MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 5 maggio 1992 

  Autorizzazione  alla  "Acciaierie e ferriere" di Piombino S.r.l. al
subingresso  nella  concessione  di  autonomia  funzionale,  con   la
facolta'  di  servirsi  di  personale  alle  proprie  dipendenze  per
l'espletamento di tutte le operazioni portuali.
(GU n.114 del 18-5-1992)

                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  maggio  1968  riguardante  la
concessione alla Italsider S.p.a. della facolta' di servirsi, a bordo
di  navi  e  a  terra,  di  personale  alle  proprie  dipendenze  per
l'espletamento  di  tutte  le operazioni portuali di cui all'art. 108
del codice della navigazione che  si  svolgono  ai  pontili  e  sulle
banchine  in  uso  esclusivo  della societa' nel porto siderurgico di
Taranto,  alla  banchina  di  Cornigliano  in  Genova,   nella   zona
industriale  di  Venezia-Marghera,  nella  rada  di  Portovecchio  di
Piombino, riguardanti le merci e gli altri materiali che  interessano
la  propria  attivita'  e quella degli stabilimenti industriali delle
altre societa' appartenenti al gruppo Finsider (ora IRI) ivi situati,
ovvero anche in altre localita', a condizione - in quest'ultimo  caso
-  che  le  merci  provengano  o  siano destinate ad uno stabilimento
industriale del gruppo situato in una delle localita' richiamate  nel
decreto stesso;
  Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1989 concernente il
subingresso  della  Ilva  S.p.a.  nella  facolta'  gia' concessa alla
Italsider S.p.a. di servirsi di personale alle proprie dipendenze per
l'espletamento delle operazioni portuali  di  cui  all'art.  108  del
codice  della navigazione che si svolgono a bordo di navi, ai pontili
e  sulle  banchine  in  uso  esclusivo  della  societa'   nel   porto
siderurgico    di    Taranto,    Piombino,    Genova-Cornigliano    e
VeneziaMarghera;
  Visto che, con atto a  rogito  notaio  Paolo  Castellini  di  Roma,
repertorio  n.  32799/6651  del  20  dicembre  1991, la "Acciaierie e
ferriere  S.r.l."  di  Piombino,  ha  assunto  la  proprieta'   dello
stabilimento  siderurgico  di  Piombino,  con  decorrenza 31 dicembre
1991, subentrando ad ogni fine ed effetto alla Ilva S.p.a.;
  Vista  la  istanza  in  data  28  gennaio  1992  con  la  quale  la
"Acciaierie  e  ferriere"  di  Piombino  ha chiesto la intestazione a
proprio favore della concessione ad operare con proprio personale per
la esecuzione di tutte le operazioni portuali con  gli  impianti  del
complesso aziendale in cui e' subentrata;
  Considerato   che  con  il  trasferimento  aziendale  in  questione
permangono i motivi che hanno determinato  l'emanazione  dei  decreti
surrichiamati;
                              Decreta:
  E'  consentito  alla  "Acciaierie e ferriere" di Piombino S.r.l. il
subingresso nella concessione di  autonomia  funzionale,  di  cui  al
decreto  19  giugno  1989 indicato nelle premesse, con la facolta' di
servirsi di personale alle proprie dipendenze per  l'espletamento  di
tutte  le  operazioni  portuali, di cui all'art. 108 del codice della
navigazione, che si svolgono a bordo di  navi,  ai  pontili  e  sulle
banchine  nella  rada  di  Portovecchio  di Piombino in uso esclusivo
della societa' medesima riguardanti le merci e  gli  altri  materiali
che   interessano  la  sua  attivita'  e  quella  degli  stabilimenti
industriali delle altre societa' appartenenti al gruppo Ilva  -  capo
settore  siderurgico  dell'IRI  -  ivi situati, ovvero anche in altre
localita', a condizione  -  in  quest'ultimo  caso  -  che  le  merci
provengano  o  siano  destinate  ad  uno stabilimento industriale del
gruppo situato in una delle localita' sopra indicate.
  La  medesima  facolta'  e'  concessa  per  le  operazioni  portuali
riguardanti  le  merci  e gli altri materiali destinati o provenienti
dagli stabilimenti costieri fruenti di uno degli approdi in esclusiva
anzidetti e che debbano temporaneamente sostare in ognuno degli altri
approdi, qualunque sia la loro origine o la loro destinazione finale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 maggio 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO