COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 18 maggio 1992 

  Determinazioni  in  ordine  alle  modalita'  di presentazione delle
istanze degli enti locali dirette  ad  ottenere  i  benefici  di  cui
all'art.  9  della  legge  26  febbraio  1992,  n.  211,  concernente
interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
(GU n.117 del 21-5-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                            NEL TRASPORTO
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
  Vista  la  propria delibera in data 31 marzo 1992 che, tra l'altro,
ha fissato al 20 maggio 1992 la data di presentazione  delle  istanze
dirette  ad  ottenere  i benefici previsti dall'art. 9 della predetta
legge n. 211/1992;
  Considerato  che  il  predetto  termine,   peraltro   a   carattere
ordinatorio, era stato indicato per accelerare la realizzazione degli
interventi  ed  in  connessione con il termine stabilito dall'art. 10
della stessa legge;
  Considerato che, per effetto dell'attuale  situazione  di  Governo,
non  appare  possibile,  entro  breve tempo, sottoporre all'esame del
CIPET l'approvazione dei definitivi programmi di indirizzo;
  Considerato che le complesse modalita' previste dalla citata  legge
n.  211/1992  per la predisposizione degli atti da parte dei soggetti
richiedenti  rendono  difficile  la   presentazione   delle   domande
contestualmente corredate da una completa documentazione;
  Ritenuto  che,  pur mantenendo ferma la data di presentazione delle
domande, sussiste la possibilita' di stabilire una  data  successiva,
rispetto  al termine fissato dall'art. 2 della richiamata delibera 31
marzo 1992, per i definitivi adempimenti da parte degli  enti  locali
interessati;
                              Delibera:
  La  data  del 20 maggio 1992 prevista dall'art. 2 della delibera 31
marzo 1992, richiamata in premessa, costituisce il termine  entro  il
quale  devono  essere  presentate  le  istanze  dirette ad ottenere i
benefici di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
  Gli  enti  locali  interessati  hanno  facolta'  di  completare  la
documentazione  a corredo delle predette istanze entro e non oltre il
30 giugno 1992.
   Roma, 18 maggio 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO