.  28, recante la delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria  e  relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, e suc-
cessive modificazioni;
  Vista  la  legge  11  maggio  1976,  n.  359,  recante norme per il
funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri
di Siena;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1990, con il quale e' stato
determinato  il  collegio  di  cui  all'art.  16, comma quinto, della
predetta legge n. 168/1989;
  Visto il decreto  presidenziale  n.  675  del  20  luglio  1991  di
approvazione  del  nuovo  statuto  della  Scuola  di lingua e cultura
italiana per stranieri di Siena;
  Attesa  la  comprovata  assoluta  esigenza  ed  urgenza  di  talune
inderogabili  modifiche del nuovo statuto necessarie alla definizione
del ruolo della istituzione nonche' ad immediate esigenze funzionali;
  Sentito il consiglio di amministrazione  della  Scuola  in  data  5
febbraio 1992;
  Vista  la  conforme ed unanime delibera adottata in data 6 febbraio
1992 dal collegio ad hoc istituito con decreto ministeriale 20 aprile
1990;
                              Decreta:
  Lo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per  stranieri
di  Siena,  approvato  con decreto presidenziale n. 675 del 20 luglio
1991, e' ulteriormente modificato come segue:
                           Articolo unico
  Negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21,
22, 24, 26 e 27 le dizioni Scuola di lingua e  cultura  italiana  per
stranieri di Siena, Scuola per stranieri, Scuola sono rispettivamente
sostituite con le dizioni:
   Universita' per stranieri di Siena;
   Universita' per stranieri;
   Universita'.
  All'art. 5 (Consiglio accademico), comma 3, e' aggiunto il seguente
punto:
   12) approva i modelli di valutazione delle abilita' linguistiche e
i criteri per le relative certificazioni.
  Il quinto comma dell'art. 5 e' cosi' modificato:
  5.  Per  i  punti  2,  9  e  10  dell'art. 5, comma 3, del presente
statuto, il consiglio accademico e' integrato  da  un  rappresentante
per  ciascuna delle categorie dei professori ordinari, dei professori
associati, dei ricercatori,  dei  docenti  di  lingua  italiana  agli
stranieri e del personale tecnico e amministrativo.
  Il primo comma dell'art. 6 (Collegio dei docenti) e' sostituito dal
seguente:
  1.  Il  collegio dei docenti, presieduto dal preside, e' costituito
dai titolari delle discipline ufficiali di insegnamento,  nonche'  da
quattro  ricercatori  e  da  quattro  docenti di lingua italiana agli
stranieri.
  All'art. 12 (Organizzazione  didattica)  e'  aggiunto  il  seguente
comma:
  4.  Per  particolari  esigenze  didattiche,  l'Universita'  stipula
contratti con docenti esperti nell'insegnamento della lingua italiana
agli stranieri.
  Dal primo comma dell'art. 14 (Titoli di ammissione) vengono espunte
le parole "e a quelli superiori".
  Il primo comma dell'art. 16 (Centri di  spesa)  e'  sostituito  dal
seguente:
  1.  Con  delibera  del  consiglio  di  amministrazione,  sentito il
consiglio accademico, possono essere istituiti un centro  linguistico
d'Ateneo  cui afferiscono i docenti di lingua italiana per stranieri,
nonche' strutture di servizio didattico-scientifico e amministrativo,
dotati di autonomia amministrativo-contabile e di gestione.
  All'art. 20 e' aggiunto il seguente comma:
  3. Il pro-rettore e' scelto dal rettore tra i professori  di  ruolo
di prima fascia anche di altra Universita'.
  Dopo l'art. 26 vengono inseriti i seguenti articoli:
  Art.  27.  - 1. In prima applicazione del presente statuto, al fine
di assicurare l'efficienza  dei  servizi,  le  funzioni  proprie  del
direttore  amministrativo e le connesse responsabilita', sono assunte
ed esercitate dal funzionario reggente alla data di entrata in vigore
dello statuto stesso.
  Art. 28. - 1. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana con
nomina a tempo indeterminato alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  statuto,  assumono  la  denominazione  di docenti di lingua
italiana agli stranieri e restano in servizio a domanda come figure a
esaurimento,  con  oneri  esclusivamente  a   carico   del   bilancio
dell'Universita'.
  L'art. 27 viene pertanto numerato come art. 29, con la aggiunta del
seguente comma:
  2.  All'elenco  delle  discipline  impartite  nell'Universita' sono
aggiunte le seguenti materie:
   lingua italiana per stranieri;
   sociolinguistica;
   linguistica italiana;
   linguistica applicata.
    Siena, 12 febbraio 1992
                                                 Il presidente: BARNI