MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 aprile 1992 

  Determinazione   della   quota   dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali da corrispondere ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro  da  imprese  operanti  nella  circoscrizione  di
Terni.
(GU n.122 del 26-5-1992)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
quale prevede che per le imprese operanti  nelle  circoscrizioni  che
presentano  un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media  nazionale,  la   quota   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali  per  i  lavoratori assunti con contratto di formazione
lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  29  marzo  1991, n. 108, convertito nella
legge n. 169 del  1'  giugno  1991  che  stabilisce  che  nelle  aree
svantaggiate  del  centro-nord previste dalla legge 29 dicembre 1990,
n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e'  ammessa
sino all'eta' di 32 anni;
  Ritenuto  che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto
art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le
imprese operanti nelle circoscrizioni non  ricomprese  nei  territori
del  Mezzogiorno  di  cui  al  testo  unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che  presentano  un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione   residente  in  eta'  da  lavoro  superiore  alla  media
nazionale;
  Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle  liste
di  collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e' stata
individuata dalla Direzione generale  dell'osservatorio  del  mercato
del lavoro nella misura del 10,21;
  Vista   la  proposta  della  commissione  regionale  per  l'impiego
dell'Umbria del 4 marzo 1992 che ha individuato la circoscrizione  di
Terni  tra  quelle che presentano un rapporto tra iscritti alla prima
classe delle liste di collocamento  e  popolazione  attiva  superiore
alla media nazionale;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta
in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli  apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i
lavoratori  assunti  con contratto di formazione e lavoro a decorrere
dal 1' gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1992  da  imprese  operanti
nella circoscrizione di Terni.
  Nella  predetta circoscrizione, ai sensi del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 108, convertito nella legge  n.  169  del  1'  giugno  1991,
l'assunzione  del  contratto  di  formazione e lavoro e' ammessa sino
all'eta' di 32 anni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 aprile 1992
                                                  Il Ministro: MARINI