IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1968 riguardante la
concessione alla Italsider S.p.a. della facolta' di servirsi, a bordo
di navi e a terra, di personale alle proprie dipendenze per
l'espletamento di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108
del codice della navigazione che si svolgono ai pontili e sulle
banchine in uso esclusivo della societa' nel porto siderurgico di
Taranto, alla banchina di Cornigliano in Genova, nella zona
industriale di Venezia-Marghera, nella rada di Portovecchio di
Piombino, riguardanti le merci e gli altri materiali che interessano
la propria attivita' e quella degli stabilimenti industriali delle
altre societa' appartenenti al gruppo Finsider (ora IRI) ivi situati,
ovvero anche in altre localita', a condizione - in quest'ultimo caso
- che le merci provengano o siano destinate ad uno stabilimento
industriale del gruppo situato in una delle localita' richiamate nel
decreto stesso;
Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1989 concernente il
subingresso della Ilva S.p.a. nella facolta' gia' concessa alla
Italsider S.p.a. di servirsi di personale alle proprie dipendenze per
l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del
codice della navigazione che si svolgono a bordo di navi, ai pontili
e sulle banchine in uso esclusivo della societa' nel porto
siderurgico di Taranto, Piombino, Genova-Cornigliano e
VeneziaMarghera;
Visto che, con atto a rogito notaio Paolo Castellini di Roma,
repertorio n. 32799/6651 del 20 dicembre 1991, la "Acciaierie e
ferriere S.r.l." di Piombino, ha assunto la proprieta' dello
stabilimento siderurgico di Piombino, con decorrenza 31 dicembre
1991, subentrando ad ogni fine ed effetto alla Ilva S.p.a.;
Vista la istanza in data 28 gennaio 1992 con la quale la
"Acciaierie e ferriere" di Piombino ha chiesto la intestazione a
proprio favore della concessione ad operare con proprio personale per
la esecuzione di tutte le operazioni portuali con gli impianti del
complesso aziendale in cui e' subentrata;
Considerato che con il trasferimento aziendale in questione
permangono i motivi che hanno determinato l'emanazione dei decreti
surrichiamati;
Decreta:
E' consentito alla "Acciaierie e ferriere" di Piombino S.r.l. il
subingresso nella concessione di autonomia funzionale, di cui al
decreto 19 giugno 1989 indicato nelle premesse, con la facolta' di
servirsi di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento di
tutte le operazioni portuali, di cui all'art. 108 del codice della
navigazione, che si svolgono a bordo di navi, ai pontili e sulle
banchine nella rada di Portovecchio di Piombino in uso esclusivo
della societa' medesima riguardanti le merci e gli altri materiali
che interessano la sua attivita' e quella degli stabilimenti
industriali delle altre societa' appartenenti al gruppo Ilva - capo
settore siderurgico dell'IRI - ivi situati, ovvero anche in altre
localita', a condizione - in quest'ultimo caso - che le merci
provengano o siano destinate ad uno stabilimento industriale del
gruppo situato in una delle localita' sopra indicate.
La medesima facolta' e' concessa per le operazioni portuali
riguardanti le merci e gli altri materiali destinati o provenienti
dagli stabilimenti costieri fruenti di uno degli approdi in esclusiva
anzidetti e che debbano temporaneamente sostare in ognuno degli altri
approdi, qualunque sia la loro origine o la loro destinazione finale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 1992
Il Ministro: FACCHIANO